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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46056/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di ancona confermava la condanna della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata; il trattamento sanzionatorio veniva ridefinito con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.

La Corte di appello non riconosceva invece l'esistenza dei presupposti per concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. tenuto conto del fatto che la ricorrente si era offerta di risarcire il danno ed aveva porto le sue scuse alla persona offesa; tale offerta veniva documentata attraverso la produzione di un manoscritto che, tuttavia , non veniva tenuto in considerazione della Corte di appello; nella prospettiva del ricorrente la concreta manifestazione di ravvedimento sarebbe sufficiente per la concessione dell'attenuante.

2.2. Il ricorrente non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso; la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, anche eventuali dichiarazioni satisfattive rese dalla persona offesa (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 4 n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251508).

La Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, non riconosceva attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. in ragione del fatto che che la lettera di scuse non incideva sulle valutazioni in ordine alla concedibilità dell'attenuante tipica invocata; mancava infatti il presupposto di fatto per il riconoscimento del beneficio, ovvero il concreto risarcimento del danno patito.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M. 2 T Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di ancona confermava la condanna della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata; il trattamento sanzionatorio veniva ridefinito con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. La Corte di appello non riconosceva invece l'esistenza dei presupposti per concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. tenuto conto del fatto che la ricorrente si era offerta di risarcire il danno ed aveva porto le sue scuse alla persona offesa; tale offerta veniva documentata attraverso la produzione di un manoscritto che, tuttavia , non veniva tenuto in considerazione della Corte di appello; nella prospettiva del ricorrente la concreta manifestazione di ravvedimento sarebbe sufficiente per la concessione dell'attenuante. 2.2. Il ricorrente non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso; la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, anche eventuali dichiarazioni satisfattive rese dalla persona offesa (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368; Sez. 4 n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251508). La Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, non riconosceva attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen. in ragione del fatto che che la lettera di scuse non incideva sulle valutazioni in ordine alla concedibilità dell'attenuante tipica invocata; mancava infatti il presupposto di fatto per il riconoscimento del beneficio, ovvero il concreto risarcimento del danno patito. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. 2 T Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione s
Sentenza Cassazione n. 46056/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris