CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15449/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zaramella;-ricorrente-controrappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 401/2024depositata il 28/02/2024.Numero registro generale 11422/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 15449/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Nel luglio 2019, il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneconveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ZaramellaSilvia, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme da essipercepite in esecuzione di due atti di transazione stipulati in data 12gennaio 2016.All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1912/2022,dichiarava la nullità per simulazione assoluta dei due atti di transazione econdannava i convenuti alla restituzione delle somme percepite, oltreinteressi.2. Con sentenza n. 401/2024, la Corte d’Appello di Venezia rigettaval’appello principale e confermava la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a settemotivi.3. [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]:Anteriormente all’udienza è intervenuta da parte di Luciano e SilviaZaramella rinuncia all’azione nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione.La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano lacontroversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiararecessata la materia del contendere, con conseguente venir menodell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile lasituazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382,comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresseNumero registro generale 11422/2024Numero sezionale 287/2026Numero di raccolta generale 15449/2026Data pubblicazione 20/05/2026sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, unainammissibilità sopravvenuta dello stesso.Pertanto, in applicazione dei principi affermati da Cass. Sez. U, Sentenzan. 8980 del 11/04/2018 (alla cui motivazione sul punto specifico qui sirinvia, ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.), vadichiarata cessata la materia del contendere tra Luciano e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione.Le spese di lite sono compensate, per essere ravvisata nell’evidentementepresupposta composizione stragiudiziale della lite una grave edeccezionale ragione a tal fine. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione. Compensa tra le parti lespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]