CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto prospetta deduzioni generiche e, comunque, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Al giudice dell'esecuzione che ha respinto la richiesta di revoca della confisca sul rilievo che l'istante, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza, non ha documentato con precisione dati catastali dell'immobile di cui chiedeva la restituzione, il ricorrente continua ad opporre la correttezza dei dati solo !abilmente indicati o risultanti da scritture private, quali il contratto di locazione, non completamente affidabili senza nemmeno confrontarli con quelli risultanti dalle visure catastali in atti. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9 mar