CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 15595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29945-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] II; -intimata - avverso la sentenza n. 3029/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2017 R.G.N. 977/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29945/2017 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 13 giugno 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Napoli in ordine alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, avente ad oggetto la quantificazione delle differenze retributive spettanti per effetto del riconoscimento, nel pregresso giudizio relativo all’an della pretesa, dello svolgimento di fatto di mansioni proprie della qualifica dirigenziale dal 19.2.2002 al 12.12.2005, riduceva l’importo al predetto titolo spettante; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovute, a seguito del riconoscimento a partire dal 19.2.2002 dell’esercizio di fatto di mansioni proprie della qualifica dirigenziale, di compensi ulteriori per le attività svolte nel ruolo in relazione al quale le superiori mansioni erano state riconosciute successivamente a quel riconoscimento dovendo ritenersi attività istituzionali rientranti nei compiti di ufficio e così nel trattamento economico ordinario; -che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Esposito, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione al quale l’Università di Napoli “Federico II”, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; -che parte ricorrente ha poi depositato memorie; CONSIDERATO -che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’aver disconosciuto il giudicato interno formatosi, con il passaggio in giudicato della sentenza sull’an dell’esercizio di fatto delle mansioni proprie della qualifica dirigenziale, sul diritto a percepire le relative differenze retributive implicando la conseguente condanna generica la definizione di tutte le questioni relative alla sussistenza del credito dedotto in giudizio risultando pertanto non più deducibili vicende estintive o modificative dello stesso; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2697 c.c. anche in relazione all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente ribadisce la censura di cui al motivo che precede anche sotto il profilo del malgoverno delle regole sull’onere della prova essendo semmai l’Università gravata della dimostrazione della riconducibilità alle funzioni proprie della qualifica dirigenziale delle attività cui attenevano i compensi rivendicati; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova, avendo disposto la riduzione della condanna sulla base di un importo il cui effettivo pagamento risulta sfornito della prova che gravava sull’Università; -che il primo motivo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce delcondiviso orientamento di Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8729/2023), secondo cui se è vero che ciò che, a seguito di condanna generica, viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del credito nella sua determinazione quantitativa, resta il fatto che il giudice con la condanna generica possa accertare l’effettiva consistenza del credito giungendo poi a negarne il fondamento ove ne verifichi l’insussistenza; - che, di contro, il terzo motivo risulta inammissibile non dando conto il ricorrente della ricorrenza in atti del riscontro del diverso importo da portare in riduzione e così della carenza di prova dell’entità del medesimo; -che il ricorso va dunque rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l’Università di Napoli “Federico II” svolto alcuna attività difensiva P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per