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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 50904/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione- sono inammissibili.

Rilevato, invero, che la doglianza relativa all'art. 131 bis è inammissibile in quanto non è stata dedotta nei motivi di appello e non è, pertanto, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Considerato che la sentenza in esame, con riguardo al trattamento sanzionatorio, rileva, in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, che la pena base, individuata peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale anche per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata, è congrua in considerazione dei gravi reati perpetrati dall'imputato, aventi ad oggetto una pluralità di armi da fuoco, e dei numerosi precedenti penali, che non consentono una modifica in senso più favorevole del regime di bilanciamento delle circostanze.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente insiste su profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta erronea applicazione degli artt. 131-bis, 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione- sono inammissibili. Rilevato, invero, che la doglianza relativa all'art. 131 bis è inammissibile in quanto non è stata dedotta nei motivi di appello e non è, pertanto, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Considerato che la sentenza in esame, con riguardo al trattamento sanzionatorio, rileva, in modo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, che la pena base, individuata peraltro in misura di poco superiore al minimo edittale anche per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata, è congrua in considerazione dei gravi reati perpetrati dall'imputato, aventi ad oggetto una pluralità di armi da fuoco, e dei numerosi precedenti penali, che non consentono una modifica in senso più favorevole del regime di bilanciamento delle circostanze. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che genericamente insiste su profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris