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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 29491/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11006/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate.

Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato dando conto di avere escluso che il fatto potesse inquadrarsi in una ipotesi di mera resistenza passiva considerato il contenuto minaccioso delle frasi e la loro idoneità intimidatoria in ragione del contegno assunto di aperta sfida verso gli agenti (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il rSi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11006/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato dando conto di avere escluso che il fatto potesse inquadrarsi in una ipotesi di mera resistenza passiva considerato il contenuto minaccioso delle frasi e la loro idoneità intimidatoria in ragione del contegno assunto di aperta sfida verso gli agenti (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il rSi
Sentenza Cassazione n. 29491/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris