CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Rimini del 15 gennaio 2026 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai delitto di cui all' art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Rilevato che il ricorrente, censurando l'omessa motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ha dedotto un motivo inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ilPubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurinnis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q.M