CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 09879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1537-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - MACRI' [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 698//2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 01537 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Rg 1537/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate ha impugnato, sulla base di due motivi ,la decisione della CTR della Liguria che aveva respinto l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Genova con cui era stato accolto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la cartella di pagamento. Con un primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art 25 del D.P.R. 602/1973,degli art 2946 e 2953 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR rilevato l'intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo facendo decorrere dalla definitività degli atti prodromici invece dal passaggio in giudicato delle sentenze che avevano riconosciuto la legittimità degli atti impositivi. Con un secondo motivo l'Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art 324 e 391 bis c.p.c. anche in combinato disposto con l'art 25 del D.P.R. 602/1973 in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie de qua l'ari 391 bis il quale prevede che la pendenza del termine per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. L'agenzia delle Entrate con successiva nota del 21.12.2020 ha presentato istanza per la fissazione dell'udienza di discussione avendo negato la domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art 6 del d.l. nr 119/2018. Nessuno si è costituita per la contribuente. Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. La somma pretesa in cartella trova la sua fonte nella statuizione delle sentenze 459/2012,460/2012,46172012 e 462/2012 della Commissione centrate, sezione di Genova depositate in data 12.3.2012 e depositate in data 22.3.2012 e quindi divenute definitive nell'anno 2012 come si dà atto nella decisione qui impugnata e non, direttamente, nell'avviso a suo tempo emesso dall'Ufficio, che costituisce, oramai, solo l'antefatto logico e giuridico della stessa pretesa. Ne deriva che il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza qualora non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, per aver provveduto alla relativa quantificazione poiché il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (poi art. 25), si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione (in termini v. Cass. n. 5837 del 11/03/2011; Cass. n. 21623 del 23/10/2015; Cass. n. 16730 del 09/08/2016; Cass. n. 15184 del 16/07/2020). Il secondo motivo resta assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la decisione va cassata e decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Vanno compensate quelle relative alla fase di merito in ragione dell'alternarsi delle decisioni Le spese di legittimità restato a carico di chi le ha anticipate stante la mancata costituzione della parte contribuente. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese di merito; le spese della fase di legittimità restano a carico di chi le ha anticipate. Roma 22.2.2022 Il P esident ( dott [OSCURATO:PERSONA]