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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12323/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA], sezione civile unica, infunzione di [OSCURATO:PERSONA] n. 662/2022 depositata il 08/06/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 11/07/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. (già Bancan. 662/2022 del Tribunale di IVREA, depositata il 08/06/2022.

La parteintimata Comune di Oglianico ha depositato controricorso.2.

Per quanto ancora di interesse, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva la condannadel Comune di Oglianico al pagamento della somma complessiva di€ 20.504,62, oltre interessi moratori e penale ex art. 6, comma 2,D.Lgs. n. 231/2002, a saldo del corrispettivo per la fornitura di energiaelettrica erogata da Eni, (dapprima ceduta da Eni a Sace, quindi daquest’ultima all’attrice mediante cessione di credito).

Il Comune, nelcostituirsi, eccepiva, in primo luogo, l’invalidità del contratto con Enipoiché mai formalizzato; nel merito, adduceva l’anomalia dell’entità deiconsumi addebitati, già oggetto di contestazione da parte dell’originariocreditore, ed eccepiva altresì la prescrizione del diritto.

Il Tribunale diIvrea con sentenza n. 662/2022 rigettava integralmente le domandedell’attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite.3.

Avverso la sentenza interponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4.

Il Comune, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazioneper manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.5.

La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.6.

Parte controricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione7.

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di improcedibilità sollevatadalla controricorrente8.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado èproponibile, ex art. 348 ter comma 3, c.p.c., entro sessanta giornidalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanzad'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., ed èNumero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369 comma2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copiaautentica sia della sentenza di primo grado sia, per la verifica dellatempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativacomunicazione di cancelleria o notificazione; in difetto, il ricorso èimprocedibile (Cass. civ., Sez.

Unite, Sentenza, 15/05/2018, n. 11850).9.

Pur mancando la produzione dei suddetti attestati, tuttavia, il ricorsorisulta essere stato notificato tempestivamente entro il termine disessanta giorni dal deposito della ordinanza della corte d’appello, nonvenendo in rilievo, pertanto, il termine di avvenuta comunicazione dicancelleria o di notifica dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello,necessariamente successivo.10.

La ricorrente pone a base del ricorso due motivi.11.

Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta lanullità del procedimento e della sentenza con riferimento all’art. 2697c.c. per errata applicazione della norma relativa alla ripartizionedell’onere probatorio là dove il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che lecontestazioni del Comune circa l’inesatto adempimento dell’originariocreditore cedente/Eni — per avere conteggiato consumi di energia nonabnormi ma incompatibili con la normalità del servizio —,costituendo eccezione di inadempimento, avrebbe determinato per ilcreditore l’onere di provare che il consumo fosse correttamenteconteggiato.12.

A tal proposito, è richiamata la giurisprudenza di questa Corte (ord.n. 297/2020; sent. n. 13605/2019), secondo cui il contatore, qualestrumento di misurazione, è accettato consensualmente dalle particome meccanismo legale di contabilizzazione; pertanto, è l’utente adover dimostrare che l’inadempimento non gli è imputabile ai sensidell’art. 1218 c.c., allegando e richiedendo la verificadel malfunzionamento dello strumento, dimostrando quali consumi diNumero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026energia avesse effettivamente effettuato nel periodo, nonché chel’eccessiva misurazione fosse imputabile a terzi (provando altresìl’adozione di idonee misure per evitare il danno).13.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., partericorrente denunzia la “Nullità del procedimento e della sentenza conriferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per errata valutazionedelle prove fornite dalle parti e alla ripartizione dell’onere tra le stesse,avendo ritenuto il Giudice di primo grado l’inammissibilità delle provearticolate da parte di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero potuto precisare lafornitura e il contenuto delle risposte ai reclami presentati dal Comunesub doc. 15”.

In sostanza, il giudice non avrebbe motivato il rigettodella prova testimoniale nell’ordinanza del 1° aprile 2022 con cui haritenuto la causa matura per la decisione alla stregua del corredodocumentale in atti14.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.15.

Essi, infatti, lungi dal censurare vizi riconducibili ai parametri di cuiall’art. 360 co.1 nn. 3 e 4 c.p.c., si risolvono nella sollecitazione di unanuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.16.

Quanto al primo motivo, la ricorrente, sotto l’apparente denuncia diviolazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., non individua alcunerrore di sussunzione o violazione di regole legali di giudizio, ma silimita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze documentalirispetto a quella effettuata dal giudice di merito.

Invero, lecontestazioni del Comune in ordine ai consumi registrati e al correttofunzionamento del contatore erano state reiterate sia in fasestragiudiziale sia nel corso del giudizio di primo grado e risultavanoriposte su dati documentali (storico dei consumi, memorie difensive,reclami e riscontri ENI).

Il Tribunale ha valorizzato tali elementiritenendo che essi imponessero un onere di verifica, mai assolto, dallaNumero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026parte ricorrente, la quale non ha dedotto né richiesto accertamentitecnici sul presunto malfunzionamento dello strumento, né ha offertoprova alternativa idonea a dimostrare la correttezza della fatturazione.La giurisprudenza evocata dalla ricorrente, inoltre, risulta nonpertinente, trattandosi di precedenti concernenti casi in cui non vierano state contestazioni sul funzionamento del contatore o sullacongruità dei consumi.

Nel caso in esame, invece, il giudice di meritoha dato conto della contestazione dell’ anomalia nella registrazione deiconsumi e dell’esigenza di una verifica tecnica a fronte dellecontestazioni della cliente, sicché la ricorrente non può pretendere,degli elementi probatori.17.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione dellaprova testimoniale, essa è parimenti inammissibile poiché nonindividua alcun vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., limitandosi a sostenere la assunta decisività dei capitoli diprova orale senza confrontarsi con la ratio della sentenza di primogrado, oggetto della presente impugnazione, che ha ritenuto lacausa già matura sulla base del compendio documentale, nérisulta allegato che l’ordinanza istruttoria sia stata oggetto dicontestazione in sede di precisazione delle conclusioni, ai fini delladeducibilità del suddetto vizio (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 12791del 13/05/2025; Sez. 2 -, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021).18.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.19.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del Comune controricorrente, seguono lasoccombenza.20.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma exart. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.Numero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 27/11/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA], sezione civile unica, infunzione di [OSCURATO:PERSONA] n. 662/2022 depositata il 08/06/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 11/07/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. (già Bancan. 662/2022 del Tribunale di IVREA, depositata il 08/06/2022. La parteintimata Comune di Oglianico ha depositato controricorso.2. Per quanto ancora di interesse, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva la condannadel Comune di Oglianico al pagamento della somma complessiva di€ 20.504,62, oltre interessi moratori e penale ex art. 6, comma 2,D.Lgs. n. 231/2002, a saldo del corrispettivo per la fornitura di energiaelettrica erogata da Eni, (dapprima ceduta da Eni a Sace, quindi daquest’ultima all’attrice mediante cessione di credito). Il Comune, nelcostituirsi, eccepiva, in primo luogo, l’invalidità del contratto con Enipoiché mai formalizzato; nel merito, adduceva l’anomalia dell’entità deiconsumi addebitati, già oggetto di contestazione da parte dell’originariocreditore, ed eccepiva altresì la prescrizione del diritto. Il Tribunale diIvrea con sentenza n. 662/2022 rigettava integralmente le domandedell’attrice e la condannava alla rifusione delle spese di lite.3. Avverso la sentenza interponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4. Il Comune, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazioneper manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.5. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.6. Parte controricorrente ha depositato memoria.Motivi della decisione7. Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di improcedibilità sollevatadalla controricorrente8. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado èproponibile, ex art. 348 ter comma 3, c.p.c., entro sessanta giornidalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanzad'inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., ed èNumero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369 comma2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copiaautentica sia della sentenza di primo grado sia, per la verifica dellatempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativacomunicazione di cancelleria o notificazione; in difetto, il ricorso èimprocedibile (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/05/2018, n. 11850).9. Pur mancando la produzione dei suddetti attestati, tuttavia, il ricorsorisulta essere stato notificato tempestivamente entro il termine disessanta giorni dal deposito della ordinanza della corte d’appello, nonvenendo in rilievo, pertanto, il termine di avvenuta comunicazione dicancelleria o di notifica dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello,necessariamente successivo.10. La ricorrente pone a base del ricorso due motivi.11. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta lanullità del procedimento e della sentenza con riferimento all’art. 2697c.c. per errata applicazione della norma relativa alla ripartizionedell’onere probatorio là dove il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che lecontestazioni del Comune circa l’inesatto adempimento dell’originariocreditore cedente/Eni — per avere conteggiato consumi di energia nonabnormi ma incompatibili con la normalità del servizio —,costituendo eccezione di inadempimento, avrebbe determinato per ilcreditore l’onere di provare che il consumo fosse correttamenteconteggiato.12. A tal proposito, è richiamata la giurisprudenza di questa Corte (ord.n. 297/2020; sent. n. 13605/2019), secondo cui il contatore, qualestrumento di misurazione, è accettato consensualmente dalle particome meccanismo legale di contabilizzazione; pertanto, è l’utente adover dimostrare che l’inadempimento non gli è imputabile ai sensidell’art. 1218 c.c., allegando e richiedendo la verificadel malfunzionamento dello strumento, dimostrando quali consumi diNumero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026energia avesse effettivamente effettuato nel periodo, nonché chel’eccessiva misurazione fosse imputabile a terzi (provando altresìl’adozione di idonee misure per evitare il danno).13. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., partericorrente denunzia la “Nullità del procedimento e della sentenza conriferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per errata valutazionedelle prove fornite dalle parti e alla ripartizione dell’onere tra le stesse,avendo ritenuto il Giudice di primo grado l’inammissibilità delle provearticolate da parte di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero potuto precisare lafornitura e il contenuto delle risposte ai reclami presentati dal Comunesub doc. 15”. In sostanza, il giudice non avrebbe motivato il rigettodella prova testimoniale nell’ordinanza del 1° aprile 2022 con cui haritenuto la causa matura per la decisione alla stregua del corredodocumentale in atti14. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.15. Essi, infatti, lungi dal censurare vizi riconducibili ai parametri di cuiall’art. 360 co.1 nn. 3 e 4 c.p.c., si risolvono nella sollecitazione di unanuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.16. Quanto al primo motivo, la ricorrente, sotto l’apparente denuncia diviolazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., non individua alcunerrore di sussunzione o violazione di regole legali di giudizio, ma silimita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze documentalirispetto a quella effettuata dal giudice di merito. Invero, lecontestazioni del Comune in ordine ai consumi registrati e al correttofunzionamento del contatore erano state reiterate sia in fasestragiudiziale sia nel corso del giudizio di primo grado e risultavanoriposte su dati documentali (storico dei consumi, memorie difensive,reclami e riscontri ENI). Il Tribunale ha valorizzato tali elementiritenendo che essi imponessero un onere di verifica, mai assolto, dallaNumero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026parte ricorrente, la quale non ha dedotto né richiesto accertamentitecnici sul presunto malfunzionamento dello strumento, né ha offertoprova alternativa idonea a dimostrare la correttezza della fatturazione.La giurisprudenza evocata dalla ricorrente, inoltre, risulta nonpertinente, trattandosi di precedenti concernenti casi in cui non vierano state contestazioni sul funzionamento del contatore o sullacongruità dei consumi. Nel caso in esame, invece, il giudice di meritoha dato conto della contestazione dell’ anomalia nella registrazione deiconsumi e dell’esigenza di una verifica tecnica a fronte dellecontestazioni della cliente, sicché la ricorrente non può pretendere,degli elementi probatori.17. Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione dellaprova testimoniale, essa è parimenti inammissibile poiché nonindividua alcun vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., limitandosi a sostenere la assunta decisività dei capitoli diprova orale senza confrontarsi con la ratio della sentenza di primogrado, oggetto della presente impugnazione, che ha ritenuto lacausa già matura sulla base del compendio documentale, nérisulta allegato che l’ordinanza istruttoria sia stata oggetto dicontestazione in sede di precisazione delle conclusioni, ai fini delladeducibilità del suddetto vizio (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 12791del 13/05/2025; Sez. 2 -, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021).18. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.19. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del Comune controricorrente, seguono lasoccombenza.20. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma exart. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.Numero registro generale 15399/2023Numero sezionale 4564/2025Numero di raccolta generale 12323/2026Data pubblicazione 02/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 27/11/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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