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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 36425/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 18/04/2018 del Tribunale di Catania, rideterminava in un anno e 4 mesi di reclusione ed C 344,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un ciclomotore, confermando la condanna del Cardillo per tale reato.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 601, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. g), «n. 4» (recte: n. 3), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo al rigetto, da parte della Corte d'appello di Catania, della propria eccezione di mancato rispetto del "nuovo" termine a comparire nel giudizio di appello di quaranta giorni, s sull'asseritamente erroneo assunto dell'applicabilità, nel giudizio in questione, del "precedente" termine di venti giorni.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione dell'applicabilità del "nuovo" termine a comparire nel giudizio di appello di quaranta giorni a seguito della successione di leggi nel tempo conseguente alla modifica dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 601 cod. proc. pen. a opera dell'art. 34, comma 1, lett. g), n. 3), del d.lgs. n. 150 del 2022 - questione che è stata posta con il primo motivo di ricorso - è stata oggetto dì rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione per l'esistenza di un contrasto interpretativo al riguardo (Sez. 2, n. 16365 del 05/04/2024, Cirelli); le quali Sezioni unite, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'hanno risolta nel senso che il "nuovo" termine di quaranta giorni è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a fare data dal 10 luglio 2024.

Tanto comprova come il primo motivo di ricorso non si possa ritenere manifestamente infondato atteso che la questione che, con esso, è stata posta dal ricorrente era stata oggetto di un contrasto che era insorto tra le decisioni delle singole sezioni della Corte di cassazione.

2. L'ammissibilità del ricorso che consegue alla non manifesta infondatezza del suo primo motivo, comportando la formazione di un valido rapporto d'impugnazione, consente, perciò, di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato che è maturata successivamente alla sentenza impugnata.

L'attribuito reato di ricettazione è stato infatti accertato il 26/09/2013, con le conseguenze: a) il termine massimo (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.) decennale di prescrizione dello stesso reato sarebbe maturato, al più tardi, il 26/09/2023; b) considerando la sospensione del corso della prescrizione dal 12/04/2017 al 22/11/2017 (per complessivi 224 giorni) per il differimento dell'udienza in ragione dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, il termine di prescrizione è effettivamente maturato il 07/05/2024.

3. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 18/04/2018 del Tribunale di Catania, rideterminava in un anno e 4 mesi di reclusione ed C 344,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un ciclomotore, confermando la condanna del Cardillo per tale reato. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 601, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. g), «n. 4» (recte: n. 3), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo al rigetto, da parte della Corte d'appello di Catania, della propria eccezione di mancato rispetto del "nuovo" termine a comparire nel giudizio di appello di quaranta giorni, s sull'asseritamente erroneo assunto dell'applicabilità, nel giudizio in questione, del "precedente" termine di venti giorni. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione dell'applicabilità del "nuovo" termine a comparire nel giudizio di appello di quaranta giorni a seguito della successione di leggi nel tempo conseguente alla modifica dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 601 cod. proc. pen. a opera dell'art. 34, comma 1, lett. g), n. 3), del d.lgs. n. 150 del 2022 - questione che è stata posta con il primo motivo di ricorso - è stata oggetto dì rimessione alle Sezioni unite della Corte di cassazione per l'esistenza di un contrasto interpretativo al riguardo (Sez. 2, n. 16365 del 05/04/2024, Cirelli); le quali Sezioni unite, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'hanno risolta nel senso che il "nuovo" termine di quaranta giorni è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a fare data dal 10 luglio 2024. Tanto comprova come il primo motivo di ricorso non si possa ritenere manifestamente infondato atteso che la questione che, con esso, è stata posta dal ricorrente era stata oggetto di un contrasto che era insorto tra le decisioni delle singole sezioni della Corte di cassazione. 2. L'ammissibilità del ricorso che consegue alla non manifesta infondatezza del suo primo motivo, comportando la formazione di un valido rapporto d'impugnazione, consente, perciò, di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato che è maturata successivamente alla sentenza impugnata. L'attribuito reato di ricettazione è stato infatti accertato il 26/09/2013, con le conseguenze: a) il termine massimo (ex art. 161, secondo comma, cod. pen.) decennale di prescrizione dello stesso reato sarebbe maturato, al più tardi, il 26/09/2023; b) considerando la sospensione del corso della prescrizione dal 12/04/2017 al 22/11/2017 (per complessivi 224 giorni) per il differimento dell'udienza in ragione dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, il termine di prescrizione è effettivamente maturato il 07/05/2024. 3. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estint
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