CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 21545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 10.9.2021, appellata da SILEI Enzo. Con tali decisioni di merito è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.75 (comma 2rd.lgs. n.159 del 2011 (fatto del 12 agosto 2021). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SILEI Enzordeducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punto della decisione congruamente argomentato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente