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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02378/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Novara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Novara in data 14/12/2021 e, previa esclusione della contestata recidiva, determinava in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta all'imputato per il delitto di appropriazione indebita ascrittogli.

2. Le censure di cui al primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale (pag. 4) ha compiutamente scrutinato le doglianze difensive in punto di sussistenza della condotta appropriativa e ha evidenziato che, nonostante le ripetute richieste di restituzione della carta prepagata e del telefono cellulare avanzate dalla p.o., l'imputato non vi ha mai provveduto, rendendosi finanche irreperibile per sfuggire alle sollecitazioni della Pastore, comportamento che palesa la finalità di profitto perseguita 2.1 Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. ha carattere reiterativo, avendo la sentenza impugnata (pag. 4) disatteso la richiesta difensiva sottolineando l'impossibilità di qualificare come particolarmente tenue il danno conseguente all'appropriazione di un telefono cellulare del valore di oltre mille euro e di una carta prepagata con una disponibilità di euro 995mila.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono I ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Novara il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Novara in data 14/12/2021 e, previa esclusione della contestata recidiva, determinava in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta all'imputato per il delitto di appropriazione indebita ascrittogli. 2. Le censure di cui al primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. La Corte territoriale (pag. 4) ha compiutamente scrutinato le doglianze difensive in punto di sussistenza della condotta appropriativa e ha evidenziato che, nonostante le ripetute richieste di restituzione della carta prepagata e del telefono cellulare avanzate dalla p.o., l'imputato non vi ha mai provveduto, rendendosi finanche irreperibile per sfuggire alle sollecitazioni della Pastore, comportamento che palesa la finalità di profitto perseguita 2.1 Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. ha carattere reiterativo, avendo la sentenza impugnata (pag. 4) disatteso la richiesta difensiva sottolineando l'impossibilità di qualificare come particolarmente tenue il danno conseguente all'appropriazione di un telefono cellulare del valore di oltre mille euro e di una carta prepagata con una disponibilità di euro 995mila. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono I ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02378/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris