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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43436/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/2/2022 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova riformava la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale le imputate erano state condannate per il reato di riciclaggio, riqualificando la fattispecie in quella di favoreggiamento /( reale, commesso dalle predette intervenendo nel trasferimento all'estero di una somma di denaro provento di attività illecita.

La sentenza veniva emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], la quale rinunciava ai motivi di appello concordando la pena irrogata.

2. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello le imputate formulando motivi distinti.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva formulato un unico motivo di ricorso con il quale si deduce la natura meramente indiziaria della prova relativa ai reati diversi dalla detenzione di stupefacente, contestata al c:apo F).

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso.

4.1. Con il primo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], rappresentando la difesa di aver chiesto inizialmente l'ammissione del rito abbreviato condizionato all'audizione del predetto teste, cui era seguito il rigetto della condizione con conseguente celebrazione del rito abbreviato ordinario.

La Corte di appello avrebbe dovuto colmare la lacuna istruttoria, posto che il teste in questione avrebbe potuto fornire la prova dell'estraneità dell'imputata al trasferimento del denaro.

4.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine all'insufficienza della prova del coinvolgimento dell'imputata nel trasferimento del denaro.

La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulle specifiche ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa.

L'unico dato obiettivo emergente dall'istruttoria, infatti, consisterebbe nella prova dell'accantonamento del denaro da parte i [OSCURATO:PERSONA], mentre difetterebbe la dimostrazione del concorso della figlia Fatima nel successivo trasferimento all'estero.

4.3. Con il terzo motivo si contesta la violazione del principio di correlazione, sul presupposto che la derubricazione del fatto, dall'ipotesi di riciclaggio a quella di favoreggiamento reale, implicherebbe una vera e propria modificazione del dato fattuale.

4.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello avrebbe riqualificato il fatto in favoreggiamento reale, anziché personale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che propone questioni coperte dall'intervenuta rinuncia ai motivi di appello, con la quale è stata concordata non solo la pena per il reato più grave (capo F), ma anche l'entità degli aumenti per la continuazione con le restanti contestazioni, rispetto alle quali l'imputata non può, in questa sede, contestare la sussistenza del fatto.

2. Infondati sono anche i motivi di ricorso sollevati da [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne, in particolare, la doglianza relativa alla mancata assunzione della deposizione del teste indicato dalla difesa, nella sentenza di appello si dà atto del fatto che l'imputata aveva già richiesto Vabbreviato condizionato all'audizione del teste e, a fronte del diniego, aveva optato per il rito ( abbreviato non condizionato, sicchè non poteva successivamente dolersi della mancata assunzione della prova.

Deve ribadirsi, peraltro, che in tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez.6, n.4694 del 24/10/2017, dep.2018, Picone, Rv, 272197).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto.

La Corte di appello, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha dato atto dei plurimi elementi - essenzialmente desunti dalle intercettazioni telefoniche - dai quali emergeva che l'imputata, al fine di aiutare la madre a sottrarre il denaro a un imminente sequestro - si recava a casa della predetta per prelevare la somma e poi consegnarla ad un terzo soggetto, a sua volta incaric:ato di trasferire i proventi illeciti all'estero.

La difesa contesta che vi sia effettivamente stata la consegna del denaro, ma nel far ciò si limita a dedurre la ritenuta insufficienza del quadro indiziario, senza confrontarsi con l'apparato motivazionale che, anche tramite il richiamo alla sentenza di primo grado, appare immune da censure di c:ontraddittorietà o illogicità.

4. Il terzo motivo di ricorso concerne la ritenuta violazione del principio di 3 7( correlazione, sostenendo la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe proceduto ad una mera diversa qualificazione del reato, bensì ne avrebbe mutato la struttura.

La tesi non è condivisibile, atteso che gli elementi fattuali della condotta sono rimasti inalterati (prelievo di denaro di sicura provenienza illecita e consegna ad un terzo incaricato del trasferimento all'estero), ciò che è mutata è la sola qualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento reale.

5. Infondato è l'ultimo motivo di ricorso, volto a sostenere che il fatto dovesse essere, al più, qualificato quale favoreggiamento personale e non reale.

Invero, nel caso di specie la condotta è stata correttamente qualificata quale favoreggiamento reale, posto che l'azione di Fatima era diretta a consentire a [OSCURATO:PERSONA] di assicurarsi il profitto dei reati in tema di stupefacenti da quest'ultima posti in essere.

Secondo un sia pur risalente precedente, al fine di verificare se ricorra l'ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell'agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l'ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità (Sez.6, n. 10743 del 16/6/1999, Cucuzzella, Rv. 214516).

Il principio va ribadito ed adeguato al caso di specie, dovendosi ritenere che la differenza tra le due forme di favoreggiamento è data dal fatto che nel favoreggiamento reale l'agente consente all'autore del reato presupposto ad assicurarsi il profitto del reato, in tal modo ponendo in essere una condotta che non si limita alla mera elusione delle indagini, come previsto nel favoreggiamento personale, ma richiede un quid pluris consistente nel permettere il mantenimento del vantaggio patrimoniale derivante dall'illecito precedentemente commesso.

Applicando tali criteri al caso di specie, deve confermarsi la correttezza della qualificazione della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] quale favoreggiamento reale e non personale.

L'imputata non si è affatto limitata a spostare il denaro dal luogo in cui sarebbe presumibilmente avvenuta l'imminente perquisizione e sequestro, bensì ha anche provveduto a consegnare le somme prelevate ad un soggetto incaricato di trasferirle all'estero, in tal modo garantendo all'autore del reato presupposto la conservazione del profitto.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/2/2022 dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova riformava la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale le imputate erano state condannate per il reato di riciclaggio, riqualificando la fattispecie in quella di favoreggiamento /( reale, commesso dalle predette intervenendo nel trasferimento all'estero di una somma di denaro provento di attività illecita. La sentenza veniva emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], la quale rinunciava ai motivi di appello concordando la pena irrogata. 2. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello le imputate formulando motivi distinti. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] veniva formulato un unico motivo di ricorso con il quale si deduce la natura meramente indiziaria della prova relativa ai reati diversi dalla detenzione di stupefacente, contestata al c:apo F). 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], rappresentando la difesa di aver chiesto inizialmente l'ammissione del rito abbreviato condizionato all'audizione del predetto teste, cui era seguito il rigetto della condizione con conseguente celebrazione del rito abbreviato ordinario. La Corte di appello avrebbe dovuto colmare la lacuna istruttoria, posto che il teste in questione avrebbe potuto fornire la prova dell'estraneità dell'imputata al trasferimento del denaro. 4.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine all'insufficienza della prova del coinvolgimento dell'imputata nel trasferimento del denaro. La Corte di appello non si sarebbe pronunciata sulle specifiche ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa. L'unico dato obiettivo emergente dall'istruttoria, infatti, consisterebbe nella prova dell'accantonamento del denaro da parte i [OSCURATO:PERSONA], mentre difetterebbe la dimostrazione del concorso della figlia Fatima nel successivo trasferimento all'estero. 4.3. Con il terzo motivo si contesta la violazione del principio di correlazione, sul presupposto che la derubricazione del fatto, dall'ipotesi di riciclaggio a quella di favoreggiamento reale, implicherebbe una vera e propria modificazione del dato fattuale. 4.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello avrebbe riqualificato il fatto in favoreggiamento reale, anziché personale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che propone questioni coperte dall'intervenuta rinuncia ai motivi di appello, con la quale è stata concordata non solo la pena per il reato più grave (capo F), ma anche l'entità degli aumenti per la continuazione con le restanti contestazioni, rispetto alle quali l'imputata non può, in questa sede, contestare la sussistenza del fatto. 2. Infondati sono anche i motivi di ricorso sollevati da [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne, in particolare, la doglianza relativa alla mancata assunzione della deposizione del teste indicato dalla difesa, nella sentenza di appello si dà atto del fatto che l'imputata aveva già richiesto Vabbreviato condizionato all'audizione del teste e, a fronte del diniego, aveva optato per il rito ( abbreviato non condizionato, sicchè non poteva successivamente dolersi della mancata assunzione della prova. Deve ribadirsi, peraltro, che in tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez.6, n.4694 del 24/10/2017, dep.2018, Picone, Rv, 272197). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto. La Corte di appello, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha dato atto dei plurimi elementi - essenzialmente desunti dalle intercettazioni telefoniche - dai quali emergeva che l'imputata, al fine di aiutare la madre a sottrarre il denaro a un imminente sequestro - si recava a casa della predetta per prelevare la somma e poi consegnarla ad un terzo soggetto, a sua volta incaric:ato di trasferire i proventi illeciti all'estero. La difesa contesta che vi sia effettivamente stata la consegna del denaro, ma nel far ciò si limita a dedurre la ritenuta insufficienza del quadro indiziario, senza confrontarsi con l'apparato motivazionale che, anche tramite il richiamo alla sentenza di primo grado, appare immune da censure di c:ontraddittorietà o illogicità. 4. Il terzo motivo di ricorso concerne la ritenuta violazione del principio di 3 7( correlazione, sostenendo la ricorrente che la Corte di appello non avrebbe proceduto ad una mera diversa qualificazione del reato, bensì ne avrebbe mutato la struttura. La tesi non è condivisibile, atteso che gli elementi fattuali della condotta sono rimasti inalterati (prelievo di denaro di sicura provenienza illecita e consegna ad un terzo incaricato del trasferimento all'estero), ciò che è mutata è la sola qualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento reale. 5. Infondato è l'ultimo motivo di ricorso, volto a sostenere che il fatto dovesse essere, al più, qualificato quale favoreggiamento personale e non reale. Invero, nel caso di specie la condotta è stata correttamente qualificata quale favoreggiamento reale, posto che l'azione di Fatima era diretta a consentire a [OSCURATO:PERSONA] di assicurarsi il profitto dei reati in tema di stupefacenti da quest'ultima posti in essere. Secondo un sia pur risalente precedente, al fine di verificare se ricorra l'ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell'agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l'ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità (Sez.6, n. 10743 del 16/6/1999, Cucuzzella, Rv. 214516). Il principio va ribadito ed adeguato al caso di specie, dovendosi ritenere che la differenza tra le due forme di favoreggiamento è data dal fatto che nel favoreggiamento reale l'agente consente all'autore del reato presupposto ad assicurarsi il profitto del reato, in tal modo ponendo in essere una condotta che non si limita alla mera elusione delle indagini, come previsto nel favoreggiamento personale, ma richiede un quid pluris consistente nel permettere il mantenimento del vantaggio patrimoniale derivante dall'illecito precedentemente commesso. Applicando tali criteri al caso di specie, deve confermarsi la correttezza della qualificazione della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] quale favoreggiamento reale e non personale. L'imputata non si è affatto limitata a spostare il denaro dal luogo in cui sarebbe presumibilmente avvenuta l'imminente perquisizione e sequestro, bensì ha anche provveduto a consegnare le somme prelevate ad un soggetto incaricato di trasferirle all'estero, in tal modo garantendo all'autore del reato presupposto la conservazione del profitto. 6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al p
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