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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08233/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello diL' A quila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso in danno della “Teknoservice” S.r.l., dichiarata fallita il 24 aprile 2019, ha rideterminato le pene loro inflitte, confermando nel resto la sentenza appellata.

Agli imputati è stato contestato di avere, agendo in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore di diritto della società fallita dal 13 luglio 2015 fino alla data del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore unico della stessa dal 29 dicembre 2012 al 13 luglio 2015 e, poi, nella qualità di amministratore di fatto, distratto attività patrimoniali della “Teknoservice” S.r.l. – segnatamente: cedendo alla “Teknosolution” S.r.l. senza contropartita un credito di euro 110.000,00; omettendo di consegnare alla Curatela fallimentare un’autovettura Audi A5; sostenendo il costo per euro 3.200,00 di un banchetto organizzato in occasione del compleanno di [OSCURATO:PERSONA] -, nonché tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società -in particolare: redigendo plurime situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2016, contenenti dati discordanti sia in termini assoluti che in relazione alle singole voci; omettendo la consegna del libro giornale e dei partitari dal 2016 fino alla data del fallimento; omettendo la contabilizzazione di operazioni societarie e, invece, contabilizzando crediti fittizi; emettendo fatture con imponibili difformi rispetto ai documenti ufficiali -.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

2.1. L’impugnativa nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi, con i quali si è chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, perché i giudici di merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente le risultanze processuali. - Con il primo, il secondo e il terzo motivo si contesta l’affermazione di responsabilità del ricorrente, deducendosi: -che egli, alla data del fallimento, non rivestiva più la qualifica soggettiva necessaria per esserne chiamato a rispondere delle condotte di bancarotta scrittegli, essendosi dimesso dalla carica di amministratore della “Teknoservice” S.r.l.” a far data dal 14 febbraio 2018; -che egli non era stato animato dalla coscienza e volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori della “Teknoservice” S.r.l.”, essendosi prestato, nonostante le dimissioni, a collaborare con la Curatela fallimentare per la ricostruzione delle scritture contabili societarie; - che, in ogni caso, sarebbero mancati i presupposti di fallibilità della “Teknoservice” S.r.l., come affermato nella sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Pescara, che aveva assolto il ricorrente dai reati fiscali commessi nella qualità di amministratore della società perché erroneamente dichiarata fallita. -Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, rilevandosi come al Curatore fallimentare le scritture contabili societarie fossero state consegnate, sia pure sotto forma di prime note e diappunti destinati alla successiva elaborazione del commercialista, ed evidenziandosi come le annotazioni dei dati contabili contenute nelle scritture ufficiali fossero veritiere, alla stregua delle considerazioni sviluppate al riguardo nella sentenza di assoluzione dai reati fiscali ascrittigli pronunciata nei confronti del ricorrente. -Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale sotto diversi profili: -la cessione del credito di euro 100.000,00 alla “Teknosolution” S.r.l. sarebbe giustificata da un’operazione di sub-appalto finalizzata a riacquistare credibilità verso fornitori e banche per proseguire l’attività della “Teknoservice” S.r.l.; operazione che non sarebbe andata a buon perché la somma venne bloccata da decreti ingiuntivi, di modo che non vi sarebbe stata alcuna ingiustificata estromissione di attivo patrimoniale dalla società fallita; -la mancata consegna dell’autovettura Audi A5 alla Curatela fallimentare sarebbe giustificata dallaindisponibilità della stessa da parte della “Teknoservice” S.r.l. al momento della dichiarazione di fallimento, perché sottratta in Polonia da un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), come da denuncia presentata ai Carabinieri dal proprietario della “Teknoservice” S.r.l.; -il pagamento con moneta societaria del costo della cena presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata giustificata dalla necessità di sponsorizzare l’attività della “Teknoservice” S.r.l., per presentare ad altri imprenditori le nuove iniziative commerciali della stessa e per ottenerne la fiducia, così da poterla rilanciare.

2.2. L’impugnativa nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo a più doglianze. -Con la prima si censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, il riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della “Teknoservice” S.r.l., che egli avrebbe rivestito dal 13 luglio 2015 fino alla data di dichiarazione di fallimento.

Nulla di quanto riportato nella sentenza impugnata darebbe conto di un esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie da parte di [OSCURATO:PERSONA]: egli, infatti, non era in possesso di deleghe formali, non aveva sottoscritto atti per conto della società, si era reso artefice, al più, di condotte episodiche, comela semplice ricerca di clienti svolta in Polonia quale socio unico della “Teknoservice” S.r.l.; né gli si poteva ritorcere contro la circostanza di avere collaborato con gli organi dell’Ufficio fallimentare nella ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della “Teknoservice” S.r.l., collaborazione prestata solo per esserne stato amministratore unico fino 13 luglio 2015. -Con la seconda doglianza si censura l’affermazione di responsabilità del ricorrente per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo l’insussistenza della distrazione: - del credito di euro 110.000,00, vantato dalla “Teknoservice” S.r.l. nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” S.a.s., mediante la cessione effettuatane alla “Teknosolution” S.r.l., perché il detto credito non era mai stato effettivamente trasferito o incassato dalla “Teknosolution”, in quanto oggetto di pignoramento presso terzi da parte di altri creditori della “Teknoservice” (“Autoepi” S.r.l., “Autodream” S.r.l, “Saline” S.r.l.), che ne avevano ottenuto il pagamento direttamente dalla società debitrice; -dell’autovettura Audi A5 di proprietà della “Teknoservice” S.r.l., essendo stato travisato il contenuto della denuncia-querela di sottrazione della stessain Polonia, in quel essendo stata utilizzata per acquisire appalti a favore della società; -del costo della cena del 17 luglio 2015, in quanto quell’incontro conviviale era stato organizzato per ragioni di rappresentanza aziendale e solo per caso era coinciso con il compleanno di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in data 10 dicembre 2025, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La conferma dell’affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, loro in concorso ascritto, ha trovato fondamento nelle ragioni di seguito distese. [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della “Teknoservice” S.r.l. fino al 13 luglio 2015, quando poi gli si era avvicendato nella carica [OSCURATO:PERSONA], aveva continuato a gestire di fatto la società fino al fallimento, come desumibile: dalla titolarità dell’intero capitale sociale della fallita ; dalla disponibilità dei beni di questa (l’autovettura Audi A5 utilizzata per compiere un viaggio in Polonia e il danaro utilizzato per pagare una cena organizzata per festeggiare il suo compleanno); dalla realizzazione di atti di gestione pregiudizievoli per la società e vantaggiosi per imprese proprie (la cessione a titolo gratuito di un credito per euro 110.000,00, società della quale egli era parimenti socio e amministratore unico); dalla direzione sostanzialedell’attività aziendale, perfino da lui stessi ammessa con il dichiarare di avere affrontato un viaggio in Polonia per ricercarvi nuovi clienti, e comprovata dall’avere egli affiancato l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] nell’esporre al Curatore fallimentare le questioni riguardanti l’intera gestione societaria. [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto della “Teknoservice” S.r.l. quando le contestate condotte di distrazione e di irregolare tenuta della contabilità vennero poste in essere: ossia, il 10 agosto 2016, quando, sebbene la “Teknoservice” S.r.l., ormai inattiva e priva di dipendenti, versasse già in stato di crisi, aveva autorizzato la cessione del credito della “Teknoservice” S.r.l. alla “Teknosolution” S.r.l., in assenza di contropartita patrimoniale e senza adeguata giustificazione nell’ambito delle scelte imprenditoriali; nel settembre 2017, allorché aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare l’autovettura aziendale Audi A5 per compiere un viaggio in Polonia, giustificato dall’implausibile ricerca di nuova clientela, paese, quello, in cui poi era stata sottratta; il 15 luglio 2015, quando aveva erogato danaro della società per pagare una cena per ottanta persone, offerta da [OSCURATO:PERSONA] per sponsorizzarne il rilancio economico della stessa.

L’irregolare tenuta delle scritture contabili, non aggiornate dal 2016, derivava dal rilievo di macroscopiche discordanze nella indicazione dei dati, sia in termini assoluti che in riferimento alle singole voci; discordanze ritenute tali da minarne in maniera radicale l’attendibilità e da rendere significativamente difficile l’attività di ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita da parte degli organi fallimentari.

La dichiarazione di fallimento della società non era suscettibile di sindacato da parte del giudice penale.

2. Di tanto dato atto, il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. I primi tre motivi di ricorso, che contestano l’affermazione di responsabilità del ricorrente perché non vi sarebbero stati i presupposti per dichiarare il fallimento della “Teknoservice” S.r.l., perché egli non aveva inteso agire in pregiudizio dei creditori e perché non era amministratore della società all’epoca della dichiarazione di fallimento, sono manifestamente infondati.

Dimenticano, infatti: -che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti legge fall., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 -01); - che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 -01); -che l’irregolare tenuta delle scritture contabili, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, primo comma, n. 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, che è costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 -02); -che, poiché i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 –01), le dimissioni dalla carica gestoria, intervenute dopo la realizzazione di quei fatti, non elidono la responsabilità dell’amministratore dimissionario.

2.2. Il quarto motivo è generico.

Premesso che non sono state specificamente lumeggiate - nel rispetto, tra l’altro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -le ragioni per le quali nel processo penale celebrato a carico del ricorrente per reati fiscali, conclusosi conla sentenza di assoluzione del Tribunale di Pescara n. 25/2008, sarebbe stato accertato che le scritture della “Teknoservice” S.r.l. erano state regolarmente tenute, le deduzioni circa l’avvenuto assolvimento da parte dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di consegna delle scritture contabili all’Ufficio fallimentare, sia pure in forma di appunti e prime note, sono sviluppate in maniera assertiva e senza alcun confronto critico con il tenore della sentenza impugnata, che, al riguardo, aveva evidenziato come l’oggetto dell’addebito mosso al ricorrente non era solo quello di non avere aggiornato le scritture contabili, ma anche quello di avervi appostato crediti fittizi, di avere omesso l’annotazione di operazioni societarie rilevanti (la cessione del credito alla “Teknosolution” S.r.l.) e di avervi, comunque, inserito dati discordanti, così da rendere assolutamente disagevole la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della “Teknoservice” S.r.l.

2.3. Il quinto, il sesto e il settimo motivo, oltre ad essere generici, deducono vizi non scrutinabili dal giudice di legittimità.

Le spiegazioni offerte dal ricorrente per giustificare l’estromissione di attivo dal patrimonio della “Teknoservice” S.r.l., realizzate con la cessione del credito di euro 110.000,00 alla “Teknosolution“ S.r.l., con la dispersione dell’autovettura Audi A5 condotta in locazione finanziaria dalla “Teknoservice” S.r.l. e con il pagamento della cena offerta a ottanta persone il 15 luglio 2015, sono fondate su elementi di fatto ritenuti non riscontrati dal giudice d’appello (il contratto di sub- appalto concluso verisimilmente in forma verbale con la “Teknosolution” S.r.l.) o addirittura smentiti dalle risultanze processuali (il viaggio in Polonia affrontato da [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2016 e la cena da questi offerta nel luglio 2015 per promuovere le attività della “Teknoservice” S.r.l. avevano avuto luogo quando ormai questa era inattiva e priva di dipendenti).

3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.

3.1. È infondata la censura che si riferisce al riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della “Teknoservice” [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, nel ritenere elementi sintomatici della predetta funzione gestoria: la perdurante disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cioè, anche dopo la dismissione della carica di amministratore della “Teknoservice” S.r.l.), di beni sociali, utilizzati, asuo dire, per la promozione delle attività aziendali; l’esercizio di facoltà proprie dell’amministratore, quale quella di denunciare la sottrazione di beni della “Teknoservice” S.r.l.; la conoscenza delle questioni societarie, dimostrata non solo davanti al Curatore ma anche davanti ai giudici di merito -cui aveva spiegato, ad esempio, che la cessione del credito di euro 110.000,00 alla “Teknosolution” S.r.l. era stata determinata dalla necessità di estinguere pendenze della “Teknoservice” S.r.l. con terze società -, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale "ad negotia" o di deleghe formali a sovrintendere specifici settori dell’attività aziendale, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 –01; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 -01).

L’esercizio della gestione di fatto di una società può, in effetti, esplicarsi anche attraverso lo svolgimento di alcune soltanto delle funzioni tipiche della qualifica di amministratore, spettando, in tal caso, al giudice di merito valutarne la pregnanza alla stregua dei parametri di significatività e continuità di cui all’art. 2639 cod. civ. (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01), e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione(Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101 –01), come nel caso di specie.

3.2. Parimenti infondata è la censura che contesta la natura distrattiva delle condotte contestate al ricorrente.

Il rilievo con il quale si è dedotto che la cessione gratuitaalla “Teknosolution” S.r.l. di un credito della “Teknoservice” S.r.l. per euro 110.000,00 non aveva cagionato alcun pregiudizio ai creditori della cedente, perché quel credito non era mai stato effettivamente incassato dalla “Teknosolution” S.r.l. essendo stato oggetto di pignoramento presso il debitore da parte di altri creditori della “Teknoservice” S.r.l., omette di considerare che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto e non di danno per le ragioni dei creditori sociali (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 -01).

Pericolo concreto che, nel caso di specie, si è effettivamente verificato, perché il patrimonio della “Teknoservice” S.r.l. ha subito l’ingiustificato e non remunerato distacco di un’attività patrimoniale (quale è senz’altro un credito) sui quali i creditori del fallimento si sarebbero potuti soddisfare: tanto basta per ritenere integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a prescindere dalle vicende del credito successive alla sua cessione.

Le ulteriori deduzioni, sviluppate per giustificare la dispersione dell’autovettura aziendale Audi A5 e la dissipazione di denaro societario in operazioni prive di ricadute positive per la “Teknoservice” S.r.l. (la cena organizzata il 15 luglio 2015 per ottanta persone), scontano la medesima genericità di quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], cosicché a quelle può farsi integrale e recettizio rinvio (cfr. punto

2.3. della presente motivazione sotto il ‘[OSCURATO:PERSONA] in diritto’).

4. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, invece, rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello diL' A quila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso in danno della “Teknoservice” S.r.l., dichiarata fallita il 24 aprile 2019, ha rideterminato le pene loro inflitte, confermando nel resto la sentenza appellata. Agli imputati è stato contestato di avere, agendo in concorso tra loro, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore di diritto della società fallita dal 13 luglio 2015 fino alla data del fallimento, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore unico della stessa dal 29 dicembre 2012 al 13 luglio 2015 e, poi, nella qualità di amministratore di fatto, distratto attività patrimoniali della “Teknoservice” S.r.l. – segnatamente: cedendo alla “Teknosolution” S.r.l. senza contropartita un credito di euro 110.000,00; omettendo di consegnare alla Curatela fallimentare un’autovettura Audi A5; sostenendo il costo per euro 3.200,00 di un banchetto organizzato in occasione del compleanno di [OSCURATO:PERSONA] -, nonché tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società -in particolare: redigendo plurime situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2016, contenenti dati discordanti sia in termini assoluti che in relazione alle singole voci; omettendo la consegna del libro giornale e dei partitari dal 2016 fino alla data del fallimento; omettendo la contabilizzazione di operazioni societarie e, invece, contabilizzando crediti fittizi; emettendo fatture con imponibili difformi rispetto ai documenti ufficiali -. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. L’impugnativa nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi, con i quali si è chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, perché i giudici di merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente le risultanze processuali. - Con il primo, il secondo e il terzo motivo si contesta l’affermazione di responsabilità del ricorrente, deducendosi: -che egli, alla data del fallimento, non rivestiva più la qualifica soggettiva necessaria per esserne chiamato a rispondere delle condotte di bancarotta scrittegli, essendosi dimesso dalla carica di amministratore della “Teknoservice” S.r.l.” a far data dal 14 febbraio 2018; -che egli non era stato animato dalla coscienza e volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori della “Teknoservice” S.r.l.”, essendosi prestato, nonostante le dimissioni, a collaborare con la Curatela fallimentare per la ricostruzione delle scritture contabili societarie; - che, in ogni caso, sarebbero mancati i presupposti di fallibilità della “Teknoservice” S.r.l., come affermato nella sentenza n. 25/2023 del Tribunale di Pescara, che aveva assolto il ricorrente dai reati fiscali commessi nella qualità di amministratore della società perché erroneamente dichiarata fallita. -Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, rilevandosi come al Curatore fallimentare le scritture contabili societarie fossero state consegnate, sia pure sotto forma di prime note e diappunti destinati alla successiva elaborazione del commercialista, ed evidenziandosi come le annotazioni dei dati contabili contenute nelle scritture ufficiali fossero veritiere, alla stregua delle considerazioni sviluppate al riguardo nella sentenza di assoluzione dai reati fiscali ascrittigli pronunciata nei confronti del ricorrente. -Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale sotto diversi profili: -la cessione del credito di euro 100.000,00 alla “Teknosolution” S.r.l. sarebbe giustificata da un’operazione di sub-appalto finalizzata a riacquistare credibilità verso fornitori e banche per proseguire l’attività della “Teknoservice” S.r.l.; operazione che non sarebbe andata a buon perché la somma venne bloccata da decreti ingiuntivi, di modo che non vi sarebbe stata alcuna ingiustificata estromissione di attivo patrimoniale dalla società fallita; -la mancata consegna dell’autovettura Audi A5 alla Curatela fallimentare sarebbe giustificata dallaindisponibilità della stessa da parte della “Teknoservice” S.r.l. al momento della dichiarazione di fallimento, perché sottratta in Polonia da un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), come da denuncia presentata ai Carabinieri dal proprietario della “Teknoservice” S.r.l.; -il pagamento con moneta societaria del costo della cena presso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata giustificata dalla necessità di sponsorizzare l’attività della “Teknoservice” S.r.l., per presentare ad altri imprenditori le nuove iniziative commerciali della stessa e per ottenerne la fiducia, così da poterla rilanciare. 2.2. L’impugnativa nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un solo motivo a più doglianze. -Con la prima si censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, il riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della “Teknoservice” S.r.l., che egli avrebbe rivestito dal 13 luglio 2015 fino alla data di dichiarazione di fallimento. Nulla di quanto riportato nella sentenza impugnata darebbe conto di un esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie da parte di [OSCURATO:PERSONA]: egli, infatti, non era in possesso di deleghe formali, non aveva sottoscritto atti per conto della società, si era reso artefice, al più, di condotte episodiche, comela semplice ricerca di clienti svolta in Polonia quale socio unico della “Teknoservice” S.r.l.; né gli si poteva ritorcere contro la circostanza di avere collaborato con gli organi dell’Ufficio fallimentare nella ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della “Teknoservice” S.r.l., collaborazione prestata solo per esserne stato amministratore unico fino 13 luglio 2015. -Con la seconda doglianza si censura l’affermazione di responsabilità del ricorrente per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo l’insussistenza della distrazione: - del credito di euro 110.000,00, vantato dalla “Teknoservice” S.r.l. nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” S.a.s., mediante la cessione effettuatane alla “Teknosolution” S.r.l., perché il detto credito non era mai stato effettivamente trasferito o incassato dalla “Teknosolution”, in quanto oggetto di pignoramento presso terzi da parte di altri creditori della “Teknoservice” (“Autoepi” S.r.l., “Autodream” S.r.l, “Saline” S.r.l.), che ne avevano ottenuto il pagamento direttamente dalla società debitrice; -dell’autovettura Audi A5 di proprietà della “Teknoservice” S.r.l., essendo stato travisato il contenuto della denuncia-querela di sottrazione della stessain Polonia, in quel essendo stata utilizzata per acquisire appalti a favore della società; -del costo della cena del 17 luglio 2015, in quanto quell’incontro conviviale era stato organizzato per ragioni di rappresentanza aziendale e solo per caso era coinciso con il compleanno di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in data 10 dicembre 2025, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La conferma dell’affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, loro in concorso ascritto, ha trovato fondamento nelle ragioni di seguito distese. [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della “Teknoservice” S.r.l. fino al 13 luglio 2015, quando poi gli si era avvicendato nella carica [OSCURATO:PERSONA], aveva continuato a gestire di fatto la società fino al fallimento, come desumibile: dalla titolarità dell’intero capitale sociale della fallita ; dalla disponibilità dei beni di questa (l’autovettura Audi A5 utilizzata per compiere un viaggio in Polonia e il danaro utilizzato per pagare una cena organizzata per festeggiare il suo compleanno); dalla realizzazione di atti di gestione pregiudizievoli per la società e vantaggiosi per imprese proprie (la cessione a titolo gratuito di un credito per euro 110.000,00, società della quale egli era parimenti socio e amministratore unico); dalla direzione sostanzialedell’attività aziendale, perfino da lui stessi ammessa con il dichiarare di avere affrontato un viaggio in Polonia per ricercarvi nuovi clienti, e comprovata dall’avere egli affiancato l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] nell’esporre al Curatore fallimentare le questioni riguardanti l’intera gestione societaria. [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto della “Teknoservice” S.r.l. quando le contestate condotte di distrazione e di irregolare tenuta della contabilità vennero poste in essere: ossia, il 10 agosto 2016, quando, sebbene la “Teknoservice” S.r.l., ormai inattiva e priva di dipendenti, versasse già in stato di crisi, aveva autorizzato la cessione del credito della “Teknoservice” S.r.l. alla “Teknosolution” S.r.l., in assenza di contropartita patrimoniale e senza adeguata giustificazione nell’ambito delle scelte imprenditoriali; nel settembre 2017, allorché aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare l’autovettura aziendale Audi A5 per compiere un viaggio in Polonia, giustificato dall’implausibile ricerca di nuova clientela, paese, quello, in cui poi era stata sottratta; il 15 luglio 2015, quando aveva erogato danaro della società per pagare una cena per ottanta persone, offerta da [OSCURATO:PERSONA] per sponsorizzarne il rilancio economico della stessa. L’irregolare tenuta delle scritture contabili, non aggiornate dal 2016, derivava dal rilievo di macroscopiche discordanze nella indicazione dei dati, sia in termini assoluti che in riferimento alle singole voci; discordanze ritenute tali da minarne in maniera radicale l’attendibilità e da rendere significativamente difficile l’attività di ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita da parte degli organi fallimentari. La dichiarazione di fallimento della società non era suscettibile di sindacato da parte del giudice penale. 2. Di tanto dato atto, il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. I primi tre motivi di ricorso, che contestano l’affermazione di responsabilità del ricorrente perché non vi sarebbero stati i presupposti per dichiarare il fallimento della “Teknoservice” S.r.l., perché egli non aveva inteso agire in pregiudizio dei creditori e perché non era amministratore della società all’epoca della dichiarazione di fallimento, sono manifestamente infondati. Dimenticano, infatti: -che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti legge fall., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 -01); - che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 -01); -che l’irregolare tenuta delle scritture contabili, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, primo comma, n. 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, che è costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 -02); -che, poiché i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 –01), le dimissioni dalla carica gestoria, intervenute dopo la realizzazione di quei fatti, non elidono la responsabilità dell’amministratore dimissionario. 2.2. Il quarto motivo è generico. Premesso che non sono state specificamente lumeggiate - nel rispetto, tra l’altro, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -le ragioni per le quali nel processo penale celebrato a carico del ricorrente per reati fiscali, conclusosi conla sentenza di assoluzione del Tribunale di Pescara n. 25/2008, sarebbe stato accertato che le scritture della “Teknoservice” S.r.l. erano state regolarmente tenute, le deduzioni circa l’avvenuto assolvimento da parte dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di consegna delle scritture contabili all’Ufficio fallimentare, sia pure in forma di appunti e prime note, sono sviluppate in maniera assertiva e senza alcun confronto critico con il tenore della sentenza impugnata, che, al riguardo, aveva evidenziato come l’oggetto dell’addebito mosso al ricorrente non era solo quello di non avere aggiornato le scritture contabili, ma anche quello di avervi appostato crediti fittizi, di avere omesso l’annotazione di operazioni societarie rilevanti (la cessione del credito alla “Teknosolution” S.r.l.) e di avervi, comunque, inserito dati discordanti, così da rendere assolutamente disagevole la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della “Teknoservice” S.r.l. 2.3. Il quinto, il sesto e il settimo motivo, oltre ad essere generici, deducono vizi non scrutinabili dal giudice di legittimità. Le spiegazioni offerte dal ricorrente per giustificare l’estromissione di attivo dal patrimonio della “Teknoservice” S.r.l., realizzate con la cessione del credito di euro 110.000,00 alla “Teknosolution“ S.r.l., con la dispersione dell’autovettura Audi A5 condotta in locazione finanziaria dalla “Teknoservice” S.r.l. e con il pagamento della cena offerta a ottanta persone il 15 luglio 2015, sono fondate su elementi di fatto ritenuti non riscontrati dal giudice d’appello (il contratto di sub- appalto concluso verisimilmente in forma verbale con la “Teknosolution” S.r.l.) o addirittura smentiti dalle risultanze processuali (il viaggio in Polonia affrontato da [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2016 e la cena da questi offerta nel luglio 2015 per promuovere le attività della “Teknoservice” S.r.l. avevano avuto luogo quando ormai questa era inattiva e priva di dipendenti). 3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 3.1. È infondata la censura che si riferisce al riconoscimento in capo al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della “Teknoservice” [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, nel ritenere elementi sintomatici della predetta funzione gestoria: la perdurante disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cioè, anche dopo la dismissione della carica di amministratore della “Teknoservice” S.r.l.), di beni sociali, utilizzati, asuo dire, per la promozione delle attività aziendali; l’esercizio di facoltà proprie dell’amministratore, quale quella di denunciare la sottrazione di beni della “Teknoservice” S.r.l.; la conoscenza delle questioni societarie, dimostrata non solo davanti al Curatore ma anche davanti ai giudici di merito -cui aveva spiegato, ad esempio, che la cessione del credito di euro 110.000,00 alla “Teknosolution” S.r.l. era stata determinata dalla necessità di estinguere pendenze della “Teknoservice” S.r.l. con terze società -, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale "ad negotia" o di deleghe formali a sovrintendere specifici settori dell’attività aziendale, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 –01; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 -01). L’esercizio della gestione di fatto di una società può, in effetti, esplicarsi anche attraverso lo svolgimento di alcune soltanto delle funzioni tipiche della qualifica di amministratore, spettando, in tal caso, al giudice di merito valutarne la pregnanza alla stregua dei parametri di significatività e continuità di cui all’art. 2639 cod. civ. (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 – 01), e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione(Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101 –01), come nel caso di specie. 3.2. Parimenti infondata è la censura che contesta la natura distrattiva delle condotte contestate al ricorrente. Il rilievo con il quale si è dedotto che la cessione gratuitaalla “Teknosolution” S.r.l. di un credito della “Teknoservice” S.r.l. per euro 110.000,00 non aveva cagionato alcun pregiudizio ai creditori della cedente, perché quel credito non era mai stato effettivamente incassato dalla “Teknosolution” S.r.l. essendo stato oggetto di pignoramento presso il debitore da parte di altri creditori della “Teknoservice” S.r.l., omette di considerare che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto e non di danno per le ragioni dei creditori sociali (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 -01). Pericolo concreto che, nel caso di specie, si è effettivamente verificato, perché il patrimonio della “Teknoservice” S.r.l. ha subito l’ingiustificato e non remunerato distacco di un’attività patrimoniale (quale è senz’altro un credito) sui quali i creditori del fallimento si sarebbero potuti soddisfare: tanto basta per ritenere integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a prescindere dalle vicende del credito successive alla sua cessione. Le ulteriori deduzioni, sviluppate per giustificare la dispersione dell’autovettura aziendale Audi A5 e la dissipazione di denaro societario in operazioni prive di ricadute positive per la “Teknoservice” S.r.l. (la cena organizzata il 15 luglio 2015 per ottanta persone), scontano la medesima genericità di quelle sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], cosicché a quelle può farsi integrale e recettizio rinvio (cfr. punto 2.3. della presente motivazione sotto il ‘[OSCURATO:PERSONA] in diritto’). 4. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, invece, rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna
Sentenza Cassazione n. 08233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris