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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08361/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse diFilippo [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., in quanto i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a condividere le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure, non fornendo una risposta alle censure avanzate con i motivi di gravame, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda in particolare pag. 3) e, pertanto, non specifici; che,invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse diFilippo [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., in quanto i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a condividere le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure, non fornendo una risposta alle censure avanzate con i motivi di gravame, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda in particolare pag. 3) e, pertanto, non specifici; che,invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 08361/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris