CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 12.700,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato in relazione all'invocata riqualificazione del fatto di lieve entità, congruamente denegata dalla Corte territoriale mediante richiamo di plurimi indici obiettivi ostativi all'applicazione del comma 5 del citato art. 73, tra cui la circostanza che il traffico illecito di sostanze droganti avveniva in un appartamento appositamente dedicato e attrezzato allo scopo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere es ensore Il Presidente „ Orl