CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 22163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12956/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Lauria, [OSCURATO:PERSONA] n. 89. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza n. 91/2020, depositata in data 3.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, con cui è stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa di una parte ammessa al Oggetto: gratuito patrocinio patrocinio a spese dello Stato,perché avanzata dopo la definizione della causa. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 83, comma terzo, D.P.R. 115/2002, sostenendo che la norma non prevede alcuna decadenza, avendo una funzione semplicemente sollecitatoria per il giudice affinché provveda alla liquidazione delle spettanze professionali contestualmente alla decisione della causa, senza impedire al difensore di avanzare la richiesta anche successivamente. Il motivo è fondato. Questa Corte ha precisato che, per effetto dell’introduzione del terzo comma dell’art. 83 D.P.R. 115/2002, che dispone che il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non è stato introdotto alcun adempimento che il difensore sia tenuto ad osservare a pena di decadenza (Cass.38362/2021; Cass. 19733/2020; Cass. 22448/2019). La previsione dell’art. 83, ultimo comma, cit. ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia far divieto di ottenere tale liquidazione sulla base di un’istanza formulata dopo la precisazione delle conclusioni o dopo la pubblicazione della sentenza che abbia definito il processo nel quale è stato svolto il patrocinio. Non sussiste quindi alcun onere del difensore – sanzionato con la perdita del diritto al compenso - di notiziare il giudice della causa circa l’avvenuta ammissione della parte al gratuito patrocinio (Cass. 13197/2022). Nessun argomento contrario può trarsi, in proposito, dalla previsione dell'art. 126 D.P.R. 115/2002. La norma pone a carico del Consiglio dell’Ordine il compito di provvedere all’inoltro del provvedimento di ammissione (o con cui l’istanza sia stata respinta o dichiarata inammissibile), contemplando un obbligo la cui inosservanza non può ricadere sull’interessato. Non rileva che, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali debbono essere liquidate in favore dell’erario ove la parte risulti vincitrice: un’eventuale omissione è suscettibile di essere emendata con gli ordinari rimedi (cfr. Cass.15817/2019, secondo cui è ammissibile, in tal caso, la correzione del dispositivo della sentenza mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.), senza pregiudicare il diritto ad ottenere il compenso, al pari che nel caso in cui il difensore ottenga la liquidazione dopo la condanna della controparte al pagamento del compenso in qualità di distrattario. Non è precluso al giudice investito ex post della richiesta di liquidazione di verificare d’ufficio la persistenza dei presupposti di legge, ai fini di un’eventuale revoca del beneficio: la mancata comunicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio statale non pregiudica in alcun modo i poteri di controllo che spettano al giudice della liquidazione, che ha il dovere di acquisire d’ufficio gli atti che rilevano ai fini della decisione ai sensi dell’art. 15, ultimo comma, D.lgs. 150/2011 (Cass. 23133/2021; Cass.2206/2020). È quindi accolto l’unico motivo di ricorso. La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione secon