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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 21588/2022

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A SORGENTONE ([OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SIMONADAMINELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1144/2021Numero sezionale 6144/2022Numero di raccolta generale 21588/2022Data pubblicazione 07/07/2022- controricorrenti -avverso la sentenza n. 533/2020 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 22/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:il tribunale di Cagliari accolse parzialmente ledomande avanzate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diUnicredit s.p.a., tese a far valere distinte patologie diun rapporto di conto corrente intrattenuto dalla societàsin dal mese di ottobre 2002, con conseguenterideterminazione del saldo; respinse invece, per difettodi legittimazione, le analoghe domande proposte dagliasseriti fideiussori, Efisio e [OSCURATO:PERSONA];la corte d’appello di Cagliari ha respinto ilgravame della società [OSCURATO:SOCIETA], che aveva censurato lasentenza di primo grado sostenendo la nullità dellapattuizione del saggio di interesse perindeterminatezza;in particolare la corte d’appello ha osservato chela doglianza era stata ancorata alla mera circostanzache nel modulo contrattuale prestampato fosse stataapportata a penna una correzione nella parte attinenteal tasso a credito e a debito, modificata in senso piùfavorevole alla correntista; ha tuttavia ritenuto chetale modificazione fosse stata - pure essa - convenutatra le parti nel contesto delle ordinarie trattativeprenegoziali, e che non avesse cagionato incertezza diRic. 2021 n. 01144 sez.

M1 - ud. 14-06-2022Numero registro generale 1144/2021Numero sezionale 6144/2022Numero di raccolta generale 21588/2022Data pubblicazione 07/07/2022sorta in ordine al tasso convenuto, essendo statosemplicemente trascritto sul modulo un tasso perl’appunto diverso e più favorevole rispetto a quelloordinariamente praticato dalla banca; tasso in effettiapplicato, poi, per l’intera durata del rapporto senzacontestazione alcuna;la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione sorretto da un solo motivo;[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso.Considerato che:l’unico motivo di ricorso - col quale la societàdenunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.1284, 1346, 1418 cod. civ., 117 del T.u.b., per averela corte d’appello ritenuto giustappunto valida edefficace la pattuizione del tasso d’interesse debitoreancorché codesto si fosse estrinsecato in unaprevisione dattiloscritta sbarrata e modificata a penna,con una diversa percentuale priva di data e di specificasottoscrizione – è all’evidenza inammissibile;la ricorrente insiste nell’opporre la sua diversatesi alla ricostruzione operata dalla corte territoriale,senza considerare tuttavia che quella evinta dallamotivazione della sentenza integra la questione difatto;la corte d’appello ha motivatamente assunto alriguardo una valutazione congruente e plausibile, dellaquale sotto spoglie di censura in iure si sollecita unarivisitazione critica;ciò è notoriamente precluso in cassazione, nonavendo la Corte alcun potere di riesame dellavalutazione di merito, salva la (qui non dedotta)Ric. 2021 n. 01144 sez.

M1 - ud. 14-06-2022Numero registro generale 1144/2021Numero sezionale 6144/2022Numero di raccolta generale 21588/2022Data pubblicazione 07/07/2022manchevolezza della motivazione nel profilo delcompleto esame dei fatti decisivi per il giudizio;spese alla soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente alle spese processuali, cheliquida in 5.600,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi,oltre accessori e rimborso forfetario di spese generalinella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14giugno 2022.Il PresidenteRic. 2021 n. 01144 sez.

M1 - ud. 14-06-2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A SORGENTONE ([OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SIMONADAMINELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1144/2021Numero sezionale 6144/2022Numero di raccolta generale 21588/2022Data pubblicazione 07/07/2022- controricorrenti -avverso la sentenza n. 533/2020 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 22/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:il tribunale di Cagliari accolse parzialmente ledomande avanzate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diUnicredit s.p.a., tese a far valere distinte patologie diun rapporto di conto corrente intrattenuto dalla societàsin dal mese di ottobre 2002, con conseguenterideterminazione del saldo; respinse invece, per difettodi legittimazione, le analoghe domande proposte dagliasseriti fideiussori, Efisio e [OSCURATO:PERSONA];la corte d’appello di Cagliari ha respinto ilgravame della società [OSCURATO:SOCIETA], che aveva censurato lasentenza di primo grado sostenendo la nullità dellapattuizione del saggio di interesse perindeterminatezza;in particolare la corte d’appello ha osservato chela doglianza era stata ancorata alla mera circostanzache nel modulo contrattuale prestampato fosse stataapportata a penna una correzione nella parte attinenteal tasso a credito e a debito, modificata in senso piùfavorevole alla correntista; ha tuttavia ritenuto chetale modificazione fosse stata - pure essa - convenutatra le parti nel contesto delle ordinarie trattativeprenegoziali, e che non avesse cagionato incertezza diRic. 2021 n. 01144 sez. M1 - ud. 14-06-2022Numero registro generale 1144/2021Numero sezionale 6144/2022Numero di raccolta generale 21588/2022Data pubblicazione 07/07/2022sorta in ordine al tasso convenuto, essendo statosemplicemente trascritto sul modulo un tasso perl’appunto diverso e più favorevole rispetto a quelloordinariamente praticato dalla banca; tasso in effettiapplicato, poi, per l’intera durata del rapporto senzacontestazione alcuna;la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione sorretto da un solo motivo;[OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso.Considerato che:l’unico motivo di ricorso - col quale la societàdenunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.1284, 1346, 1418 cod. civ., 117 del T.u.b., per averela corte d’appello ritenuto giustappunto valida edefficace la pattuizione del tasso d’interesse debitoreancorché codesto si fosse estrinsecato in unaprevisione dattiloscritta sbarrata e modificata a penna,con una diversa percentuale priva di data e di specificasottoscrizione – è all’evidenza inammissibile;la ricorrente insiste nell’opporre la sua diversatesi alla ricostruzione operata dalla corte territoriale,senza considerare tuttavia che quella evinta dallamotivazione della sentenza integra la questione difatto;la corte d’appello ha motivatamente assunto alriguardo una valutazione congruente e plausibile, dellaquale sotto spoglie di censura in iure si sollecita unarivisitazione critica;ciò è notoriamente precluso in cassazione, nonavendo la Corte alcun potere di riesame dellavalutazione di merito, salva la (qui non dedotta)Ric. 2021 n. 01144 sez. M1 - ud. 14-06-2022Numero registro generale 1144/2021Numero sezionale 6144/2022Numero di raccolta generale 21588/2022Data pubblicazione 07/07/2022manchevolezza della motivazione nel profilo delcompleto esame dei fatti decisivi per il giudizio;spese alla soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente alle spese processuali, cheliquida in 5.600,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi,oltre accessori e rimborso forfetario di spese generalinella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14giugno 2022.Il PresidenteRic. 2021 n. 01144 sez. M1 - ud. 14-06-2022
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