CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48285/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; 17-25012/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata (primo motivo) e chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo) in evidente carenza di interesse, essendo già stata operata nel merito equivalenza tra le aggravanti della rapina ad effetto speciale e la circostanza attenuante di cui al n. 4 del comma primo dell'art. 62 cod. pen. (stante il valore particolarmente modico del danno patrimoniale provocato), non potendo pertanto sortire dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alcun favorevole effetto, in presenza del divieto di prevalenza di cui al quarto comma dell'art. 69 cod. pen.. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede — ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati di rapina aggravata contestati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata la credibilità della persona offesa e la attendibilità del narrato; del pari a dirsi per la negazione delle circostanze attenuanti generiche, in aggiunta alla già riconosciuta attenuante del danno di particolare tenuità stimata in regime di equivalenza. 1.2. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 1.3. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla postulata inattendibilità del narrato, avendo l'imputato agito nella aggressione patrimoniale attraverso la violenza contra ius rivolta alla persona. 1.4. Anche il secondo motivo di ricorso (negata cittadinanza nel processo alle circostanze attenuanti generiche, argomentata dalla Corte di merito in ragione del difetto di elementi degni di positivo concreto apprezzamento) si palesa, oltre che aspecifico, manifestamente infondato in diritto, in quanto: posto che è stata già resa equivalenza tra circostanze di segno diverso (rapina aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. e danno patrimoniale lieve), 17-25012/2022 al riconoscimento delle circostanze generiche non potrebbe comunque annettersi alcuna efficacia ulteriormente diminuente, in considerazione della già ridotta dimensione della pena base e del divieto di bilanciamento in prevalenza, precluso dal testo letterale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. (Sez. 2. N. 47030, del 3/10/2013, Rv. 257822). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La non particolare complessità delle questioni trattate e la ricorrenza di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 novembre