CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 29130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. art. 325 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto disponibilità finanziarie e beni del ricorrente fino alla concorrenza della somma di euro 2.279.001,18, quale profitto del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, provvisoriamente contestato in relazione all'anno di imposta 2020.L'addebito cautelare muove dalle risultanze di un distinto procedimento penale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (c.d. operazione "Eureka"), nell'ambito del quale Aqino risulta imputato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C), sul presupposto di una sua partecipazione con ruolo di vertice e intermediazione finanziaria a un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, avente in centro operativo in [OSCURATO:PERSONA] e con articolazioni in Belgio e in Germania e Australia, e per i reati di cui all'art. 73 contestati ai capi C1), C5), C7), C23) e C78). Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai giudici del merito cautelare, il ricorrente avrebbe conseguito nell'anno 2020 proventi illeciti pari a complessivi C 5.317.767,86 derivanti da tale attività criminosa. Trattandosi di proventi qualificabili come redditi imponibili ai fini IRPEF e non essendo stati sottoposti a sequestro penale o confisca entro la chiusura del relativo periodo d'imposta, gli stessi avrebbero dovuto essere dichiarati all'amministrazione finanziaria italiana. La totale omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 ha determinato un'imposta evasa quantificata in C 2.279.001,18, superando ampiamente la soglia di punibilità penale. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori, ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura. 2.1 Con il primo motivo, la difesa denuncia la "mancata sussumibilità nella fattispecie di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato della condotta di un soggetto non obbligato alla tenuta delle scritture contabili ex 1-13 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 4 I. 167/90". Si sostiene, così anticipando l'argomento esposto nel terzo motivo, che , il Tribunale del riesame avrebbe indebitamente configurato una presunzione assoluta di acquisizione di proventi imponibili sulla sola base della qualità di indagato in un procedimento per narcotraffico, pur in assenza di un definitivo accertamento di merito e senza che le somme siano mai state materialmente rinvenute o identificate. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili e quindi non poteva essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/00. Vengono, quindi, richiamati gli artt. 13 d.P.R. 600/73 e 4 I. 167/90 al fine di dimostrare, anche in questo caso anticipando un argomento sviluppato in un successivo motivo, che il ricorrente, in quanto soggetto stabilmente residente all'estero e non obbligato alla tenuta delle scritture contabili secondo la disciplina richiamata, non potrebbe essere considerato soggetto attivo del delitto di omessa dichiarazione. L'eventuale percezione di proventi da reato potrebbe, al più, fondare una ripresa a tassazione in sede amministrativo-tributaria, ma non integrare la responsabilità penale exart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, difettando l'obbligo dichiarativo penalmente sanzionato. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce la "violazione del principio di specialità ex art. 26 della legge n. 69 del 2005 e art. 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI", nonché il vizio di "motivazione apparente". Evidenzia la difesa che il ricorrente è stato consegnato all'autorità giudiziaria italiana dal Belgio, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, esclusivamente per i fatti di narcotraffico di cui al proc. n. 3886/2022 R.G.N.R. D.D.A. Pertanto, ai sensi della regola di specialità, egli non potrebbe essere sottoposto a procedimento penale né a misure ablative reali per fatti anteriori e diversi da quelli oggetto di consegna, in assenza del preventivo assenso dello Stato estero, mai richiesto né ottenuto nel caso di specie. Viene censurata l'affermazione del Tribunale secondo cui il principio di specialità si applicherebbe solo alle restrizioni della libertà personale, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, si assume, affermerebbe il principio secondo cui la persona consegnata in forza di un mandato di arresto europeo ha "diritto a essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà personale unicamente per il reato per cui è stata consegnata". Si citano, fra le altre, Sentenza del 1 dicembre 2008, Leymann e Pustovarov e Sentenza del 24 settembre 2020, causa C-195/20 PPU. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce illogicità e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato presupposto e alla determinazione dei proventi asseritamente evasi, denunciando altresì la violazione dell'art. 7 CEDU, dell'art. 14 delle preleggi e dei principi di offensività e presunzione di innocenza. Si rileva che il delitto di traffico di stupefacenti (reato generatore del reddito illecito) non è stato accertato con sentenza definitiva, pendendo i procedimenti avviati a suo carico, in Italia, nella fase dell'udienza preliminare e, all'estero, in primo grado. Viene definita "fantasiosa" e "congetturale" la quantificazione del profitto attribuito al ricorrente (oltre cinque milioni di euro), ricavata dalla mera divisione in quote uguali tra gli otto indagati di un provento complessivo stimato in quarantadue milioni di euro, basato sul prezzo di vendita della droga senza dedurre i costi di acquisto e senza alcuna concreta collocazione temporale dell'effettiva percezione delle somme. Si richiama l'ordinanza n. 307 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Sezione Tributaria della Corte di cassazione per rilevare che ai fini fiscali assume rilevanza non la data di commissione del reato generatore del reddito ma quello di acquisizione del reddito. 2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione del principio del nemo tenetur se detegere, del diritto al silenzio e dell'obbligo di motivazione, in relazione agli artt. 24 Cost., 64 cod. proc. pen. e 6 CEDU. Si sostiene che l'impostazione accusatoria, pretendendo che il soggetto dichiari al fisco i redditi derivanti da attività delittuose proprie, gli imporrebbe di fatto un obbligo diautodenuncia, esponendolo inevitabilmente all'incriminazione penale per il reato presupposto, così frustrando il suo inviolabile diritto di difesa e lo ius tacendi. Viene denunciato il totale silenzio serbato dal Tribunale del riesame su tale specifico punto. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa eccepisce il difetto di giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 6 cod. pen. Si evidenzia che il ricorrente, pur potendo essere processato in Italia per "l'importazione nel nostro territorio di sostanza stupefacente", risiede da svariati decenni in Belgio, paese di cui è cittadino e in cui, secondo lo stesso impianto accusatorio, egli avrebbe operato in qualità di intermediario. Di conseguenza, l'acquisizione dei proventi illeciti si sarebbe verificata interamente all'estero, escludendo il radicamento dell'obbligazione tributaria e della giurisdizione penale italiana in ordine al reato di omessa dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile risultando articolato in motivi non consentiti o manifestamente infondati. 1. Giova ricordare che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p., soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, più recentemente, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Ry.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame. È stato, ancora, precisato che "anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 41206 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). Integrano, ancora, per la più recente giurisprudenza di legittimità, violazione di legge, sotto il profilo della assoluta mancanza di motivazione e della 4motivazione apparente, l'omesso esame di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", in relazione alle quali il tribunale del riesame è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, in motivazione che richiama Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189 - 01). Non costituisce, di conseguenza, "violazione di legge" la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). 2. Tanto precisato, va osservato che il primo motivo propone censure o manifestamente infondate o aspecifiche o che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La tesi difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto residente all'estero, non sarebbe "soggetto obbligato" alla presentazione della dichiarazione e, dunque, non potrebbe essere considerato soggetto attivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è priva di un effettivo confronto con la motivazione contestata e sconta un evidente errore di diritto. L'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede:"Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ... devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.". Tali proventi illeciti sono qualificati dal sistema tributario come "redditi diversi" e sono soggetti all'ordinaria imposizione fiscale, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e versamento, prevedendo l'art. 1 d.P.R. n. 600/1973 che sono tenuti alla dichiarazione tutti i soggetti che possiedono redditi e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In tal senso si è ripetutamente espressa questa Corte, rilevando che i redditi provento di reato devono essere dichiarati al fisco, posto che il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non contenendo clausole di salvezza che circoscrivano l'incriminazione alle sole condotte relative a redditi leciti, risulta configurabile anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di redditi provento da reato, senza che il contribuente possa invocare, come meglio si vedrà di qui a breve, a proprio favore il principio nemo tenetur se detegere (Sez. 7, n. 3382 del 11/12/2025, (dep. 2026), Bettezzi; Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 - 02, relativa alla fattispecie ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000). 52.1 L'ordinanza prende anche in esame l'argomènto, che il ricorso ripropone con il primo e con il quinto motivo, incentrato sulla residenza di [OSCURATO:PERSONA] in Belgio e sul conseguente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. La censura difensiva, tuttavia, non si confronta né con quanto al riguardo osservato dal Tribunale del riesame, che ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato o allegato di essere "soggetto fiscalmente residente in Belgio", né con l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici della cautela, che fa discendere il reddito non dichiarato dai proventi dell'importazione in Italia di ingenti quantitativi di droga, cosicché l'obbligazione tributaria generata dai profitti conseguiti nel territorio dello Stato radicherebbe la giurisdizione dell'autorità procedente. E difatti l'ordinanza rileva che l'associazione aveva il "centro operativo in [OSCURATO:PERSONA]" e che aveva quale scopo sociale l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina nel territorio nazionale, dove avveniva la commercializzazione e la conseguente realizzazione dei profitti, radicando così la pretesa impositiva dello Stato italiano. Le contestazioni difensive circa l'effettivo luogo di percezione delle somme o la residenza estera si risolvono, quindi, in un'inammissibile contestazione in fatto delle risultanze cautelari, peraltro senza la specifica indicazione degli elementi probatori che le corroborerebbero. 2.2 Nel resto il motivo, dolendosi che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei reati generatori del reddito benché non fosse intervenuta una sentenza di accertamento dei reati, anticipa una delle questioni del terzo motivo che verrà esaminata al successivo punto 4, cui si rinvia. 3. Il secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione del principio di specialità, è manifestamente infondato. Il principio di specialità, disciplinato dall'art. 26 della legge n. 69 del 2005 e dall'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato d'arresto europeo, apparentemente preclude, senza un consenso ad hoc, non soltanto il diritto di punire o di privare della libertà personale, ma anche quello di assoggettare la persona consegnata al processo. e $4.41carel-int però osservato da Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, Simeoni, relativa a fattispecie simile a quella in esame, in cui è stata respinta la richiesta di sospensione del procedimento avanzata ai sensi dell'art. 721 c.p.p. in quanto l'imputato era stato arrestato e consegnato in Italia in forza di mandato di arresto europeo per altri reati, con la motivazione di seguito riportata: "Tuttavia, sulla base dell'interpretazione al riguardo affermata dalla Corte di Giustizia UE, in tema di mandato di arresto europeo, vige un principio di specialità attenuato: la persona consegnata può infatti essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura perottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Al riguardo, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni, innovative rispetto alla previgente normativa pattizia adottando il già menzionato criterio di «specialità attenuata», ragionevolmente giustificato da un «elevato grado di fiducia tra gli Stati membri», derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, così da impedirne la coercizione personale - ma non il perseguimento penale - per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata. È infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati «diversi ed anteriori» per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'interessato (art. 27, par. 3, lettera c, decisione quadro 2002/584/GAI: il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale»)". Ne consegue, si può aggiungere, che se all'esito del giudizio, la persona viene condannata ad una pena o a una misura restrittiva della libertà, è necessario che lo stato richiedente ottenga l'assenso perché tale pena possa essere eseguita. 3.1 Tale conclusione non è smentita da alcuna dalle decisioni della Corte di Giustizia richiamate nel ricorso. La sentenza del 1 dicembre 2008 nel procedimento Leymann e Pustovarov conferma il risultato interpretativo appena enunciato affermando il seguente principio di diritto: "L'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, l'assenso deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale ,2misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo". Non pertinenti risultano le ulteriori sentenze della Corte di giustizia citate nel ricorso risultando relative a questioni pregiudiziali non afferenti al tema in esame. 3.2 Non risulta, infine, attinto dalle censure difensive l'ulteriore passaggio argomentativo dell'ordinanza che, muovendo dall'art. 721 comma 1 c.p.p., esclude che il rispetto del principio di specialità si estenda alle misure cautelari reali. Per completezza va rilevato che "le decisioni quadro europee concernenti l'esecuzione dei provvedimenti di confisca (decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, portante "Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca") non fanno alcun riferimento al principio di specialità" (Sez. 1, n. 15635 del 24/1/2023, Polverino). 3.3 Non sussistono, pertanto, la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente denunciati, avendo il Tribunale fornito una risposta giuridicamente corretta e aderente alle risultanze probatorie alla questione sollevata. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto gli argomenti in cui si articola o non sono stati proposti dinanzi al riesame o non si confrontano con la motivazione contestata o esulano dal controllo di legittimità. Il giudice del riesame e, ancor prima il GIP, hanno esposto con sufficiente chiarezza che il presupposto indiziario della percezione del reddito non poggiava sul fatto che "[OSCURATO:PERSONA] era indagato per la fattispecie di traffico di sostanza stupefacente", come si legge nel motivo del ricorso, bensì su prove (intercettazioni criptate, sequestri di droga) che, nel procedimento originato dall'operazione "Eureka", avevano determinato "l'emissione di una misura cautelare custodiate, il rinvio a giudizio di tutti gli indagati e, da ultimo, la loro condanna a pene elevate". La sentenza di condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] è però ignorata dalla difesa, tant'è che anche oggi, la richiesta di acquisizione documentale avanzata, ha fatto riferimento all'informativa del processo Eureka e non alla sentenza di condanna tenuta in considerazione dai giudici di merito. Il Tribunale, inoltre, anche attraverso il richiamo al decreto di sequestro e alla richiesta del PM, ha indicato le importazioni di cocaina che avevano generato il reddito non dichiarato e le fonti di prova che avevano determinato l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un profitto superiore a cinque milioni di euro. La motivazione sviluppata dal Tribunale per dimostrare l'esistenza del fumus del reat,p, quindi, non è né mancante né inesistente, dando conto degli elementi La4.34a cheta/M:az determinato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati che avrebbero generato 4- il reddito non dichiarato. 84.1 A fronte del percorso argomentativo del Tribunale, la difesa, in primo luogo, lamenta n'assenza di un "definitivo accertamento" dei reati presupposti. La censura difensiva, tuttavia, attinge la completezza e la persuasività dell'impianto motivazionale contestato, ossia profili che, per quanto esposto, esulano dal controllo di legittimità. Può essere utile, in proposito, ricordare che in tema di sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio o di autoriciclaggio, è stato ritenuto sufficiente che il delitto generatore dei proventi illeciti sia compiutamente individuato nella sua tipologia e sorretto da un adeguato quadro indiziario nel procedimento cautelare in corso, senza la necessità di un definitivo accertamento del reato-presupposto (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01; Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv. 283563 - 01). La censura difensiva, comunque, risulta anche aspecifica, non confrontandosi con la motivazione contestata, che valorizza la condanna, sia pure non definitiva, intervenuta nel processo originato dall'operazione Eureka a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Quanto alla contestazione sul criterio di calcolo dei proventi (suddivisione in quote uguali tra gli indagati e mancata deduzione dei costi di acquisto), il giudice del riesame ha offerto una motivazione non apparente, evidenziando che la quantificazione si fondava sulle risultanze delle intercettazioni criptate relative a specifici carichi di cocaina e sui prezzi di vendita ivi concordati dai sodali, reputando tali elementi idonei a stimare, in termini di qualificata probabilità propri della fase cautelare, il profitto individualmente riferibile ad [OSCURATO:PERSONA]. L'argomentazione del Tribunale e le intercettazioni che la sorreggono sono però ignorate dal ricorso, che si limita a osservare che il calcolo del tribunale era "frutto di mere congetture", senza però spiegare perché le intercettazioni che rivelavano i criteri di riparto del profitto fra i vertici dell'associazione e il valore della droga importata non possano costituire premesse del ragionamento probatorio che attribuiva ad [OSCURATO:PERSONA] il reddito contestato. 4.3 Non superano lo scrutinio di ammissibilità neanche i rimanenti argomenti difensivi, relativi all'incidenza sui profitti percepiti dei costi sostenuti e all'epoca di percezione dei proventi delle cessioni della cocaina importata. La pretesa del ricorrente di scomputare i costi per l'acquisito della droga e per l'importazione confligge con la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, prevista dall'art. 14, comma 4-bis, I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in I. n. 44 del 2012. Non risulta, invece, proposto dinanzi al riesame l'argomento che, richiamando l'ordinanza n. 307 dell'8 gennaio 2025 della Sezione tributaria di questa Corte, lamenta che non era rimastqaccertatet l'epoca di "acquisizione dei redditi oggetto di ripresa". 9L'argomento risulta, pertanto, inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). 5. Il quarto motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione del principio del nemo tenetur se detegere e del diritto al silenzio, è manifestamente infondato. Come già anticipato il costante orientamento della Corte ritiene che il principio del nemo tenetur se detegere e il diritto al silenzio (garantiti dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU) operano esclusivamente all'interno del procedimento penale o amministrativo-sanzionatorio di natura punitiva già avviato a carico del soggetto (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 - 03; Sez. 7, n. 21620 del 07/05/2025, Gashi, Rv. 288307 - 01). In tal senso depongono gli stessi precedenti richiamati in ricorso che rivelano che l'esigenza sottesa al principio è quella di proteggere l'individuo da forme di costrizione dirette a estorcergli dichiarazioni confessorie o indizianti contro la propria volontà, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva, il diritto di difesa non comprendendo anche il diritto di arrecare offese ulteriori(Sez. 5, n. 22672 del 15/10/2004, Liggi; Sez. 7, n. 21620 del 7/5/2025, Gashi). A ciò si aggiunga che, costantemente, questa Corte ha escluso applicarsi il richiamato principio in relazione ai delitti tributari, avendo valenza recessiva rispetto al generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, solennemente sancito dall'art. 53 Cost., e, comunque, "operando solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell'ambito di un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, 10Federici, Rv. 287384 - 03; Sez. 3 , n. 53656 del 03/10/2018, A., Rv. 275452 -01)" (Sez. 7, n. 21620 del 7/5/2025, Gashi). In tema, si segnala Sez. 3, n. 44311 del 6/10/2024, Federici che giustifica con ulteriori argomenti il principio enunciato dalle sentenze sino ad ora richiamate: "La dichiarazione dei redditi costituisce momento attuativo della (ed è accessoria e strumentale alla) obbligazione tributaria ed è finalizzata a portare la pubblica amministrazione a conoscenza della propria capacità contributiva, non costituisce un questionario sulla provenienza lecita o meno dei redditi dichiarati. Del resto, la qualificazione dei redditi costituenti provento da reato come "redditi diversi" ai sensi dell'art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, non obbliga il contribuente a dichiararne necessariamente la provenienza essendo sufficiente che sugli stessi non sia stata effettuata alcuna ritenuta". 5.1 Di conseguenza, la tesi difensiva secondo cui l'obbligo dichiarativo si tradurrebbe in una surrettizia violazione del diritto al silenzio è priva di pregio. L'ordinanza impugnata, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha, pertanto, fornito una motivazione del tutto congrua ed esente da vizi, escludendo che il diritto di difesa potesse neutralizzare l'obbligo tributario penale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 6. L'inammissibilità del ricorso rende superflua l'informativa relativa al processo Eureka di cui il difensore ha chiesto l'acquisizione all'odierna udienza. 7.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stati presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M