Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 66/1986
ECLI:IT:COST:1986:66
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1.1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1984 (comunicata il 4 e
notificata il 16 del successivo luglio; pubblicata nella G. U. n. 34
bis dell'8 febbraio 1985 e iscritta al n. 1065 R.O. 1984) il Pretore di
Orvieto, al quale l'Esattore della Esattoria consorziale di Orvieto
aveva chiesto fissarsi la data del primo, secondo e terzo incanto per
la vendita degli immobili appartenenti al contribuente esecutato
[OSCURATO:PERSONA] con le modalità previste dall'art. 81 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, premesso che per la determinazione del prezzo
doveva trovare applicazione l'art. 84 (prezzo base e cauzione) dello
stesso d.P.R., che prevede la determinazione automatica del prezzo base
dell'incanto, e, nel caso di impossibilità di ricorrere a detta
determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore
al valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio
tecnico erariale disposta dall'Intendente di Finanza, ha d'ufficio
sollevato questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 84 in
riferimento I) all'art. 3 perché la valutazione della notevole
inferiorità al valore corrente è affidata all'Intendente di Finanza
senza alcun intervento dell'organo giurisdizionale creando
disuguaglianza tra l'esecuzione esattoriale e il procedimento di
esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile, II)
all'art. 25 perché la determinazione del prezzo base dell'incanto è
sottratta al Giudice naturale precostituito per legge, III) all'art. 42
perché la determinazione automatica del prezzo base non tien conto
della svalutazione monetaria, IV) all'art. 113 perché contro l'operato
dell'Intendente di Finanza non è prevista alcuna tutela
giurisdizionale.
1.2. - Avanti la Corte il Daniello non si è costituito e
l'Esattoria consorziale di Orvieto si è costituita fuori termine; per
il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta, con atto
depositato il 26 febbraio 1985, l'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per la declaratoria d'inammissibilità della proposta
questione sul riflesso che la procedura esattoriale non ha natura
giurisdizionale, né funzione giurisdizionale vi esercita il pretore
che non è tenuto a determinare il prezzo base dell'incanto.
2.1. - Con ordinanza emessa il 21 maggio 1985 (notificata il 25 e
comunicata il 27 successivi; pubblicata nella G. U. n. 293 bis del 19
dicembre 1985 e iscritta al n. 490 R.O. 1985) sulla opposizione alla
vendita spiegata nella procedura esattoriale immobiliare - esperita
dall'Esattore II.DD. di Rende in loro danno - da [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] e Marcello, i quali avevano chiesto dichiararsi
nulla la perizia effettuata dall'ufficio tecnico erariale per la
determinazione del prezzo base dell'incanto, il Pretore di Cosenza ha
sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 84 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede alcuna
possibilità d'impugnativa della perizia di stima effettuata
dall'ufficio tecnico erariale per contrasto con l'art. 24 Cost.,
ravvisato in ciò che la sproporzione tra il valore determinato
dall'ufficio tecnico erariale e il valore effettivo non potrebbe essere
fatta valere avanti ad alcun giudice; questione che il giudice a quo ha
ritenuto rilevante perché la sua risoluzione "influisce in maniera
determinante nella procedura esecutiva sottoposta all'esame di questo
Pretore".
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio di merito
si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto
depositato il 31 dicembre 1985, in cui si è richiamata all'atto di
intervento spiegato nell'incidente iscritto al n. 1065 R.O. 1984 e ha
posto in rilievo che la questione sarebbe già stata ritenuta infondata
con la sent. 10 giugno 1966 n. 65 con la quale la Corte aveva ritenuto
infondato il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 236 T.U. 29
gennaio 1958 n. 645 avente lo stesso contenuto dell'impugnato art. 84,
concludendo per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la manifesta
infondatezza della proposta questione.
3. - Alla pubblica udienza del 4 marzo 1986, nella quale il giudice
Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti, l'avv. dello
Stato D'Amato ha illustrato le formulate conclusioni d'inammissibilità
delle proposte questioni.
:
4. - I due incidenti, per denunciare la incostituzionalità della
stessa disposizione normativa, vanno riuniti.
5.1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con la
ordinanza 23 giugno 1984 è inammissibile perché il Pretore di Orvieto
- richiesto di fissare, ai sensi dell'art. 81 (avviso di vendita) a)
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle
imposte sui redditi), il primo, il secondo e il terzo incanto di
vendita degli immobili del contribuente [OSCURATO:PERSONA], ha proposto
d'ufficio la questione d'illegittimità dell'art. 84 (prezzo base e
cauzione) sebbene questa non fosse collegata all'art. 81 a) da alcun
nesso di preliminarietà che ne giustificasse l'esame; preliminarietà
di cui il giudice a quo non si è per giunta dato carico di fornire
motivazione.
5.2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 dal
Pretore di Cosenza prospettata in riferimento all'art. 24 sul riflesso
che la ripetuta disposizione non prevederebbe alcuna possibilità di
impugnativa della perizia di stima effettuata dall'Ufficio tecnico
erariale (impugnativa di cui ha il giudice a quo confortato la pratica
esigenza con sottolineare la sproporzione tra il valore determinato
dall'Ufficio tecnico erariale e il valore effettivo) non è fondata
perché rimangono ancora valide le considerazioni che indussero questa
Corte a dire infondata con sent. 10 giugno 1966, n. 65 la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 236 T.U. 29 gennaio 1958 n. 645
il cui contenuto precettivo era identico a quello dell'art. 84.
Né va dimenticata la sent. 1 aprile 1982, n. 63, che ebbe a
giudicare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell'art. 60
(rectius 62) d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 nella parte in cui
esclude che i giudici tributari (e il giudice ordinario innanzi al
quale il giudizio eventualmente prosegua) possano disporre la
sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei tributi.
6. - Certo, l'ansia di realizzare anche nel campo della esecuzione
esattoriale il processo giusto alla celebrazione del quale sono
indirizzati i due primi commi dell'art. 24 Cost., che ha spronato il
Pretore di Cosenza a sospettare d'illegittimità costituzionale l'art.
84, non può né deve lasciare insensibile il legislatore, il quale
dovrebbe novellare - pur nel rispetto delle esigenze del Fisco - l'art.
54 (sospensione dell'azione esecutiva e dell'azione giudiziaria) d.P.R.
602/1973, e questa Corte fa voti perché la sua vox, come in altri
incontri, non clamet in deserto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1065/1984 e 490/1985,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost., dal Pretore di Orvieto
con ordinanza 23 giugno 1984 (n. 1065 R.O. 1984),
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, nella parte in
cui non prevede la possibilità di impugnativa della perizia di stima
dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata dall'Ufficio
tecnico erariale, in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di
Cosenza con ordinanza 21 maggio 1985 (n. 490 R.O. 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere