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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 35309/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32496/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MILANO

V. [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 611/2018 depositata il 04/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Tribunale di Vercelli respinse, per difetto di prova della scientia decoctionis,l’azione revocatoria fallimentare proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria relativamente ad alcuni pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] in bonis in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , per intercorsi rapporti commerciali, nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata .

La sentenza, appellata in via principale dalla procedura e in via incidentale (quanto alle questioni ritenute assorbite) dalla [OSCURATO:SOCIETA], è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, che ha accolto la domandanella misura di 102.073,20 EUR.

Contro questa sentenza Meta l gamma ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

L’intimata ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione I.– Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 67 legge fall., 115 e 116 cod. proc. civ., 2727 e 2729 cod. civ., in relazione alla prova della consapevolezza dello stato di insolvenza.

In sintesi, addebita alla corte d’appello di aver accolto l’avverso gravame “essenzialmente – se non esclusivamente – “ basando la decisione sull’unico elemento indiziario rappresentato dalla accertata “contestualità” del pagamento richiesto per alcune fatture, a fronte invece di risultanze di segno opposto evincibili dall’esito della prova testimoniale.

Il motivo è inammissibile giacché, contrariamente a quanto sostenuto, la corte d’appello ha svolto al riguardo una motivazione completa ed enunciativa di molteplici elementi indiziari(la sottoscrizione di un piano di rientro del debito, l’esistenza di procedure monitorie ed esecutive, i protesti, le risultanze negative dei bilanci), a suo dire gravi precisi e concordanti in funzione della prova della esistenza dello stato soggettivo rilevante ai fini dell’art. 67 legge fall.

Ènotoriamente insindacabile in cassazione la valutazione offerta dal giudice del merito a proposito degli elementi di prova acquisiti in giudizio.Né è possibile veicolare la doglianza tramite gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., mediante riferimento al fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuni elementi piuttosto che ad altr i , essendo tale attività valutativa consentita proprio dall'art. 116 cod. proc. civ. (v.

Cass. Sez.

Un. 20867-20).

II. -Ben vero si sostiene nell’esposizione del motivo c he le prove testimoniali avessero acclarato che il personale di [OSCURATO:SOCIETA] era all’oscuro dello stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA] che documentalmente fosse emersa, invece , la circostanza che la creditrice si era limitata a chiedere una mera e certa regolamentazione dei pagamenti , proponendo che fossero effettuati contestualmente all’emissione di fattura solo per salvaguardare le proprie esigenze produttive e di rispettodegli impegni da essa stessa assunti nei confronti di terzi.

Ma l’assunto implica un rilievo di merito, e come tale non è neppurericevibile in sede di legittimità.

III. – Col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 legge fall. in ordine all’individuazione della decorrenza del periodo sospettodella revocatoria, periodo che avrebbe dovuto essere computato non dalla presentazione della domanda di ammissione della società [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di amministrazione controllata, sebbene dalladata del decreto di ammissione.

Il motivo è fondato.

I pagamenti in questione risultano eseguiti (in base alla sentenza) tra il 29-10-2004 e il 14-4-2005.

La società [OSCURATO:PERSONA] risulta esser stata posta in amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione di insolvenza pronunciata il 17-2-2006 dopo un primo periodo di amministrazione controllata conseguito a domandapresentata il 14-4- 2005.

L’impugnata sentenza ha respinto il motivo di gravame incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] sostenendo che il periodo sospetto dovevacalcolarsi a ritrosoda tale ultima data, perché la decorrenza del suddetto periodo va correlata al momento dipresentazione della domanda di ammissione alla procedura in consecuzione alla quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza.

Ha motivato dicendo che il provvedimento giudiziale di ammissione all’amministrazione controllata prende effetto a far data dal deposito della domanda.

Sennonché questa tesi è in contrasto con l’orientamento (anche di recente confermato: v.

Cass. Sez. 1 n. 4482-21) di questa Corte, secondo il quale, invece,il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fall. ha inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata (cfr. appunto Cass. Sez. 1 n. 4482 - 21, Cass. Sez. 1 n. 24861-15, cui adde Cass. Sez. 1 n. 13838- 19 e, prima ancora, Cass. Sez. 1 n. 13445-11, Cass. Sez. 1 n. 28445-08, Cass. Sez. 1 n. 12669-99, Cass. Sez. 1 n. 9581- 97) .

Ne deriva che l’impugnata sentenza deve essere cassata in parte qua, per erroneità del computo del periodo sospetto.

IV. –Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art.67 legge fall., in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione revocatoria, che sarebbe stato suscettibile di essere interrotto solo dall’esercizio dell’azione stessa con decorrenza dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e di nomina del commissario governativo.

La ricorrente critica la decisione impugnata sostenendo che la tesi da questa propugnata, secondo la quale il termine non avrebbe potuto computarsi che dalla data di approvazione del programma di cessione dei beni aziendali della società in amministrazione straordinaria, non sarebbe supportata dall’orientamento di questa Corte.

V. -Il motivo è in ammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis cod. proc. civ.

Non c’è dubbio che il termine di prescrizione di cui si discute è suscettibile di essere interrotto solo dall’esercizio dell’azione.

Ed è anche pacifico che ai fini della tempestività dell'interruzione occorre aver riguardo al momento in cui l'atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, applicandosi la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi (v.

Cass. Sez. 1 n. 21595-12,Cass.

Sez. 1 n. 26804- 13 ) .

Èperò altrettanto indubbio che il termine , all’esito della l. n. 270 del 1999,non decorre dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria .

Decorre invece dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, così come esattamente affermato dalla corte d’appello.

Da questo punto di vista l’impugnata sentenza è conforme a un orientamento consolidato di questa stessa Corte(v. per tutte Cass. Sez. 1n. 31194-18, Cass. Sez. 6- 1 n. 21516 - 17) , teso a distinguere la disciplina conseguente al d.lgs. n. 270 del 1999 rispetto a quanto accadeva nel vigore della l. n. 95 del 1979.A tale anteriore disciplina, in vero, si riferiscono i precedenti (Cass. Sez. 1 n. 9777-08, Cass. Sez. 1 n. 14279-06 e altre ) citati da [OSCURATO:SOCIETA].

Viceversa, l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 – concretamente applicabile al caso di specie - nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali" prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione stessa.

Cosa per l’appunto valorizzata dalla più recente giurisprudenza.

Nell’attuale motivo di ricorso non sono prospettati argomenti idonei a un mutamento di indirizzo.

VI. –Anche il quarto motivo è inammissibile.

Èdedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 legge fall. in relazione alrigetto del motivo di gravame col quale era stat a fatta valere l’esenzione dei pagamenti da revocatoria in quanto eseguiti nei cd. termini d’uso.

L'impugnata sentenza ha premesso che l’espressione pagamenti effettuati “nei termini d'uso” va rapportata a quanto abitualmente praticato nell’ambito dello specifico rapporto commerciale di cui si tratta, secondo le modalità tenute dai contraenti nell’ordinaria conduzione dell’impresa.

Per questa sintesi l'affermazione è corretta in diritto, avendo questa Corte chiarito che il rinvio della norma ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene "alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti", e non alle prassi del settore economico di riferimento (v.

Cass. Sez. 1 n. 25162- 16).

In tale prospettiva è compito del giudice di merito verificare le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. Sez. 1 n. 7580-19).Nella concreta fattispecie, la corte territoriale ha osservato che la società Matalgamma aveva dedotto che il rapporto commerciale era stato caratterizzato da ritardi e dilazioni di pagamento, ma “senza fornire adeguata prova in merito”, niente essendo stato allegato se non generiche dichiarazioni di due testi.

E che in ogni caso dai documenti versati in atti era emerso che la gran parte dei pagamenti oggetto di revocatoria erano avvenuti con modalità e tempi anomali rispetto alle prassi anteriori: e cioè a vista, a fronte invece dei ritardi sempre anteriormente tollerati rispetto ai termini contrattuali secondo la stessa prospettazione di parte.

Si tratta di una valutazione di fatto, plausibile e non in contrasto coi citati insegnamenti; una valutazione – soprattutto - non sindacata sul versante della motivazione, nei limiti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile in cassazione (Cass. Sez.

U n. 8053-14).

VII. – In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili tutti gli altri.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame.

La corte d’appello si uniformerà al principio di diritto di cui al superiore punto IIIe provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32496/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MILANO V. [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 611/2018 depositata il 04/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Vercelli respinse, per difetto di prova della scientia decoctionis,l’azione revocatoria fallimentare proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria relativamente ad alcuni pagamenti eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] in bonis in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. , per intercorsi rapporti commerciali, nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata . La sentenza, appellata in via principale dalla procedura e in via incidentale (quanto alle questioni ritenute assorbite) dalla [OSCURATO:SOCIETA], è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, che ha accolto la domandanella misura di 102.073,20 EUR. Contro questa sentenza Meta l gamma ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi. L’intimata ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.– Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 67 legge fall., 115 e 116 cod. proc. civ., 2727 e 2729 cod. civ., in relazione alla prova della consapevolezza dello stato di insolvenza. In sintesi, addebita alla corte d’appello di aver accolto l’avverso gravame “essenzialmente – se non esclusivamente – “ basando la decisione sull’unico elemento indiziario rappresentato dalla accertata “contestualità” del pagamento richiesto per alcune fatture, a fronte invece di risultanze di segno opposto evincibili dall’esito della prova testimoniale. Il motivo è inammissibile giacché, contrariamente a quanto sostenuto, la corte d’appello ha svolto al riguardo una motivazione completa ed enunciativa di molteplici elementi indiziari(la sottoscrizione di un piano di rientro del debito, l’esistenza di procedure monitorie ed esecutive, i protesti, le risultanze negative dei bilanci), a suo dire gravi precisi e concordanti in funzione della prova della esistenza dello stato soggettivo rilevante ai fini dell’art. 67 legge fall. Ènotoriamente insindacabile in cassazione la valutazione offerta dal giudice del merito a proposito degli elementi di prova acquisiti in giudizio.Né è possibile veicolare la doglianza tramite gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., mediante riferimento al fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuni elementi piuttosto che ad altr i , essendo tale attività valutativa consentita proprio dall'art. 116 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. Un. 20867-20). II. -Ben vero si sostiene nell’esposizione del motivo c he le prove testimoniali avessero acclarato che il personale di [OSCURATO:SOCIETA] era all’oscuro dello stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA] che documentalmente fosse emersa, invece , la circostanza che la creditrice si era limitata a chiedere una mera e certa regolamentazione dei pagamenti , proponendo che fossero effettuati contestualmente all’emissione di fattura solo per salvaguardare le proprie esigenze produttive e di rispettodegli impegni da essa stessa assunti nei confronti di terzi. Ma l’assunto implica un rilievo di merito, e come tale non è neppurericevibile in sede di legittimità. III. – Col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 legge fall. in ordine all’individuazione della decorrenza del periodo sospettodella revocatoria, periodo che avrebbe dovuto essere computato non dalla presentazione della domanda di ammissione della società [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di amministrazione controllata, sebbene dalladata del decreto di ammissione. Il motivo è fondato. I pagamenti in questione risultano eseguiti (in base alla sentenza) tra il 29-10-2004 e il 14-4-2005. La società [OSCURATO:PERSONA] risulta esser stata posta in amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione di insolvenza pronunciata il 17-2-2006 dopo un primo periodo di amministrazione controllata conseguito a domandapresentata il 14-4- 2005. L’impugnata sentenza ha respinto il motivo di gravame incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] sostenendo che il periodo sospetto dovevacalcolarsi a ritrosoda tale ultima data, perché la decorrenza del suddetto periodo va correlata al momento dipresentazione della domanda di ammissione alla procedura in consecuzione alla quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza. Ha motivato dicendo che il provvedimento giudiziale di ammissione all’amministrazione controllata prende effetto a far data dal deposito della domanda. Sennonché questa tesi è in contrasto con l’orientamento (anche di recente confermato: v. Cass. Sez. 1 n. 4482-21) di questa Corte, secondo il quale, invece,il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fall. ha inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata (cfr. appunto Cass. Sez. 1 n. 4482 - 21, Cass. Sez. 1 n. 24861-15, cui adde Cass. Sez. 1 n. 13838- 19 e, prima ancora, Cass. Sez. 1 n. 13445-11, Cass. Sez. 1 n. 28445-08, Cass. Sez. 1 n. 12669-99, Cass. Sez. 1 n. 9581- 97) . Ne deriva che l’impugnata sentenza deve essere cassata in parte qua, per erroneità del computo del periodo sospetto. IV. –Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art.67 legge fall., in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione revocatoria, che sarebbe stato suscettibile di essere interrotto solo dall’esercizio dell’azione stessa con decorrenza dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e di nomina del commissario governativo. La ricorrente critica la decisione impugnata sostenendo che la tesi da questa propugnata, secondo la quale il termine non avrebbe potuto computarsi che dalla data di approvazione del programma di cessione dei beni aziendali della società in amministrazione straordinaria, non sarebbe supportata dall’orientamento di questa Corte. V. -Il motivo è in ammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis cod. proc. civ. Non c’è dubbio che il termine di prescrizione di cui si discute è suscettibile di essere interrotto solo dall’esercizio dell’azione. Ed è anche pacifico che ai fini della tempestività dell'interruzione occorre aver riguardo al momento in cui l'atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, applicandosi la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi (v. Cass. Sez. 1 n. 21595-12,Cass. Sez. 1 n. 26804- 13 ) . Èperò altrettanto indubbio che il termine , all’esito della l. n. 270 del 1999,non decorre dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria . Decorre invece dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, così come esattamente affermato dalla corte d’appello. Da questo punto di vista l’impugnata sentenza è conforme a un orientamento consolidato di questa stessa Corte(v. per tutte Cass. Sez. 1n. 31194-18, Cass. Sez. 6- 1 n. 21516 - 17) , teso a distinguere la disciplina conseguente al d.lgs. n. 270 del 1999 rispetto a quanto accadeva nel vigore della l. n. 95 del 1979.A tale anteriore disciplina, in vero, si riferiscono i precedenti (Cass. Sez. 1 n. 9777-08, Cass. Sez. 1 n. 14279-06 e altre ) citati da [OSCURATO:SOCIETA]. Viceversa, l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 – concretamente applicabile al caso di specie - nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali" prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione stessa. Cosa per l’appunto valorizzata dalla più recente giurisprudenza. Nell’attuale motivo di ricorso non sono prospettati argomenti idonei a un mutamento di indirizzo. VI. –Anche il quarto motivo è inammissibile. Èdedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 67 legge fall. in relazione alrigetto del motivo di gravame col quale era stat a fatta valere l’esenzione dei pagamenti da revocatoria in quanto eseguiti nei cd. termini d’uso. L'impugnata sentenza ha premesso che l’espressione pagamenti effettuati “nei termini d'uso” va rapportata a quanto abitualmente praticato nell’ambito dello specifico rapporto commerciale di cui si tratta, secondo le modalità tenute dai contraenti nell’ordinaria conduzione dell’impresa. Per questa sintesi l'affermazione è corretta in diritto, avendo questa Corte chiarito che il rinvio della norma ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene "alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti", e non alle prassi del settore economico di riferimento (v. Cass. Sez. 1 n. 25162- 16). In tale prospettiva è compito del giudice di merito verificare le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. Sez. 1 n. 7580-19).Nella concreta fattispecie, la corte territoriale ha osservato che la società Matalgamma aveva dedotto che il rapporto commerciale era stato caratterizzato da ritardi e dilazioni di pagamento, ma “senza fornire adeguata prova in merito”, niente essendo stato allegato se non generiche dichiarazioni di due testi. E che in ogni caso dai documenti versati in atti era emerso che la gran parte dei pagamenti oggetto di revocatoria erano avvenuti con modalità e tempi anomali rispetto alle prassi anteriori: e cioè a vista, a fronte invece dei ritardi sempre anteriormente tollerati rispetto ai termini contrattuali secondo la stessa prospettazione di parte. Si tratta di una valutazione di fatto, plausibile e non in contrasto coi citati insegnamenti; una valutazione – soprattutto - non sindacata sul versante della motivazione, nei limiti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile in cassazione (Cass. Sez. U n. 8053-14). VII. – In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarati inammissibili tutti gli altri. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame. La corte d’appello si uniformerà al principio di diritto di cui al superiore punto IIIe provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto
Sentenza Cassazione n. 35309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris