CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 25339/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto del tutto intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; che ha, peraltro, analiticamente affrontato la relativa tematica escludendo - con valutazione non palesemente illogica - che le concrete circostanze del fatto fossero idonee a far ritenere perfezionata la fattispecie di lieve entità. Il motivo inerente alla mancata applicazione dell'art.131-bis, non richiesto in sede di atto di appello, è manifestamente infondato. Sul punto, va ricordato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, resa in fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello). Peraltro, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160); elemento non ravvisabile nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha allegatp alcuna circostanza di fatto astrattamente idonea a giustificare l'applicazione della causa di non punibilità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere es