Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 43572/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte di Appello di Napoli aveva riconosciuto la sentenza, irrevocabile dal 28 dicembre 2017, emessa in data 11 aprile 2016 dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione perché riconosciuto responsabile di fatti costituenti reato anche per la legge italiana ai sensi degli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., e 216, primo comma, nn. 1 e 2, R.D. n. 267 del 1942, commessi nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fino al 2 ottobre 2010; con la condanna, era stato revocato l'indulto concesso dalla Corte di Appello di Milano per la pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dalla medesima Corte il 14 gennaio 2013, irrevocabile il 10 luglio 2013.

2. contro la sentenza della Corte di Appello aveva proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 733, comma 1, lett. a) e lett. b), cod. proc. pen., non avendo la Corte distrettuale provveduto all'acquisizione della sentenza emessa nel giudizio d'appello svoltosi dinanzi alla competente autorità estera, con con la conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei parametri e dei requisiti richiesti dall'art. 733 cit.;

3. la VI Sezione di questa Corte, con sentenza n. 18602 del 2021 ha giudicato fondato il ricorso ed ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Napoli per la eliminazione dei vizi rilevati nella motivazione;

4. con sentenza del 3.3.2022 la Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha riconosciuto la sentenza della autorità giudiziaria della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e, analogamente a quanto aveva fatto la sentenza annullata, ha revocato l'indulto già concesso al Visendi;

5. ricorre nuovamente per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 733 comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.: nella consapevolezza dei limiti imposti al ricorso per cassazione avverso sentenze di riconoscimento di sentenze penali straniere, denunzia tuttavia il carattere meramente apparente della motivazione della Corte di Appello di Napoli che, ricorrendo a mere formule di stile, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni difensive; richiama, infatti, le considerazioni che avevano portato all'annullamento della precedente sentenza osservando che la acquisizione di quella resa dalla autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] aveva permesso di appurare che l'appello proposto in quella sede era stato dichiarato inammissibile il che, tuttavia, non esonerava affatto il giudice italiano vagliare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dalla difesa; richiama, inoltre, le pronunce della CEDU sul sistema processuale sanmarinese nonché la giurisprudenza della S.C. quanto agli obblighi di verifica posti a carico del giudice italiano, richiesto di riconoscere la sentenza straniera quanto alla verifica del rispetto del contraddittorio nella assunzione dei mezzi di prova;

6. il PG ha trasmesso la sua requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, in primo luogo, che il codice di rito consente di articolare, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che ha deliberato in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, soltanto motivi di "violazione di legge" e segnala che nel caso in esame non si è affatto in presenza di una motivazione apparente o inesistente , come denunciato dal ricorrente avendo il giudice partenopeo, acquisita la sentenza di secondo grado della autorità giudiziaria sanmarinese, preso atto della declaratoria di inammissibilità dell'appello motivando tuttavia sulla non contrarietà di quella di primo grado ai principi generali dell'ordinamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 29.9.2020, aveva riconosciuto la sentenza dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione in quanto riconosciuto responsabile di fatti costituenti reato anche nell'ordinamento italiano; nello stesso tempo, la Corte di Appello aveva revocato l'indulto già concesso al Visendi con provvedimento del 21.10.2013 della Corte di Appello di Milano.

2. Avverso la predetta decisione aveva proposto ricorso per cassazione il difensore del Visendi deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 733, comma 1, lett. a) e lett. b), cod. proc. pen., sostenendo, in particolare, che la Corte distrettuale non avrebbe acquisito la sentenza emessa nel giudizio d'appello svoltosi dinanzi alla competente autorità estera, con la conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei parametri e dei requisiti richiesti dal richiamato art. 733 cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che in quella sede il ricorrente aveva contestato una serie di violazioni delle garanzie poste a tutela del contraddittorio e dell'equo processo in ordine all'escussione dei testi della difesa.

3. Acquisite la requisitoria del PG e la memoria conclusiva della difesa, la VI Sezione di questa Corte ha ritenuto fondato il ricorso poiché la Corte di Appello di Napoli "... non ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16877 del 05/02/2019, Battarra, Rv. 275646), secondo cui il riconoscimento della sentenza straniera di condanna presuppone che sia accertata l'osservanza, nell'ambito del procedimento dello Stato estero, del principio del contraddittorio nella formazione della prova nei suoi connotati essenziali e, quindi, che all'imputato sia riconosciuta la possibilità di interrogare le fonti dichiarative decisive per la colpevolezza, o, in alternativa, che l'impossibilità della loro audizione, anche differita, sia ragionevolmente giustificata e bilanciata da cautele tali da garantire una equa valutazione del risultato probatorio" (cfr., dalla sentenza rescindente).

Richiamato l'ambito del controllo deputato al giudice del riconoscimento della sentenza straniera sul requisito dell'assenza di profili di contraddittorietà con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ed ai principi del giusto processo (non limitato al dispositivo ma esteso alla motivazione), la S.C. aveva spiegato che "... nel caso in esame, il vaglio delibativo è stato dalla Corte distrettuale effettuato in maniera incompleta, limitandone il perimetro cognitivo alla sola sentenza emessa nel giudizio di primo grado, senza acquisire né esaminare il contenuto della sentenza emessa nel giudizio di appello svoltosi dinanzi alla competente Autorità giudiziaria estera, per effetto della quale la decisione oggetto di riconoscimento è divenuta irrevocabile"; i giudici della fase rescindente avevano quindi annullato la sentenza impugnata "... con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata affinché, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, elimini i rilevati vizi della motivazione uniformandosi ai principi da questa Suprema Corte stabiliti".

4. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Napoli ha in primo luogo acquisito la sentenza del 28.12.2017 resa dal Giudice delle Appellazioni in sede di appello avverso quella emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dell'odierno ricorrente; ha ritenuto che la loro lettura congiunta consentisse di apprezzare la insussistenza dei vizi e delle cause ostative lamentate dalla difesa.

Ha evidenziato che il Giudice di appello aveva dichiarato la inammissibilità del gravame perché proposto tardivamente nei confronti della sentenza che, a suo giudizio, era stata adottata nel pieno rispetto del contraddittorio in quanto all'imputato, ritualmente dichiarato contumace, era stato nominato un difensore di ufficio (stante l'assenza di quello di fiducia) che aveva presieduto alla escussione dei testi (ovvero del verbalizzante e del perito di ufficio) non emergendo perciò alcun profilo o motivo ostativo al riconoscimento della sentenza e, di conseguenza, alla sollecitata revoca dell'indulto; ha ritenuto cioè insussistenti le cause ostative di cui all'art. 733 cod. proc. pen. sottolineando l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal prevenuto ed il rituale espletamento dell'istruttoria nel giudizio di primo grado nel contraddittorio delle parti, avuto riguardo, in particolare all'escussione dei testi della pubblica accusa.

In definitiva, la Corte territoriale, con motivazione congrua e coerente, richiamando la ritualità della citazione dell'imputato in giudizio, il riconoscimento del diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, la nomina del difensore di ufficio nel corso del giudizio di primo grado e che aveva partecipato all'escussione dei testi della pubblica accusa e proposto appello, ha evidenziato che l'affermazione della responsabilità del ricorrente è avvenuta in assenza di cause ostative e ha dato atto dell'osservanza, nell'ambito del procedimento dello Stato estero, del principio del contraddittorio nella formazione della prova nei suoi connotati essenziali ed in conformità con al giurisprudenza sovranazionale (cfr., Corte EDU nella sentenza 12/10/2017, Cafagna c.

Itali; cfr., sul punto, Sez. 6 - , Sentenza n. 16877 del 05/02/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275646 - 01).

Non è poi affatto inutile ribadire, con riguardo al limite posto dall'art. 733 lett. b) cod. proc. pen. al riconoscimento di sentenze penali straniere, che nonostante il nostro ordinamento costituzionale non contempli esplicitamente il principio del doppio grado giurisdizionale di merito ma soltanto quello della ricorribilità per cassazione per i soli casi di violazione di legge, hanno ormai assunto forza privilegiata, in virtù degli artt. 10 e 117, comma 1, cost., i principi delle convenzionali internazionali, contenuti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui ciascun condannato per fatti penalmente rilevanti ha in ogni caso dirìtto alla revisione, al riesame o alla rivalutazione da parte di un organo giurisdizionale di diversa od ulteriore istanza (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 801 del 03/12/2002, Bontempi, Rv. 223182 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 38727 del 31/10/2006, Fraccica, Rv. 235232 - 01).

Nel caso di specie, come accennato, l'autorità giudiziaria straniera aveva condannato in primo grado l'odierno ricorrente che, come si ricava dalla sentenza di annullamento, aveva lamentato profili di violazione del principio del contraddittorio che sarebbero stati consumati con la sentenza di primo grado; per questa ragione la Corte di Cassazione aveva censurato la Corte di Appello di Napoli che aveva omesso di acquisire la sentenza di secondo grado e, dunque, aveva operato una verifica solo parziale.

In sede dì rinvio è stata tuttavia acquisita la sentenza di secondo grado che, come pure si è detto, aveva dichiarato tardivo l'appello: ne deriva che anche il principio del doppio grado di giudizio è stato pienamente garantito perché lo Stato Estero ha, nei fatti, assicurato la possibilità dell'appello che è stato proposto tardivamente senza, peraltro, che il ricorso abbia evidenziato circostanze fattuali o giuridiche tali da incidere sulla impossibilità di proporre un appello tempestivo e di sottoporre al giudice di seconda istanza le questioni relative alla violazione del contraddittorio che sarebbero state evidenziate ,ma su cui il ricorso è del tutto generico sul punto limitandosi a lamentare il carattere apparente della motivazione della Corte di Appello senza in realtà evidenziare i profili di criticità della sentenza di primo grado rispetto ai quali la valutazione del giudice napoletano sarebbe stata carente o "omissiva".

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte di Appello di Napoli aveva riconosciuto la sentenza, irrevocabile dal 28 dicembre 2017, emessa in data 11 aprile 2016 dall'Autorità giudiziaria della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione perché riconosciuto responsabile di fatti costituenti reato anche per la legge italiana ai sensi degli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., e 216, primo comma, nn. 1 e 2, R.D. n. 267 del 1942, commessi nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fino al 2 ottobre 2010; con la condanna, era stato revocato l'indulto concesso dalla Corte di Appello di Milano per la pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dalla medesima Corte il 14 gennaio 2013, irrevocabile il 10 luglio 2013. 2. contro la sentenza della Corte di Appello aveva proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 733, comma 1, lett. a) e lett. b), cod. proc. pen., non avendo la Corte distrettuale provveduto all'acquisizione della sentenza emessa nel giudizio d'appello svoltosi dinanzi alla competente autorità estera, con con la conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei parametri e dei requisiti richiesti dall'art. 733 cit.; 3. la VI Sezione di questa Corte, con sentenza n. 18602 del 2021 ha giudicato fondato il ricorso ed ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Napoli per la eliminazione dei vizi rilevati nella motivazione; 4. con sentenza del 3.3.2022 la Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha riconosciuto la sentenza della autorità giudiziaria della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e, analogamente a quanto aveva fatto la sentenza annullata, ha revocato l'indulto già concesso al Visendi; 5. ricorre nuovamente per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 733 comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.: nella consapevolezza dei limiti imposti al ricorso per cassazione avverso sentenze di riconoscimento di sentenze penali straniere, denunzia tuttavia il carattere meramente apparente della motivazione della Corte di Appello di Napoli che, ricorrendo a mere formule di stile, non si sarebbe confrontata con le argomentazioni difensive; richiama, infatti, le considerazioni che avevano portato all'annullamento della precedente sentenza osservando che la acquisizione di quella resa dalla autorità giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] aveva permesso di appurare che l'appello proposto in quella sede era stato dichiarato inammissibile il che, tuttavia, non esonerava affatto il giudice italiano vagliare la fondatezza dei motivi di gravame articolati dalla difesa; richiama, inoltre, le pronunce della CEDU sul sistema processuale sanmarinese nonché la giurisprudenza della S.C. quanto agli obblighi di verifica posti a carico del giudice italiano, richiesto di riconoscere la sentenza straniera quanto alla verifica del rispetto del contraddittorio nella assunzione dei mezzi di prova; 6. il PG ha trasmesso la sua requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, in primo luogo, che il codice di rito consente di articolare, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che ha deliberato in ordine al riconoscimento di una sentenza straniera, soltanto motivi di "violazione di legge" e segnala che nel caso in esame non si è affatto in presenza di una motivazione apparente o inesistente , come denunciato dal ricorrente avendo il giudice partenopeo, acquisita la sentenza di secondo grado della autorità giudiziaria sanmarinese, preso atto della declaratoria di inammissibilità dell'appello motivando tuttavia sulla non contrarietà di quella di primo grado ai principi generali dell'ordinamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 29.9.2020, aveva riconosciuto la sentenza dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione in quanto riconosciuto responsabile di fatti costituenti reato anche nell'ordinamento italiano; nello stesso tempo, la Corte di Appello aveva revocato l'indulto già concesso al Visendi con provvedimento del 21.10.2013 della Corte di Appello di Milano. 2. Avverso la predetta decisione aveva proposto ricorso per cassazione il difensore del Visendi deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 733, comma 1, lett. a) e lett. b), cod. proc. pen., sostenendo, in particolare, che la Corte distrettuale non avrebbe acquisito la sentenza emessa nel giudizio d'appello svoltosi dinanzi alla competente autorità estera, con la conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei parametri e dei requisiti richiesti dal richiamato art. 733 cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che in quella sede il ricorrente aveva contestato una serie di violazioni delle garanzie poste a tutela del contraddittorio e dell'equo processo in ordine all'escussione dei testi della difesa. 3. Acquisite la requisitoria del PG e la memoria conclusiva della difesa, la VI Sezione di questa Corte ha ritenuto fondato il ricorso poiché la Corte di Appello di Napoli "... non ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16877 del 05/02/2019, Battarra, Rv. 275646), secondo cui il riconoscimento della sentenza straniera di condanna presuppone che sia accertata l'osservanza, nell'ambito del procedimento dello Stato estero, del principio del contraddittorio nella formazione della prova nei suoi connotati essenziali e, quindi, che all'imputato sia riconosciuta la possibilità di interrogare le fonti dichiarative decisive per la colpevolezza, o, in alternativa, che l'impossibilità della loro audizione, anche differita, sia ragionevolmente giustificata e bilanciata da cautele tali da garantire una equa valutazione del risultato probatorio" (cfr., dalla sentenza rescindente). Richiamato l'ambito del controllo deputato al giudice del riconoscimento della sentenza straniera sul requisito dell'assenza di profili di contraddittorietà con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ed ai principi del giusto processo (non limitato al dispositivo ma esteso alla motivazione), la S.C. aveva spiegato che "... nel caso in esame, il vaglio delibativo è stato dalla Corte distrettuale effettuato in maniera incompleta, limitandone il perimetro cognitivo alla sola sentenza emessa nel giudizio di primo grado, senza acquisire né esaminare il contenuto della sentenza emessa nel giudizio di appello svoltosi dinanzi alla competente Autorità giudiziaria estera, per effetto della quale la decisione oggetto di riconoscimento è divenuta irrevocabile"; i giudici della fase rescindente avevano quindi annullato la sentenza impugnata "... con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata affinché, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, elimini i rilevati vizi della motivazione uniformandosi ai principi da questa Suprema Corte stabiliti". 4. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Napoli ha in primo luogo acquisito la sentenza del 28.12.2017 resa dal Giudice delle Appellazioni in sede di appello avverso quella emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dell'odierno ricorrente; ha ritenuto che la loro lettura congiunta consentisse di apprezzare la insussistenza dei vizi e delle cause ostative lamentate dalla difesa. Ha evidenziato che il Giudice di appello aveva dichiarato la inammissibilità del gravame perché proposto tardivamente nei confronti della sentenza che, a suo giudizio, era stata adottata nel pieno rispetto del contraddittorio in quanto all'imputato, ritualmente dichiarato contumace, era stato nominato un difensore di ufficio (stante l'assenza di quello di fiducia) che aveva presieduto alla escussione dei testi (ovvero del verbalizzante e del perito di ufficio) non emergendo perciò alcun profilo o motivo ostativo al riconoscimento della sentenza e, di conseguenza, alla sollecitata revoca dell'indulto; ha ritenuto cioè insussistenti le cause ostative di cui all'art. 733 cod. proc. pen. sottolineando l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal prevenuto ed il rituale espletamento dell'istruttoria nel giudizio di primo grado nel contraddittorio delle parti, avuto riguardo, in particolare all'escussione dei testi della pubblica accusa. In definitiva, la Corte territoriale, con motivazione congrua e coerente, richiamando la ritualità della citazione dell'imputato in giudizio, il riconoscimento del diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, la nomina del difensore di ufficio nel corso del giudizio di primo grado e che aveva partecipato all'escussione dei testi della pubblica accusa e proposto appello, ha evidenziato che l'affermazione della responsabilità del ricorrente è avvenuta in assenza di cause ostative e ha dato atto dell'osservanza, nell'ambito del procedimento dello Stato estero, del principio del contraddittorio nella formazione della prova nei suoi connotati essenziali ed in conformità con al giurisprudenza sovranazionale (cfr., Corte EDU nella sentenza 12/10/2017, Cafagna c. Itali; cfr., sul punto, Sez. 6 - , Sentenza n. 16877 del 05/02/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275646 - 01). Non è poi affatto inutile ribadire, con riguardo al limite posto dall'art. 733 lett. b) cod. proc. pen. al riconoscimento di sentenze penali straniere, che nonostante il nostro ordinamento costituzionale non contempli esplicitamente il principio del doppio grado giurisdizionale di merito ma soltanto quello della ricorribilità per cassazione per i soli casi di violazione di legge, hanno ormai assunto forza privilegiata, in virtù degli artt. 10 e 117, comma 1, cost., i principi delle convenzionali internazionali, contenuti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui ciascun condannato per fatti penalmente rilevanti ha in ogni caso dirìtto alla revisione, al riesame o alla rivalutazione da parte di un organo giurisdizionale di diversa od ulteriore istanza (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 801 del 03/12/2002, Bontempi, Rv. 223182 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 38727 del 31/10/2006, Fraccica, Rv. 235232 - 01). Nel caso di specie, come accennato, l'autorità giudiziaria straniera aveva condannato in primo grado l'odierno ricorrente che, come si ricava dalla sentenza di annullamento, aveva lamentato profili di violazione del principio del contraddittorio che sarebbero stati consumati con la sentenza di primo grado; per questa ragione la Corte di Cassazione aveva censurato la Corte di Appello di Napoli che aveva omesso di acquisire la sentenza di secondo grado e, dunque, aveva operato una verifica solo parziale. In sede dì rinvio è stata tuttavia acquisita la sentenza di secondo grado che, come pure si è detto, aveva dichiarato tardivo l'appello: ne deriva che anche il principio del doppio grado di giudizio è stato pienamente garantito perché lo Stato Estero ha, nei fatti, assicurato la possibilità dell'appello che è stato proposto tardivamente senza, peraltro, che il ricorso abbia evidenziato circostanze fattuali o giuridiche tali da incidere sulla impossibilità di proporre un appello tempestivo e di sottoporre al giudice di seconda istanza le questioni relative alla violazione del contraddittorio che sarebbero state evidenziate ,ma su cui il ricorso è del tutto generico sul punto limitandosi a lamentare il carattere apparente della motivazione della Corte di Appello senza in realtà evidenziare i profili di criticità della sentenza di primo grado rispetto ai quali la valutazione del giudice napoletano sarebbe stata carente o "omissiva". 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 43572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris