CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 212/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026ADER - Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-nonché controavv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1365/2023depositata il 21/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Per quanto risulta dagli atti di causa, nell’ambito del [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Fallimento), il terzo [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Vittoria) formulò, in data 2.2.2018, unaproposta di concordato fallimentare in cui si prevedeva, tra l’altro, ilpagamento della somma di € 1.250.000,00 – che, insieme alle risorsedella procedura, avrebbe consentito il pagamento integrale dei creditiprededucibili, il pagamento al 14% dei privilegiati e al 5% dei chirografari– nonché l’istituzione di un vincolo destinazione ex art. 2645-ter c.c. su unimmobile di sua proprietà a favore del Fallimento, «con obbligo dellaproponente di conferire mandato irrevocabile alla vendita dello stesso alcuratore o altra figura indicata dal tribunale con l’incarico di utilizzare ilricavato per l’incasso dell’importo di € 1.250.000,00 offerto ai creditori ela restituzione del residuo al proponente», con la precisazione che «lavendita dell’immobile si sarebbe potuta eseguire solo dopo un annodall’omologazione e solo nell’ipotesi in cui la proponente non avessepagato l’importo prima indicato» (così a pag. 4 della sentenza impugnata).1.1.— Con decreto del 14.5.2021 il Tribunale di Salerno omologò ilconcordato fallimentare, dando atto che esso consisteva nella «messa adisposizione in favore della procedura concordataria dell’importo di EuroNumero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20261.250.000,00 al fine di soddisfare» i creditori, in varie misure etempistiche, con pagamenti «garantiti mediante un vincolo didestinazione, ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., su un terreno» di proprietà diVittoria, del valore stimato di circa € 2.000.000,00, «con obbligo diquest’ultima di non alienare, fittare, né ipotecare il detto bene fino allasentenza che decide le sorti del concordato».1.2. — Il proponente, in esecuzione dell’impegno assunto, costituì ilvincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sull’immobile e sottoscrisse indata 21.1.2022 un preliminare di vendita (al prezzo di € 1.400.000,00oltre Iva) chiedendo senza successo al Giudice delegato la sospensione deltermine per l’esecuzione dei pagamenti previsti dalla proposta diconcordato, fino alla definizione del contenzioso pendente tra Fallimento eAdER, o in subordine la proroga del termine per ulteriori sei mesi. Informòpoi gli organi della procedura che la promissaria acquirente avevaesercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare e quindi chiese alGiudice delegato di autorizzare il curatore alla vendita di detto immobile.1.3. — Il Tribunale di Salerno, su ricorso dei creditori AdER, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarò la risoluzione del concordatofallimentare ex art. 137 l.fall., con conseguente riapertura del fallimento,per inadempimento da parte del proponente dell’unica obbligazioneassunta, e cioè il versamento della somma di € 1.250.000,00 nei tempistabiliti, affermando che non era dato riscontrare, né nel decreto diapertura del concordato, né nel provvedimento di omologa –provvedimenti mai impugnati dal proponente – alcun riferimento allapretesa “obbligazione alternativa” della vendita del bene vincolato.1.4. — Il Tribunale rigettò anche l'istanza del proponente di liberare ilcespite offerto in garanzia, osservando che «la garanzia prestata da unterzo per l'esecuzione di un concordato fallimentare non è in favore delcuratore del fallimento bensì dei singoli creditori ammessi al passivo primadell'apertura della procedura concordataria perché ai sensi dell'art. 140,Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026terzo e quarto comma, legge fallimentare, sono solo questi ultimi aconservare le garanzie per le somme che risultano loro ancora dovute».1.5. — Vittoria propose reclamo ex artt. 18 e 138 l.fall., chiedendo: i)il rigetto della domanda di risoluzione del concordato fallimentare e larevoca del fallimento; ii) in subordine, la liberazione dal vincolo didestinazione costituito sul bene immobile ex art. 2645-ter c.c. in forzadell’effetto retroattivo della risoluzione del concordato, ai sensi dell’art.1458 c.c., che avrebbe liberato il proponente dalle obbligazioni assunte.1.6. — Con sentenza del 21.11.2023 la Corte d’appello di Salerno harigettato il reclamo, affermando che: i) ai fini della risoluzione delconcordato fallimentare va presa in considerazione non già la propostaoriginaria, bensì la proposta omologata, che, conformemente al decreto diapertura, non prevedeva una “obbligazione alternativa” della venditadell’immobile offerto in garanzia (una volta decorso un anno dall’omologae in caso di mancato pagamento dell’importo offerto) ma una “unicaobbligazione” di versamento della somma di € 1.250.000,00; ii) ai finidell’inadempimento, per il mancato avveramento della proposta, nonrilevano eventuali profili di colpa, né le ragioni che l’hanno determinato(come la dedotta notifica da parte di AdE di un’intimazione di pagamentodi oltre sei milioni di euro); iii) l’effetto risolutivo retroattivo di cui all’art.1458 c.c., con conseguente liberazione di tutte le parti dalle obbligazioniassunte (nel caso di specie l’istituzione del vincolo di destinazione ex art.2645-ter c.c.), non si applica al concordato fallimentare, che non è uncontratto; iv) il concetto di garanzie ex art. 140 l. fall. è ampio ecomprende non solo cauzione e garanzie reali e personali, poiché la ratiodella norma è trasferire a carico del proponente il rischio della mancata1.7. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la decisione con cinquemotivi di ricorso per cassazione, cui resistono AdER, [OSCURATO:SOCIETA]e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultimo con memoria.2. — Il P.M. ha depositato memoria concludendo per il rigetto delricorso.Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo si denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, 135 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 129 l.fall., per avere lacorte d’appello ritenuto «che il decreto di omologa del concordato, nelriportare la proposta di concordato in maniera parziale, ha escluso dalcontenuto della stessa l’obbligazione alternativa di soddisfazione deicreditori col ricavato della vendita dell’immobile oggetto del vincolo didestinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., scelta dalla ricorrente perl’esecuzione del concordato».2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 125 l.fall., nella parte in cui la corte territoriale «haritenuto che il contenuto della proposta di concordato coincida con quantogià riportato nel decreto di apertura del concordato», mentre i creditoriavrebbero votato sulla (asseritamente diversa) proposta originaria.2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 2909 c.c., 129, 130 e 131 l.fall. poiché la corted’appello avrebbe errato a desumere il contenuto della proposta dallamancata impugnazione del decreto di omologazione, il quale in realtà nonera impugnabile, alla luce dell’art. 129, comma 4, l.fall., nella versioneapplicabile ratione temporis, in base alla quale «se nel termine fissato nonvengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità dellaprocedura e l'esito della votazione, omologa il concordato fallimentare condecreto motivato non soggetto a gravame», di tal che non sarebbe statopossibile nemmeno proporre ricorso ex art. 111 Cost.2.4. — Con il quarto mezzo si censura la nullità della sentenza permotivazione apparente, in uno alla violazione degli artt. 132 c.p.c., 1458c.c., 140 l.fall., sul rilievo che «l’effetto della risoluzione del concordatodovrebbe essere quello proprio previsto dall’art. 1458 c.c., conconseguente liberazione delle parti dagli obblighi assunti e, nel caso inesame, il terzo proponente dal pagamento della somma offerta ed il fallito,per conto della massa, dal trasferimento dell’attivo fallimentare», inquanto, diversamente opinando, il proponente «sarebbe ugualmenteNumero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026tenuto al pagamento di quanto proposto ai creditori»; inoltre, l’art. 140,comma 3, l. fall. sarebbe riferibile «soltanto alle garanzie in senso tecnico,la cui sopravvivenza risponde al principio di solidarietà nel fallimento, pereffetto del quale la pronuncia di risoluzione non incide sugli effetti positividel concordato, che restano definitivamente acquisiti al fallimento».2.5. — Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2645-ter c.c. e 140 l. fall. con riguardo all’accostamento «che lasentenza impugnata fa del vincolo di destinazione alla cauzione ed allealtre garanzie tipiche», poiché il vincolo di destinazione ex art. 2645-terc.c. costituirebbe, di regola, un negozio unilaterale a titolo gratuitoincidente sulla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.,«restringendone la portata mediante la separazione di una parte delpatrimonio per la realizzazione di uno specifico scopo», ma noncostituirebbe «affatto una garanzia in senso tecnico» e dunque, nonessendo una garanzia, non rientrerebbe nell’alveo dell’art. 140 l. fall.3. — Nessuno dei motivi proposti merita accoglimento.4. — I primi tre sono inammissibili perché, nonostante veicolinoesclusivamente violazioni di legge, mirano tutti a sovvertirel’interpretazione data dai giudici di merito al contenuto del concordatofallimentare per cui è causa, sulla scorta di congrua motivazione.Peraltro, si versa sul terreno dell’interpretazione di atti processuali, senzache vi sia una specifica censura in tal senso.4.1.— E’ appena il caso di aggiungere che la proposta di concordatofallimentare viene in certo qual modo a cristallizzarsi nel contenutodecisorio che promana dal decreto di omologa, il quale costituisce la “lexspecialis del sinallagma concordatario”, non potendo ricevere integrazionio modifiche da parte degli organi della procedura; e ciò senza che sia datoqui discutere, dato il perimetro tracciato dai motivi, se la motivazione deldecreto di omologazione riproducesse (o meno) parzialmente la propostaoriginaria.Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20264.2. — Né dagli atti emerge un contenuto della proposta tale daconfigurare la vendita dell’immobile come obbligazione “alternativa” allamessa a disposizione dell’importo di € 1.250.000,00, apparendo quellavendita, semmai, lo strumento alternativo per acquisire la disponibilità ditale somma.4.3. — Resta quindi assorbita la questione afferente all’ulterioreratio spesa dai giudici di merito in punto di mancata impugnazione deldecreto di omologa, e con essa quella della proponibilità del ricorsostraordinario per cassazione ex art. 111 Cost. in caso di pronuncia inassenza di opposizioni, ai sensi dell’art. 129, comma 4, l.fall., da parte deisoggetti potenzialmente interessati (su cui può rinviarsi alle osservazionisvolte in memoria dal P.M. e alla giurisprudenza ivi richiamata).5. — Il quarto motivo è inammissibile poiché la censura di nullitàdella decisione per apparenza della motivazione è incompatibile con glierrores in iudicando contestualmente denunciati (cfr. Cass. 19567/2017),e peraltro ripresi anche nel quinto motivo.6. — Il quinto motivo è infondato.6.1.— Giova ricordare, sul piano normativo, che, ai sensi dell’art.125 comma 1, l.fall., il giudice delegato chiede al curatore un parere sullaproposta di concordato fallimentare con specifico riferimento ai presumibilirisultati della liquidazione “ed alle garanzie offerte”.L’art. 135 l.fall. prevede che il concordato fallimentare omologato èobbligatorio per tutti i creditori anteriori, precisando però che a coloro chenon hanno presentato domanda di ammissione al passivo «non siestendono le garanzie date nel concordato da terzi», con la conseguenzache le garanzie prestate vanno a vantaggio dei creditori ammessi alpassivo.L’art. 140 comma 3 l.fall. a sua volta dispone che «I creditori anterioriconservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base alconcordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hannogià riscosso».Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20266.2. — E’ pacifico che nel concordato fallimentare le “garanzie”hanno la funzione di assicurare la serietà della proposta, in modo darassicurare i creditori circa l’effettiva esecuzione del programmaconcordatario sottoposto alla loro approvazione.Secondo l’interpretazione diffusa in dottrina e giurisprudenza, l’art. 140comma 3 l. fall. sancisce la sopravvivenza delle garanzie in senso tecnico– a differenza degli altri obblighi assunti per l'esecuzione del concordato,destinati a venir meno per effetto della risoluzione – di modo che, per ilprincipio di solidarietà, la pronuncia di risoluzione non venga ad incideresugli effetti positivi del concordato, che restano definitivamente acquisiti alfallimento (Cass. n. 19604 del 2017).Nondimeno, proprio in considerazione dell’esigenza di tutela sottesa, lanozione di garanzia ex art. 140 l. fall. dev’essere intesa in senso ampio efunzionale, in modo da includere non solo le garanzie tipiche, ma anche glianaloghi strumenti indirizzati al medesimo fine, come ad esempio lacauzione.6.3. — In effetti questa Corte ha già avuto modo di affermare che larisoluzione del concordato fallimentare determina, ai sensi dell’art. 140,comma 3, l. fall., l’acquisizione della cauzione versata all’atto delladomanda, quale conseguenza del trasferimento a carico del proponentedel rischio della mancata attuazione della proposta. Ciò sia nel caso diproposta formulata dal debitore che da un terzo assuntore, non estraneoall’iniziativa, e dunque alla funzione della cauzione di evitare iniziativefraudolente o dilatorie, a supporto della serietà della propostaconcordataria (Cass. n. 19604 del 2017 cit.).Il principio è stato poi ribadito da Cass. n. 4697 del 2021, che ha cassatocon rinvio la decisione di merito la quale aveva disposto la restituzionedelle somme versate a titolo di cauzione dal terzo assuntore delconcordato fallimentare, poi risolto, nei limiti in cui non erano stateutilizzate, affinché fossero poi i creditori a convenirlo in giudizio per larealizzazione delle garanzie.Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20266.5. — La scelta di attribuire alla cauzione siffatta funzione digaranzia nell’ambito del concordato fallimentare risulta sicuramenteripetibile per tutte le figure affini, accomunate dalla realizzazione delloscopo della garanzia attraverso la messa a disposizione di denaro o benidestinati comunque a restare acquisiti in caso d'inosservanza degliobblighi a presidio dei quali ne sia stata prevista la consegna.In questa prospettiva, la cauzione è qualificabile come una garanzia realed'inadempimento del debitore, di procedere alla vendita delle cosedepositate o di chiedere l'assegnazione della somma versata, sino aconcorrenza del proprio diritto (cfr. Cass. n. 21205 del 2014; Cass. n.4912 del 1999).Per questo la citata giurisprudenza è pervenuta alla conclusione che lacauzione prestata nell’ambito del concordato fallimentare, in caso di suarisoluzione, resta definitivamente acquisita al fallimento, per essere poidistribuita tra tutti i creditori, i quali vengono così sollevati dal rischio dellamancata attuazione del concordato, più propriamente riversata a caricodel proponente, debitore o terzo che sia.6.6. — Anche il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. risulta“atipico” – nel senso che gli scopi non sono predeterminati dal legislatore,ma vengono rimessi all’autonomia privata, salvo il giudizio dellameritevolezza degli interessi così perseguiti – e si risolve nellafunzionalizzazione di un bene al raggiungimento di un determinato scopo,(anche qui) in modo analogo all’ipoteca.In effetti, questa Corte ha già ritenuto meritevole di tutela il fineperseguito dall’impresa che, prima del deposito del ricorso per concordatopreventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art.2645-ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale deicreditori non prelatizi (Cass. n. 1260/2019, con conseguente inefficaciadell'ipoteca giudiziale successivamente iscritta, a seguito dell'esercizio diun'azione esecutiva, su beni immobili facenti parte di quel patrimonio, agaranzia di un debito estraneo allo scopo dell'atto di destinazione).Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20266.7. — Ciò considerato, e tornando al caso di specie, se larisoluzione del concordato fallimentare comportasse effettivamente, comeauspicato dal ricorrente, lo scioglimento del vincolo di destinazione, neconseguirebbe inevitabilmente il venir meno di ogni garanzia di serietàdella proposta, di cui quella forma di “garanzia” costituiva elementoimprescindibile. Sarebbe senza dubbio illogico, oltre che lesivo degliinteressi del ceto creditorio - e dello stesso debitore - ipotizzare il venirmeno della garanzia prestata proprio nel momento patologico dellarisoluzione, dovuta all'inadempimento del proponente il concordato.In tal guisa, infatti, il rischio della (mancata) attuazione del concordatoverrebbe traslato proprio sui creditori, a favore dei quali la garanzia erastata prestata, anche per catturarne il consenso richiesto ai fini dellaformazione delle maggioranze di legge necessarie per l’approvazione e lasuccessiva omologazione del concordato.Viene dunque affermato il seguente principio di diritto:“In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordatofallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprioimmobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura,integra una garanzia atipica cui si applica l’art. 140, comma 3, l.fall., inquanto ha la funzione di assicurare la serietà dell’impegno assunto e dievitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico delproponente il rischio della mancata attuazione della proposta”7. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate indispositivo.8. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:CONCORDATORISOLUZIONE -[OSCURATO:PERSONA] RIAPERTURAPaola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2545-TER CCGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – GARANZIAATIPICA –[OSCURATO:PERSONA] APPLICABILITA’ART. 140 CO. 3 LFUd.25/02/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 212/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026ADER - Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-nonché controavv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1365/2023depositata il 21/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Per quanto risulta dagli atti di causa, nell’ambito del [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Fallimento), il terzo [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Vittoria) formulò, in data 2.2.2018, unaproposta di concordato fallimentare in cui si prevedeva, tra l’altro, ilpagamento della somma di € 1.250.000,00 – che, insieme alle risorsedella procedura, avrebbe consentito il pagamento integrale dei creditiprededucibili, il pagamento al 14% dei privilegiati e al 5% dei chirografari– nonché l’istituzione di un vincolo destinazione ex art. 2645-ter c.c. su unimmobile di sua proprietà a favore del Fallimento, «con obbligo dellaproponente di conferire mandato irrevocabile alla vendita dello stesso alcuratore o altra figura indicata dal tribunale con l’incarico di utilizzare ilricavato per l’incasso dell’importo di € 1.250.000,00 offerto ai creditori ela restituzione del residuo al proponente», con la precisazione che «lavendita dell’immobile si sarebbe potuta eseguire solo dopo un annodall’omologazione e solo nell’ipotesi in cui la proponente non avessepagato l’importo prima indicato» (così a pag. 4 della sentenza impugnata).1.1.— Con decreto del 14.5.2021 il Tribunale di Salerno omologò ilconcordato fallimentare, dando atto che esso consisteva nella «messa adisposizione in favore della procedura concordataria dell’importo di EuroNumero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20261.250.000,00 al fine di soddisfare» i creditori, in varie misure etempistiche, con pagamenti «garantiti mediante un vincolo didestinazione, ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., su un terreno» di proprietà diVittoria, del valore stimato di circa € 2.000.000,00, «con obbligo diquest’ultima di non alienare, fittare, né ipotecare il detto bene fino allasentenza che decide le sorti del concordato».1.2. — Il proponente, in esecuzione dell’impegno assunto, costituì ilvincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sull’immobile e sottoscrisse indata 21.1.2022 un preliminare di vendita (al prezzo di € 1.400.000,00oltre Iva) chiedendo senza successo al Giudice delegato la sospensione deltermine per l’esecuzione dei pagamenti previsti dalla proposta diconcordato, fino alla definizione del contenzioso pendente tra Fallimento eAdER, o in subordine la proroga del termine per ulteriori sei mesi. Informòpoi gli organi della procedura che la promissaria acquirente avevaesercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare e quindi chiese alGiudice delegato di autorizzare il curatore alla vendita di detto immobile.1.3. — Il Tribunale di Salerno, su ricorso dei creditori AdER, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarò la risoluzione del concordatofallimentare ex art. 137 l.fall., con conseguente riapertura del fallimento,per inadempimento da parte del proponente dell’unica obbligazioneassunta, e cioè il versamento della somma di € 1.250.000,00 nei tempistabiliti, affermando che non era dato riscontrare, né nel decreto diapertura del concordato, né nel provvedimento di omologa –provvedimenti mai impugnati dal proponente – alcun riferimento allapretesa “obbligazione alternativa” della vendita del bene vincolato.1.4. — Il Tribunale rigettò anche l'istanza del proponente di liberare ilcespite offerto in garanzia, osservando che «la garanzia prestata da unterzo per l'esecuzione di un concordato fallimentare non è in favore delcuratore del fallimento bensì dei singoli creditori ammessi al passivo primadell'apertura della procedura concordataria perché ai sensi dell'art. 140,Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026terzo e quarto comma, legge fallimentare, sono solo questi ultimi aconservare le garanzie per le somme che risultano loro ancora dovute».1.5. — Vittoria propose reclamo ex artt. 18 e 138 l.fall., chiedendo: i)il rigetto della domanda di risoluzione del concordato fallimentare e larevoca del fallimento; ii) in subordine, la liberazione dal vincolo didestinazione costituito sul bene immobile ex art. 2645-ter c.c. in forzadell’effetto retroattivo della risoluzione del concordato, ai sensi dell’art.1458 c.c., che avrebbe liberato il proponente dalle obbligazioni assunte.1.6. — Con sentenza del 21.11.2023 la Corte d’appello di Salerno harigettato il reclamo, affermando che: i) ai fini della risoluzione delconcordato fallimentare va presa in considerazione non già la propostaoriginaria, bensì la proposta omologata, che, conformemente al decreto diapertura, non prevedeva una “obbligazione alternativa” della venditadell’immobile offerto in garanzia (una volta decorso un anno dall’omologae in caso di mancato pagamento dell’importo offerto) ma una “unicaobbligazione” di versamento della somma di € 1.250.000,00; ii) ai finidell’inadempimento, per il mancato avveramento della proposta, nonrilevano eventuali profili di colpa, né le ragioni che l’hanno determinato(come la dedotta notifica da parte di AdE di un’intimazione di pagamentodi oltre sei milioni di euro); iii) l’effetto risolutivo retroattivo di cui all’art.1458 c.c., con conseguente liberazione di tutte le parti dalle obbligazioniassunte (nel caso di specie l’istituzione del vincolo di destinazione ex art.2645-ter c.c.), non si applica al concordato fallimentare, che non è uncontratto; iv) il concetto di garanzie ex art. 140 l. fall. è ampio ecomprende non solo cauzione e garanzie reali e personali, poiché la ratiodella norma è trasferire a carico del proponente il rischio della mancata1.7. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la decisione con cinquemotivi di ricorso per cassazione, cui resistono AdER, [OSCURATO:SOCIETA]e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultimo con memoria.2. — Il P.M. ha depositato memoria concludendo per il rigetto delricorso.Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo si denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, 135 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 129 l.fall., per avere lacorte d’appello ritenuto «che il decreto di omologa del concordato, nelriportare la proposta di concordato in maniera parziale, ha escluso dalcontenuto della stessa l’obbligazione alternativa di soddisfazione deicreditori col ricavato della vendita dell’immobile oggetto del vincolo didestinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., scelta dalla ricorrente perl’esecuzione del concordato».2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 125 l.fall., nella parte in cui la corte territoriale «haritenuto che il contenuto della proposta di concordato coincida con quantogià riportato nel decreto di apertura del concordato», mentre i creditoriavrebbero votato sulla (asseritamente diversa) proposta originaria.2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 2909 c.c., 129, 130 e 131 l.fall. poiché la corted’appello avrebbe errato a desumere il contenuto della proposta dallamancata impugnazione del decreto di omologazione, il quale in realtà nonera impugnabile, alla luce dell’art. 129, comma 4, l.fall., nella versioneapplicabile ratione temporis, in base alla quale «se nel termine fissato nonvengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità dellaprocedura e l'esito della votazione, omologa il concordato fallimentare condecreto motivato non soggetto a gravame», di tal che non sarebbe statopossibile nemmeno proporre ricorso ex art. 111 Cost.2.4. — Con il quarto mezzo si censura la nullità della sentenza permotivazione apparente, in uno alla violazione degli artt. 132 c.p.c., 1458c.c., 140 l.fall., sul rilievo che «l’effetto della risoluzione del concordatodovrebbe essere quello proprio previsto dall’art. 1458 c.c., conconseguente liberazione delle parti dagli obblighi assunti e, nel caso inesame, il terzo proponente dal pagamento della somma offerta ed il fallito,per conto della massa, dal trasferimento dell’attivo fallimentare», inquanto, diversamente opinando, il proponente «sarebbe ugualmenteNumero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026tenuto al pagamento di quanto proposto ai creditori»; inoltre, l’art. 140,comma 3, l. fall. sarebbe riferibile «soltanto alle garanzie in senso tecnico,la cui sopravvivenza risponde al principio di solidarietà nel fallimento, pereffetto del quale la pronuncia di risoluzione non incide sugli effetti positividel concordato, che restano definitivamente acquisiti al fallimento».2.5. — Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2645-ter c.c. e 140 l. fall. con riguardo all’accostamento «che lasentenza impugnata fa del vincolo di destinazione alla cauzione ed allealtre garanzie tipiche», poiché il vincolo di destinazione ex art. 2645-terc.c. costituirebbe, di regola, un negozio unilaterale a titolo gratuitoincidente sulla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.,«restringendone la portata mediante la separazione di una parte delpatrimonio per la realizzazione di uno specifico scopo», ma noncostituirebbe «affatto una garanzia in senso tecnico» e dunque, nonessendo una garanzia, non rientrerebbe nell’alveo dell’art. 140 l. fall.3. — Nessuno dei motivi proposti merita accoglimento.4. — I primi tre sono inammissibili perché, nonostante veicolinoesclusivamente violazioni di legge, mirano tutti a sovvertirel’interpretazione data dai giudici di merito al contenuto del concordatofallimentare per cui è causa, sulla scorta di congrua motivazione.Peraltro, si versa sul terreno dell’interpretazione di atti processuali, senzache vi sia una specifica censura in tal senso.4.1.— E’ appena il caso di aggiungere che la proposta di concordatofallimentare viene in certo qual modo a cristallizzarsi nel contenutodecisorio che promana dal decreto di omologa, il quale costituisce la “lexspecialis del sinallagma concordatario”, non potendo ricevere integrazionio modifiche da parte degli organi della procedura; e ciò senza che sia datoqui discutere, dato il perimetro tracciato dai motivi, se la motivazione deldecreto di omologazione riproducesse (o meno) parzialmente la propostaoriginaria.Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20264.2. — Né dagli atti emerge un contenuto della proposta tale daconfigurare la vendita dell’immobile come obbligazione “alternativa” allamessa a disposizione dell’importo di € 1.250.000,00, apparendo quellavendita, semmai, lo strumento alternativo per acquisire la disponibilità ditale somma.4.3. — Resta quindi assorbita la questione afferente all’ulterioreratio spesa dai giudici di merito in punto di mancata impugnazione deldecreto di omologa, e con essa quella della proponibilità del ricorsostraordinario per cassazione ex art. 111 Cost. in caso di pronuncia inassenza di opposizioni, ai sensi dell’art. 129, comma 4, l.fall., da parte deisoggetti potenzialmente interessati (su cui può rinviarsi alle osservazionisvolte in memoria dal P.M. e alla giurisprudenza ivi richiamata).5. — Il quarto motivo è inammissibile poiché la censura di nullitàdella decisione per apparenza della motivazione è incompatibile con glierrores in iudicando contestualmente denunciati (cfr. Cass. 19567/2017),e peraltro ripresi anche nel quinto motivo.6. — Il quinto motivo è infondato.6.1.— Giova ricordare, sul piano normativo, che, ai sensi dell’art.125 comma 1, l.fall., il giudice delegato chiede al curatore un parere sullaproposta di concordato fallimentare con specifico riferimento ai presumibilirisultati della liquidazione “ed alle garanzie offerte”.L’art. 135 l.fall. prevede che il concordato fallimentare omologato èobbligatorio per tutti i creditori anteriori, precisando però che a coloro chenon hanno presentato domanda di ammissione al passivo «non siestendono le garanzie date nel concordato da terzi», con la conseguenzache le garanzie prestate vanno a vantaggio dei creditori ammessi alpassivo.L’art. 140 comma 3 l.fall. a sua volta dispone che «I creditori anterioriconservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base alconcordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hannogià riscosso».Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20266.2. — E’ pacifico che nel concordato fallimentare le “garanzie”hanno la funzione di assicurare la serietà della proposta, in modo darassicurare i creditori circa l’effettiva esecuzione del programmaconcordatario sottoposto alla loro approvazione.Secondo l’interpretazione diffusa in dottrina e giurisprudenza, l’art. 140comma 3 l. fall. sancisce la sopravvivenza delle garanzie in senso tecnico– a differenza degli altri obblighi assunti per l'esecuzione del concordato,destinati a venir meno per effetto della risoluzione – di modo che, per ilprincipio di solidarietà, la pronuncia di risoluzione non venga ad incideresugli effetti positivi del concordato, che restano definitivamente acquisiti alfallimento (Cass. n. 19604 del 2017).Nondimeno, proprio in considerazione dell’esigenza di tutela sottesa, lanozione di garanzia ex art. 140 l. fall. dev’essere intesa in senso ampio efunzionale, in modo da includere non solo le garanzie tipiche, ma anche glianaloghi strumenti indirizzati al medesimo fine, come ad esempio lacauzione.6.3. — In effetti questa Corte ha già avuto modo di affermare che larisoluzione del concordato fallimentare determina, ai sensi dell’art. 140,comma 3, l. fall., l’acquisizione della cauzione versata all’atto delladomanda, quale conseguenza del trasferimento a carico del proponentedel rischio della mancata attuazione della proposta. Ciò sia nel caso diproposta formulata dal debitore che da un terzo assuntore, non estraneoall’iniziativa, e dunque alla funzione della cauzione di evitare iniziativefraudolente o dilatorie, a supporto della serietà della propostaconcordataria (Cass. n. 19604 del 2017 cit.).Il principio è stato poi ribadito da Cass. n. 4697 del 2021, che ha cassatocon rinvio la decisione di merito la quale aveva disposto la restituzionedelle somme versate a titolo di cauzione dal terzo assuntore delconcordato fallimentare, poi risolto, nei limiti in cui non erano stateutilizzate, affinché fossero poi i creditori a convenirlo in giudizio per larealizzazione delle garanzie.Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20266.5. — La scelta di attribuire alla cauzione siffatta funzione digaranzia nell’ambito del concordato fallimentare risulta sicuramenteripetibile per tutte le figure affini, accomunate dalla realizzazione delloscopo della garanzia attraverso la messa a disposizione di denaro o benidestinati comunque a restare acquisiti in caso d'inosservanza degliobblighi a presidio dei quali ne sia stata prevista la consegna.In questa prospettiva, la cauzione è qualificabile come una garanzia realed'inadempimento del debitore, di procedere alla vendita delle cosedepositate o di chiedere l'assegnazione della somma versata, sino aconcorrenza del proprio diritto (cfr. Cass. n. 21205 del 2014; Cass. n.4912 del 1999).Per questo la citata giurisprudenza è pervenuta alla conclusione che lacauzione prestata nell’ambito del concordato fallimentare, in caso di suarisoluzione, resta definitivamente acquisita al fallimento, per essere poidistribuita tra tutti i creditori, i quali vengono così sollevati dal rischio dellamancata attuazione del concordato, più propriamente riversata a caricodel proponente, debitore o terzo che sia.6.6. — Anche il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. risulta“atipico” – nel senso che gli scopi non sono predeterminati dal legislatore,ma vengono rimessi all’autonomia privata, salvo il giudizio dellameritevolezza degli interessi così perseguiti – e si risolve nellafunzionalizzazione di un bene al raggiungimento di un determinato scopo,(anche qui) in modo analogo all’ipoteca.In effetti, questa Corte ha già ritenuto meritevole di tutela il fineperseguito dall’impresa che, prima del deposito del ricorso per concordatopreventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art.2645-ter c.c. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale deicreditori non prelatizi (Cass. n. 1260/2019, con conseguente inefficaciadell'ipoteca giudiziale successivamente iscritta, a seguito dell'esercizio diun'azione esecutiva, su beni immobili facenti parte di quel patrimonio, agaranzia di un debito estraneo allo scopo dell'atto di destinazione).Numero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/20266.7. — Ciò considerato, e tornando al caso di specie, se larisoluzione del concordato fallimentare comportasse effettivamente, comeauspicato dal ricorrente, lo scioglimento del vincolo di destinazione, neconseguirebbe inevitabilmente il venir meno di ogni garanzia di serietàdella proposta, di cui quella forma di “garanzia” costituiva elementoimprescindibile. Sarebbe senza dubbio illogico, oltre che lesivo degliinteressi del ceto creditorio - e dello stesso debitore - ipotizzare il venirmeno della garanzia prestata proprio nel momento patologico dellarisoluzione, dovuta all'inadempimento del proponente il concordato.In tal guisa, infatti, il rischio della (mancata) attuazione del concordatoverrebbe traslato proprio sui creditori, a favore dei quali la garanzia erastata prestata, anche per catturarne il consenso richiesto ai fini dellaformazione delle maggioranze di legge necessarie per l’approvazione e lasuccessiva omologazione del concordato.Viene dunque affermato il seguente principio di diritto:“In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordatofallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprioimmobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura,integra una garanzia atipica cui si applica l’art. 140, comma 3, l.fall., inquanto ha la funzione di assicurare la serietà dell’impegno assunto e dievitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico delproponente il rischio della mancata attuazione della proposta”7. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate indispositivo.8. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano, quanto ai compensi, inNumero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026Euro 7.500,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e inEuro 7.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e ADER, in aggiunta, per iprimi due controricorrenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,nonché, per ADER, alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano, quanto ai compensi, inNumero registro generale 212/2024Numero sezionale 906/2026Numero di raccolta generale 7059/2026Data pubblicazione 24/03/2026Euro 7.500,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e inEuro 7.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e ADER, in aggiunta, per iprimi due controricorrenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge,nonché, per ADER, alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il Presidente