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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 18166/2026

Testo disponibile della fonte

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ataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27 dicembre 2025, il Tribunale di Catania, in parzialeaccoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giu-dice per le indagini preliminari della stessa sede del 5 dicembre 2025, che gli avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a un procedi-mento che lo vedeva indagato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309 (capo DD), 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capo AAA) e629, commi 1 e 2, cod. pen. (capo BBB), ha annullato la misura per il reato di cuial capo AAA, diversamente qualificato ai sensi degli artt. 624, 62 n. 5, cod. pen,confermandola per le restanti imputazioni.2.

Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassa-zione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui de-duce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, conriferimento alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Si lamenta, in particolare, che il Tribunale catanese abbia desunto illogica-mente la sussistenza di un pericolo di fuga dallo stato di straniero del ricorrente edai rapporti con i suoi connazionali, nonostante sia cittadino italiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], come evincibile dalla documentazione in atti.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Con requisitoria, depositata in data 20 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte ilpericolo di fuga, previsto, fra le esigenze cautelari, dall'art. 274, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., non può essere desunto esclusivamente da una mera presun-zione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato aconcreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valuta-zione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettivapreparazione della fuga. (Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020, Akim, Rv. 279893 –01; Sez. 6, n. 1990 del 27/5/1999, Borusz, Rv. 214115 – 01).Il Tribunale del riesame non si è conformato all'enunciato principio, attri-buendo valenza alla condizione di straniero del ricorrente, peraltro non rispondenteal vero, come emerge dagli atti, corroborando il ritenuto pericolo con il riferimentoalla rete di contatti con altri soggetti stranieri, coinvolti, come emerso dalle inda-gini svolte, nelle attività di narcotraffico e nelle altre condotte criminose, senza,tuttavia, precisare, con i necessari caratteri di attualità e concretezza, in cosa sisostanzierebbero questi «stretti rapporti», solo genericamente indicati, in qualicircostanze l’indagato se ne sarebbe avvalso o avrebbe manifestato seria inten-zione di avvalersene, e ciò al fine ai sottrarsi al processo.Tali carenze impongono, limitatamente al pericolo di fuga, l'annullamentodell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale delriesame di Catania, secondo i principi sopra esposti.[OSCURATO:PERSONA] si occuperà degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di fuga con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'articolo309, comma 7 cod. proc. pen.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cuiall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 dicembre 2025, il Tribunale di Catania, in parzialeaccoglimento del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del Giu-dice per le indagini preliminari della stessa sede del 5 dicembre 2025, che gli avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a un procedi-mento che lo vedeva indagato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309 (capo DD), 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen. (capo AAA) e629, commi 1 e 2, cod. pen. (capo BBB), ha annullato la misura per il reato di cuial capo AAA, diversamente qualificato ai sensi degli artt. 624, 62 n. 5, cod. pen,confermandola per le restanti imputazioni.2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassa-zione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui de-duce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, conriferimento alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Si lamenta, in particolare, che il Tribunale catanese abbia desunto illogica-mente la sussistenza di un pericolo di fuga dallo stato di straniero del ricorrente edai rapporti con i suoi connazionali, nonostante sia cittadino italiano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], come evincibile dalla documentazione in atti.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Con requisitoria, depositata in data 20 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte ilpericolo di fuga, previsto, fra le esigenze cautelari, dall'art. 274, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., non può essere desunto esclusivamente da una mera presun-zione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato aconcreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valuta-zione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettivapreparazione della fuga. (Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020, Akim, Rv. 279893 –01; Sez. 6, n. 1990 del 27/5/1999, Borusz, Rv. 214115 – 01).Il Tribunale del riesame non si è conformato all'enunciato principio, attri-buendo valenza alla condizione di straniero del ricorrente, peraltro non rispondenteal vero, come emerge dagli atti, corroborando il ritenuto pericolo con il riferimentoalla rete di contatti con altri soggetti stranieri, coinvolti, come emerso dalle inda-gini svolte, nelle attività di narcotraffico e nelle altre condotte criminose, senza,tuttavia, precisare, con i necessari caratteri di attualità e concretezza, in cosa sisostanzierebbero questi «stretti rapporti», solo genericamente indicati, in qualicircostanze l’indagato se ne sarebbe avvalso o avrebbe manifestato seria inten-zione di avvalersene, e ciò al fine ai sottrarsi al processo.Tali carenze impongono, limitatamente al pericolo di fuga, l'annullamentodell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale delriesame di Catania, secondo i principi sopra esposti.[OSCURATO:PERSONA] si occuperà degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al pericolo di fuga con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'articolo309, comma 7 cod. proc. pen. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cuiall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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