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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 46114/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Paola avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le note inviate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato a seguito dell'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Paola in data 12/10/2020, con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 116, 319, 321 cod. pen. oggetto di contestazione provvisoria al capo B), riferito all'adozione di un bando per l'assunzione di un ragioniere presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Paola.

2.1. Con il primo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato al capo B), essendosi il Tribunale limitato a rilevare che il G.I.P. aveva ravvisato il reato di cui all'art. 353 cod. pen. così riqualificando l'ipotesi oggetto del capo Al), contestata in alternativa al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., di cui al capo A).

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Il Tribunale, non prendendo in considerazione il proposto gravame, non aveva indicato elementi concreti in base ai quali escludere la persistenza del pericolo di reiterazione, anche a fronte delle dimissioni presentate con riguardo all'amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, non vi era un passaggio destinato a chiarire le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA], conservando relazioni con amministratori e privati non potesse continuare a porre in essere condotte della stessa specie.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve in primo luogo rimarcarsi come il G.I.P. avesse in realtà formulato valutazioni volte ad escludere la configurabilità della promessa di utilità rilevanti ai fini di un'intesa corruttiva, cosicché sul punto la deduzione formulata nel motivo di ricorso risulta generica e manifestamente infondata, avendo il Tribunale dato conto della qualificazione operata dal primo Giudice e non essendo stati formulati in questa sede rilievi idonei a censurare il giudizio di merito, al di là della problematicità dell'ipotesi contestata a [OSCURATO:PERSONA], incentrata sul collegamento eziologico con un reato diverso e più grave, ai sensi dell'art. 116 cod. pen. 3.

Ma ciò che risulta in questa sede dirimente è la manifesta infondatezza del secondo motivo.

Il Tribunale, richiamando l'ordinanza del G.I.P., che aveva radicalmente escluso la sussistenza di esigenze cautelari, ha ritenuto di condividere quella valutazione, osservando come fossero trascorsi tre anni dai fatti senza che ricorressero elementi sintomaticamente valutabili come rappresentativi della continuità del pericolo di reiterazione criminosa, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato e si è dimesso dall'incarico di responsabile del servizio ufficio personale.

A fronte di ciò, il ricorrente sovverte i termini della valutazione, dolendosi, alla resa dei conti, della mancata indicazione degli elementi che avrebbero fatto venir meno il pericolo, quasi a voler prospettare una presunzione di pericolosità all'evidenza insussistente per la tipologia di reati oggetto di contestazione, ed eludendo dunque il tema della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, che deve essere positivamente riscontrata.

4. Di qui l'inammissibilità del ricorso.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Paola avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le note inviate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato a seguito dell'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Paola l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Paola in data 12/10/2020, con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 116, 319, 321 cod. pen. oggetto di contestazione provvisoria al capo B), riferito all'adozione di un bando per l'assunzione di un ragioniere presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Paola. 2.1. Con il primo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato al capo B), essendosi il Tribunale limitato a rilevare che il G.I.P. aveva ravvisato il reato di cui all'art. 353 cod. pen. così riqualificando l'ipotesi oggetto del capo Al), contestata in alternativa al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., di cui al capo A). 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale, non prendendo in considerazione il proposto gravame, non aveva indicato elementi concreti in base ai quali escludere la persistenza del pericolo di reiterazione, anche a fronte delle dimissioni presentate con riguardo all'amministrazione comunale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, non vi era un passaggio destinato a chiarire le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA], conservando relazioni con amministratori e privati non potesse continuare a porre in essere condotte della stessa specie. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve in primo luogo rimarcarsi come il G.I.P. avesse in realtà formulato valutazioni volte ad escludere la configurabilità della promessa di utilità rilevanti ai fini di un'intesa corruttiva, cosicché sul punto la deduzione formulata nel motivo di ricorso risulta generica e manifestamente infondata, avendo il Tribunale dato conto della qualificazione operata dal primo Giudice e non essendo stati formulati in questa sede rilievi idonei a censurare il giudizio di merito, al di là della problematicità dell'ipotesi contestata a [OSCURATO:PERSONA], incentrata sul collegamento eziologico con un reato diverso e più grave, ai sensi dell'art. 116 cod. pen. 3. Ma ciò che risulta in questa sede dirimente è la manifesta infondatezza del secondo motivo. Il Tribunale, richiamando l'ordinanza del G.I.P., che aveva radicalmente escluso la sussistenza di esigenze cautelari, ha ritenuto di condividere quella valutazione, osservando come fossero trascorsi tre anni dai fatti senza che ricorressero elementi sintomaticamente valutabili come rappresentativi della continuità del pericolo di reiterazione criminosa, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato e si è dimesso dall'incarico di responsabile del servizio ufficio personale. A fronte di ciò, il ricorrente sovverte i termini della valutazione, dolendosi, alla resa dei conti, della mancata indicazione degli elementi che avrebbero fatto venir meno il pericolo, quasi a voler prospettare una presunzione di pericolosità all'evidenza insussistente per la tipologia di reati oggetto di contestazione, ed eludendo dunque il tema della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, che deve essere positivamente riscontrata. 4. Di qui l'inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
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