CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 28923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI;ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 1 marzo 2021 con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità degli appelli dai medesimi proposti nei confronti della sentenza di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della ritenuta genericità dei motivi afferenti la circostanza aggravante della violenza sulle cose ed il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee; Considerato che i motivi di appello, proprio come indicato dalla Corte territoriale difettavano di genericità non tenendo in alcun conto i principi di diritto da tempo formulati da questa Corte secondo cui la manomissione del contatore dei cavi dell'ente erogante l'energia sottratta costituisce un'immutazione, violenta, dei medesimi e la contestazione del giudizio di bilanciamento deve muovere da deduzioni specifiche e non puramente assertive; Ritenuto pertanto che ii ricorso debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022