CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 27506/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 08/02/2024 del GIP TRIBUNALE SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena finale concordata di anni tre e mesi sei di reclusione, in relazione al delitto di rissa aggravata dall'evento morte. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto per avere agito per legittima difesa. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5. In ogni caso, la deduzione difensiva risulta anche manifestamente infondata, dal momento che il Giudice di merito ha specificamente scrutinato il tema posto dalla difesa ricorrente, escludendo che ricorressero i presupposti per la legittima difesa con specifica e congrua motivazione con la quale ha posto in luce come la reazione dell'imputato all'aggressione patita dalla vittima abbia ecceduto i limiti di un'azione difensiva per assumere autonoma valenza offensiva. 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. A tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. , Così deciso in Roma, addì 07 maggio 2024 Il