CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 21719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lutazioni dei fatti storici Ud.23/05/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3308 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio Libertini e Scognamiglio; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , rappresentat a e difes a dall’avvocatoMarcelo Marina, domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.2313/2021 depositat a il 9 dicembre 2021 del la Corte di appello di Catania. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 Sez. I–RG 3308/2022 camera di consiglio23.5.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dinanzi al Tribunale di Catania : h a dedotto di aver costituito detta società con altra persona fisica, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],al fine di produrre e commercializzare una linea di prodotti beachwea r contraddistinta dal marchio figurativo e denominativo «[OSCURATO:SOCIETA]»; ha altresì allegato di aver ad essa trasferito,con un contratto di compravendita datato 4 marzo 2016 , il predetto marchio per il corrispettivo di euro 1.000 ,00. Ha poi prospettato che detta cessione era stata richiesta da Magnano di [OSCURATO:PERSONA] «al fine di evitare di appostare in contabilità il pagamento delle royalties, convenendo un prezzo simbolico ed irrisorio di euro 1.000,00 e nell’intesa che il marchio restasse nella disponibilità dello stesso cedente»(così la sentenza di appello, pag. 3). A seguito dell’insorgenza di dissidi tra i soci e della messa in liquidazione della società, Magnano si era rifiutato di retrocedere il marchio. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi domandato di dichiarare la simulazione della cessione― o, in subordine, la nullità per mancanza di causa del contratto e, in ulteriore subordine, la nullità per difetto di forma della dissimulata donazione ―, nonch é il risarcimento del danno, quantificato in euro 9.000 ,00 annui per il periodo intercorrente tra il momento della proposizione della domanda e quello di retrocessione del marchio. Nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Catania ha dichiarato la nullità del contratto per mancanza di causa e condannato la detta società al risarcimento dei danni. 2. ― La pronuncia di primo grado è stata riformata in sede di gravame. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Catania ha infatti rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] . Ha ritenuto, in particolare, che la valorizzazione del marchio operata dal Giudice di Sez. I–RG 3308/2022 camera di consiglio23.5.2023 prima istanza (euro 62.500,00)non potesse considerarsi attendibile: al momento della cessione, in un frangente appena successivo alla costituzione della società appellante, avvenuta il 25 agosto 2015 , il marchio, purin passato pro ficuamente sfruttato nel mercato, risultava inutilizzato da almeno cinque anni:circostanza ― questa ― evidenziata in una consulenza di parte depositata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ha rilevato, poi, la Corte territoriale: «Né vi è una attendibile disamina di quanto la diffusione dei prodotti marchiati col segno distintivo oggetto di controversia effettuata prima del quinquennio ad opera di una società licenziataria derivasse dalla forza di richiamo del marchio in questione piuttosto che dal preminente richiamo commerciale del produttore dei capi, ovverosia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che entrambe le odierne parti considerano operatore che gode di ampia notorietà sul mercato di settore»; ha aggiunto che il prezzo della cessione rifletteva « un contesto di rapporti ben più ampio e complessivo che rende[va]ancora più arduo assumere che al momento della cessione del marchio il contratto potesse apprezzarsi quale privo di causa per via della mera simbolicità del corrispettivo». 3. ― Avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione, con un motivo, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha pure depositato memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorrente denuncia la nullit à della sentenza con riferimento agli artt. 115, 161, 167, 183, 345 c.p.c. e all’art. 2697 c.c.. Si duole dell’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello: questa, in violazione del principio di non contestazione, del regime delle preclusioni processuali, nonché del divieto dei nova in appello, avrebbe accolto le pretese avversarie e riformato la sentenza di primo grado sulla base di fatti ed eccezioni introdotte dalla convenuta solo tardivamente.Si imputa, in particolare, alla sentenza impugnata di non aver tenutoconto del fatto che «il valore del marchio al momento Sez. I–RG 3308/2022 camera di consiglio23.5.2023 dell’atto di cessione e l’irrisorietà del prezzo (nonché la loro sproporzione)» non erano «stati fatti mai oggetto di contestazione»; tali dati, ad avviso dell’odierno istante, « dovevano pertanto ritenersi circostanze definitivamente acquisite nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che non risultava più possibile, in appello, esaminarle». 2. ― Il motivo non ha fondamento. La Corte di merito ha escluso che il mezzo di censuradella società fosse fondato su eccezioni e contestazioni sollevate tardivamente: h a in particolare osservatoche il motivo di gravame aveva ad oggetto, per quanto qui rileva, la congruità della valutazione operata dal primo Giudice con riguardo ad alcune circostanze fattuali. Ora, è ben vero che per la giurisprudenza di questa Corte il divieto di novasancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiaein iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale(così Cass. 1 febbraio 2018, n. 2529; cfr. pure, con specifico riferimento al rito del lavoro, Cass. 28 febbraio 2014, n. 4854). E’ altrettanto vero, però, che l’art. 115 c.p.c. fa riferimento ai «fatti non specificamente contestati dalla parte costituita»,laddove, nel caso in esame, la ricorrete fa questione del reale valoredel marchio, e cioè di un mero apprezzamento. In proposito, q ues ta Corte ha avuto già modo di rilevareche, nel quadro della previsione del cit. art. 115, lacontestazione di cui è onerata laparte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744). 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Le spese del giudizio di legittimità gravano sulla parte ricorrente, in base al criterio della soccombenza. Sez. I–RG 3308/2022 camera di consiglio23.5.2023 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabili