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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 18059/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 23 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi c) e d) della rubrica, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta come la prova dichiarativa in parola sia stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come la carta di identità oggetto di contraffazione fosse stata esibita in originale al teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ne conservò una fotocopia nella pratica di acquisto e finanziamento dell'autovettura e come l'eventuale falsificazione del documento da parte del soggetto a cui corrispondevano le generalità ivi riportate non avrebbe comunque escluso la responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente, risultando effigiata sul documento falsificato proprio l'immagine di quest'ultimo, che di esso si avvalse a proprio vantaggio); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando l'applicazione di una pena identica a quella irrogata in primo gradoper il reato più grave ed osservando che l'applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio per il reato meno grave vulnera il divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato sia perché postula la possibilità della Corte di appello di applicare una pena inferiore al minino edittale che nemmeno il primo giudice aveva applicato, sia perché comporta il ricorso a criteri di paragone non più omogenei; considerato, invero, che la dichiarata estinzione per intervenuta prescrizione del reato ritenuto più grave in primo grado fa venir meno, in appello, il termine di paragone, non potendosi operare una valutazione di gravità rispetto ad un reato estinto, sicché il giudice dell'impugnazione ha il potere-dovere di individuare quale, tra i residui reati, sia quello più grave e di determinare la pena in modo del tutto autonomo, con il solo limite di non applicare una pena più grave di quella inflitta in primo grado, come correttamente effettuato nel caso di specie; che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto (Sez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Daniele, Rv. 287109 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mr DEPOSITPTA 2U M 26 ft Funziocav 114at-zia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente il 23 marzo 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi c) e d) della rubrica, denunciando il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta come la prova dichiarativa in parola sia stata oggetto di specifica disamina anche da parte del primo giudice; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come la carta di identità oggetto di contraffazione fosse stata esibita in originale al teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ne conservò una fotocopia nella pratica di acquisto e finanziamento dell'autovettura e come l'eventuale falsificazione del documento da parte del soggetto a cui corrispondevano le generalità ivi riportate non avrebbe comunque escluso la responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente, risultando effigiata sul documento falsificato proprio l'immagine di quest'ultimo, che di esso si avvalse a proprio vantaggio); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando l'applicazione di una pena identica a quella irrogata in primo gradoper il reato più grave ed osservando che l'applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio per il reato meno grave vulnera il divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato sia perché postula la possibilità della Corte di appello di applicare una pena inferiore al minino edittale che nemmeno il primo giudice aveva applicato, sia perché comporta il ricorso a criteri di paragone non più omogenei; considerato, invero, che la dichiarata estinzione per intervenuta prescrizione del reato ritenuto più grave in primo grado fa venir meno, in appello, il termine di paragone, non potendosi operare una valutazione di gravità rispetto ad un reato estinto, sicché il giudice dell'impugnazione ha il potere-dovere di individuare quale, tra i residui reati, sia quello più grave e di determinare la pena in modo del tutto autonomo, con il solo limite di non applicare una pena più grave di quella inflitta in primo grado, come correttamente effettuato nel caso di specie; che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto (Sez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Daniele, Rv. 287109 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mr DEPOSITPTA 2U M 26 ft Funziocav 114at-zia
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