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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2021

Cassazione n. 42650/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 29/07/2021.

Conclude per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto; Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di sostituto processuale, insiste nell'accoglimento del ricorso.

In subordine, si rimette alla Corte sulla eventuale prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2019, il Tribunale di Terni ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice di Pace della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di minaccia - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e condannata alla pena di euro 30 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputata, articolando tre motivi.

2.1. Con i primi due motivi si deduce violazione di legge processuale di cui all'art. 606 c. 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione, rispettivamente, all'art. 125 cod. proc. pen. e agli artt. 420-ter, 420-quater, 177 e 178 cod. proc. pen., per avere, il Tribunale di Terni, omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame avente ad oggetto l'illegittimo rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell'istanza di rinvio depositata in cancelleria il 16.01.2018 dall'unico difensore di fiducia dell'imputata, risultando lo stesso impossibilitato a comparire all'udienza del 16.0.2018 per concomitante impegno professionale innanzi all'ufficio del G.I.P. del Tribunale di Roma in procedimento nei confronti di imputati in vinculis.

2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt.110, 40 e 612 cod. pen. per avere, l'impugnata sentenza, ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità dell'imputata in difetto sia della condotta tipica che di qualsiasi forma di contributo alla commissione del reato contestato, non essendo a tal fine sufficiente la presenza della stessa nel luogo di commissione dell'ipotizzato reato.

3. In data 20 luglio 2021 è pervenuta nota contenente i motivi nuovi proposti nell'interesse dell'imputata con i quali si sviluppa quanto già oggetto, in diversi termini, del terzo motivo dell'originario ricorso.

Con il primo motivo aggiunto si censura la motivazione dell'impugnato provvedimento per essere la stessa solamente apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen., non avendo, il Tribunale di Terni, offerto risposta alcuna ai motivi prospettati con l'atto di appello, né indicato e valutato i relativi elementi probatori, affermando la penale responsabilità della Festuccia non già sulla base di una puntuale affermazione delle condotte della stessa, bensì, sulla base della mera presenza della ricorrente nel luogo di commissione dell'ipotizzato reato.Con il secondo motivo aggiunto si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchetleduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., non avendo, il Tribunale di Terni, né verificato se i singoli indizi corrispondessero a dati di fatto certi, né se gli stessi fossero gravi, precisi e concordanti, così non prospettando un quadro probatorio realmente idoneo a supportare una decisione di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato e va pertanto rigettato agli effetti civili, imponendosi, al contempo, la declaratoria di prescrizione del reato agli effetti penali.

E' invero decorso, in assenza di cause di sospensione o-)Val,e ) alla data del 5.6.2020) il termine di prescrizione in relazione all'unico reato ascritto all'imputata, quello di cui all'art. 612 cod. pen., che è, ai sensi degli artt. 157-161 codice di rito, pari ad anni sette e mesi sei, in considerazione della pena massima edittale prevista per il reato di minaccia, decorrenti dalla consumazione del delitto coincidente con la data in cui fu posta in essere la condotta minacciosa ( 6.12.12 + sette anni e mezzo = 5.6.2020).

Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata ( si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274 ), s'impone la declaratoria di estinzione del reato, e gli altri motivi dedotti, peraltro infondati, rimangono assorbiti, agli effetti penali, in tale epilogo decisorio.

2. Permangono, invece, le statuizioni civili, trattandosi di prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio.

S'impone, pertanto, il vaglio del ricorso agli effetti civili, che come preannunziato è, comunque, nel suo complesso infondato.2.1.Manifestamente infondati sono i primi due motivi.

Ed invero, come emerge dall'istanza di rinvio allegata dallo stesso ricorrente al ricorso, non ricorrevano i presupposti per il suo accoglimento dal momento che in essa non risultano indicati i motivi per i quali non era possibile procedere alla nomina di un sostituto processuale nell'uno o nell'altro procedimento in cui il difensore istante era parimenti impegnato nella medesima data; a rigore, alla stregua dei medesimi atti allegati dal ricorrente, la richiesta non si appalesa neppure tempestiva a fronte della data di comunicazione dell'avviso di trattazione dell'altro procedimento e di quella della presentazione dell'istanza di rinvio successiva di diversi giorni rispetto alla prima.

In altri termini, il contenuto dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore si appalesa incompleto in ordine ai punti salienti che per giurisprudenza anche delle Sezioni Unite di questa Corte devono necessariamente essere esplicitati.

Ed invero, secondo questa Corte nella sua massima composizione, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio ( Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud., dep.02/02/2015, Torchio, Rv. 262912 ); di qui la manifesta infondatezza dei motivi prospettati.

2.2. Infondate sono le ulteriori deduzioni svolte sia in ricorso che nei motivi aggiunti, non ricorrendo nel caso di specie alcuna violazione di legge né l'ipotesi della motivazione apparente ( integrante anch'essa la violazione di legge costi- tuente l'unica ipotesi azionabile col ricorso in scrutinio essendo stato esso proposto dopo la modifica introdotta dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018 e quindi applicabile al caso di specie in cui anche la stessa pronuncia del giudice di pace è successiva a tale data, all'art. 606, con l'introduzione del comma 2-bis, cod. proc. pen., e al d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 con l'introdu- zione dell'art. 39-bis; cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019 - dep. 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27555701 ).

Nel caso di specie holn apparente - la motivazione della sentenza impugnata in cui si è confermata la sussistenza del reato sulla base delle plurime emergenze processuali, ponendo in evidenza come l'imputata, unitamente alle altre imputate che si accompagnavano a lei ( facenti tutte parte di associazioni o comunque di movimenti antagonisti rispetto all'associazione di volontariato animalista di cui era presidente la persona offesa, recatasi quel giorno presso il canile a prelevare, in modo del tutto legittimo e con espressa autorizzazione, dei cani destinati ad essere adottati ), e ad altre persone dalle medesime 'capeggiate', fosse accorsa sul luogo per contrastare il prelevamento dei cani da parte della Roeckl e avesse nella circostanza posto in essere una condotta intrinsecamente minacciosa, anche a prescindere dalle singole parole pronunciate, comunque udite dai testi e riferite a tutte e tre le imputate, al punto che fu assicurata la presenza di agenti della polizia municipale e fu creato un cordone per consentire il carico dei cani sul furgone.

Si tratta - evidenzia il tribunale - di una condotta minacciosa manifestatasi con parole e soprattutto con azioni, connotata proprio dal concorso di più persone che in quanto tale consente di attribuire a tutte la responsabilità per il reato di minaccia.

In sostanza, i giudici di merito hanno ritenuto insita nel complessivo tenore delle frasi pronunciate e nel concomitante comportamento assunto dall'imputa, unitamente alle altre, l'attitudine ad intimorire.

Costituisce, invero, kis receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - reato di pericolo - è sufficiente che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc.

B, Rv. 257951; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pmt in proc.

Pagano, Rv. 247762; Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008, Giuliani, Rv. 242484; d'altronde l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira, cfr. Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 257765).

Ne discende che neppure la ragione sottostante - nel caso di specie individuata in una questione insorta per assenti motivi di tutela dei cani - potrebbe sminuire la portata minacciosa delle condotte poste in essere, che deve essere valutata nella sua idoneità espressiva, rispetto alla quale il motivo può, anzi, assumere rilievo amplificatore della sua portata lesiva, laddove, come nel caso di specie, abbia costituito il fattore scatenante della accesa reazione verbale e fisica.

Quanto al concorso di persone nel reato, è solo il caso di rammentare che il principio della pari responsabilità dei concorrenti previsto dall'art. 110 cod. pen., che non esonera dall'individuazione dell'autore o dei coautori della condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice, poichè l'attribuzione del fatto di reato al terzo, cui non sia ascrivibile tale condotta, presuppone una partecipazione psichica necessariamente in rapporto ad uno o più autori materiali dell'illecito penale ( così Sez. 6, Sentenza n. 36941 del 21/07/2015, Rv. 264646 - 01 ) , non entra in realtà in gioco nel caso di specie che si caratterizza piuttosto per la riconducibilità all'imputata di condotte materiali, oltre che psichiche, adeguatamente individuate nelle conformi pronunce di merito.

Di qui l'infondatezza delle censure proposte.

3. Dalle ragioni si qui esposte deriva l'annullamento, agli effetti penali, della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, e il rigetto del ricorso agli effetti civili; consegue, altresì, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente procedimento dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna, inoltre, 15/mfutetro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE di TERNIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 29/07/2021. Conclude per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto; Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di sostituto processuale, insiste nell'accoglimento del ricorso. In subordine, si rimette alla Corte sulla eventuale prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, il Tribunale di Terni ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice di Pace della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata colpevole del reato di minaccia - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e condannata alla pena di euro 30 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputata, articolando tre motivi. 2.1. Con i primi due motivi si deduce violazione di legge processuale di cui all'art. 606 c. 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione, rispettivamente, all'art. 125 cod. proc. pen. e agli artt. 420-ter, 420-quater, 177 e 178 cod. proc. pen., per avere, il Tribunale di Terni, omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame avente ad oggetto l'illegittimo rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell'istanza di rinvio depositata in cancelleria il 16.01.2018 dall'unico difensore di fiducia dell'imputata, risultando lo stesso impossibilitato a comparire all'udienza del 16.0.2018 per concomitante impegno professionale innanzi all'ufficio del G.I.P. del Tribunale di Roma in procedimento nei confronti di imputati in vinculis. 2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt.110, 40 e 612 cod. pen. per avere, l'impugnata sentenza, ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità dell'imputata in difetto sia della condotta tipica che di qualsiasi forma di contributo alla commissione del reato contestato, non essendo a tal fine sufficiente la presenza della stessa nel luogo di commissione dell'ipotizzato reato. 3. In data 20 luglio 2021 è pervenuta nota contenente i motivi nuovi proposti nell'interesse dell'imputata con i quali si sviluppa quanto già oggetto, in diversi termini, del terzo motivo dell'originario ricorso. Con il primo motivo aggiunto si censura la motivazione dell'impugnato provvedimento per essere la stessa solamente apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen., non avendo, il Tribunale di Terni, offerto risposta alcuna ai motivi prospettati con l'atto di appello, né indicato e valutato i relativi elementi probatori, affermando la penale responsabilità della Festuccia non già sulla base di una puntuale affermazione delle condotte della stessa, bensì, sulla base della mera presenza della ricorrente nel luogo di commissione dell'ipotizzato reato.Con il secondo motivo aggiunto si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchetleduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., non avendo, il Tribunale di Terni, né verificato se i singoli indizi corrispondessero a dati di fatto certi, né se gli stessi fossero gravi, precisi e concordanti, così non prospettando un quadro probatorio realmente idoneo a supportare una decisione di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato e va pertanto rigettato agli effetti civili, imponendosi, al contempo, la declaratoria di prescrizione del reato agli effetti penali. E' invero decorso, in assenza di cause di sospensione o-)Val,e ) alla data del 5.6.2020) il termine di prescrizione in relazione all'unico reato ascritto all'imputata, quello di cui all'art. 612 cod. pen., che è, ai sensi degli artt. 157-161 codice di rito, pari ad anni sette e mesi sei, in considerazione della pena massima edittale prevista per il reato di minaccia, decorrenti dalla consumazione del delitto coincidente con la data in cui fu posta in essere la condotta minacciosa ( 6.12.12 + sette anni e mezzo = 5.6.2020). Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata ( si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274 ), s'impone la declaratoria di estinzione del reato, e gli altri motivi dedotti, peraltro infondati, rimangono assorbiti, agli effetti penali, in tale epilogo decisorio. 2. Permangono, invece, le statuizioni civili, trattandosi di prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio. S'impone, pertanto, il vaglio del ricorso agli effetti civili, che come preannunziato è, comunque, nel suo complesso infondato.2.1.Manifestamente infondati sono i primi due motivi. Ed invero, come emerge dall'istanza di rinvio allegata dallo stesso ricorrente al ricorso, non ricorrevano i presupposti per il suo accoglimento dal momento che in essa non risultano indicati i motivi per i quali non era possibile procedere alla nomina di un sostituto processuale nell'uno o nell'altro procedimento in cui il difensore istante era parimenti impegnato nella medesima data; a rigore, alla stregua dei medesimi atti allegati dal ricorrente, la richiesta non si appalesa neppure tempestiva a fronte della data di comunicazione dell'avviso di trattazione dell'altro procedimento e di quella della presentazione dell'istanza di rinvio successiva di diversi giorni rispetto alla prima. In altri termini, il contenuto dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore si appalesa incompleto in ordine ai punti salienti che per giurisprudenza anche delle Sezioni Unite di questa Corte devono necessariamente essere esplicitati. Ed invero, secondo questa Corte nella sua massima composizione, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio ( Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud., dep.02/02/2015, Torchio, Rv. 262912 ); di qui la manifesta infondatezza dei motivi prospettati. 2.2. Infondate sono le ulteriori deduzioni svolte sia in ricorso che nei motivi aggiunti, non ricorrendo nel caso di specie alcuna violazione di legge né l'ipotesi della motivazione apparente ( integrante anch'essa la violazione di legge costi- tuente l'unica ipotesi azionabile col ricorso in scrutinio essendo stato esso proposto dopo la modifica introdotta dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018 e quindi applicabile al caso di specie in cui anche la stessa pronuncia del giudice di pace è successiva a tale data, all'art. 606, con l'introduzione del comma 2-bis, cod. proc. pen., e al d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 con l'introdu- zione dell'art. 39-bis; cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019 - dep. 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27555701 ). Nel caso di specie holn apparente - la motivazione della sentenza impugnata in cui si è confermata la sussistenza del reato sulla base delle plurime emergenze processuali, ponendo in evidenza come l'imputata, unitamente alle altre imputate che si accompagnavano a lei ( facenti tutte parte di associazioni o comunque di movimenti antagonisti rispetto all'associazione di volontariato animalista di cui era presidente la persona offesa, recatasi quel giorno presso il canile a prelevare, in modo del tutto legittimo e con espressa autorizzazione, dei cani destinati ad essere adottati ), e ad altre persone dalle medesime 'capeggiate', fosse accorsa sul luogo per contrastare il prelevamento dei cani da parte della Roeckl e avesse nella circostanza posto in essere una condotta intrinsecamente minacciosa, anche a prescindere dalle singole parole pronunciate, comunque udite dai testi e riferite a tutte e tre le imputate, al punto che fu assicurata la presenza di agenti della polizia municipale e fu creato un cordone per consentire il carico dei cani sul furgone. Si tratta - evidenzia il tribunale - di una condotta minacciosa manifestatasi con parole e soprattutto con azioni, connotata proprio dal concorso di più persone che in quanto tale consente di attribuire a tutte la responsabilità per il reato di minaccia. In sostanza, i giudici di merito hanno ritenuto insita nel complessivo tenore delle frasi pronunciate e nel concomitante comportamento assunto dall'imputa, unitamente alle altre, l'attitudine ad intimorire. Costituisce, invero, kis receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - reato di pericolo - è sufficiente che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B, Rv. 257951; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pmt in proc. Pagano, Rv. 247762; Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008, Giuliani, Rv. 242484; d'altronde l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira, cfr. Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 257765). Ne discende che neppure la ragione sottostante - nel caso di specie individuata in una questione insorta per assenti motivi di tutela dei cani - potrebbe sminuire la portata minacciosa delle condotte poste in essere, che deve essere valutata nella sua idoneità espressiva, rispetto alla quale il motivo può, anzi, assumere rilievo amplificatore della sua portata lesiva, laddove, come nel caso di specie, abbia costituito il fattore scatenante della accesa reazione verbale e fisica. Quanto al concorso di persone nel reato, è solo il caso di rammentare che il principio della pari responsabilità dei concorrenti previsto dall'art. 110 cod. pen., che non esonera dall'individuazione dell'autore o dei coautori della condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice, poichè l'attribuzione del fatto di reato al terzo, cui non sia ascrivibile tale condotta, presuppone una partecipazione psichica necessariamente in rapporto ad uno o più autori materiali dell'illecito penale ( così Sez. 6, Sentenza n. 36941 del 21/07/2015, Rv. 264646 - 01 ) , non entra in realtà in gioco nel caso di specie che si caratterizza piuttosto per la riconducibilità all'imputata di condotte materiali, oltre che psichiche, adeguatamente individuate nelle conformi pronunce di merito. Di qui l'infondatezza delle censure proposte. 3. Dalle ragioni si qui esposte deriva l'annullamento, agli effetti penali, della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, e il rigetto del ricorso agli effetti civili; consegue, altresì, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente procedimento dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 4000,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, 15/mfutetro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liqui
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