CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 27717/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5604-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1196 [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 974/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di divisione dell'asse ereditario in comproprietà con le sorelle, comprendente immobili siti in Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di Spotorno, nonché la resa del conto avanti il Tribunale di Savona nei confronti delle germane [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistettero le germane Beisso, aderendo alla domanda di divisione ma opponendosi alla domanda di rendiconto e, mentre [OSCURATO:PERSONA] concordava con il germano Emanuel di procedere ad assegnazione congiunta della loro quota dei beni ereditari, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'assegnazione in natura dei beni componenti l'asse in forza della sua quota pari ad un terzo. In corso di causa decedeva [OSCURATO:PERSONA], che era sostituita dai suoi eredi il marito ed i figli - consorti Cortese -, ed interveniva la spa [OSCURATO:PERSONA] - ora srl - quale acquirente delle quote ereditarie di [OSCURATO:PERSONA] e dei consorti Cortese, insistendo nella domanda di divisione secondo due sole quote. All'esito della trattazione il Tribunale di Savona procedeva a formare i due lotti, ricomprendendo nel lotto da assegnare alla società, quale acquirente dagli eredi che chiedevano l'assegnazione congiunta, l'immobile a destinazione alberghiera - di maggior pregio - sito in [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Genova, che, resistendo la [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed i consorti Cortese, accolse l'impugnazione procedendo a nuova formazione dei lotti, dividendo tra le due parti interessate anche l'immobile di maggior pregio sito in [OSCURATO:PERSONA]. Osservava la Corte ligure come, effettivamente, l'immobile di maggior pregio dell'asse - sito in [OSCURATO:PERSONA] già adibito ad albergo - poiché da tempo de facto non più utilizzato secondo la sua destinazione ricettiva e con possibile - in forza del PRG comunale - destinazione anche ad uso residenziale, era divisibile giuridicamente e fattualmente in due porzioni corrispondenti al valore delle quote degli assegnatari. Pertanto la Corte ligure procedeva a riformulare i lotti, distribuendo gli altri immobili costituenti l'asse ereditario da dividere e comprendendo una porzione dell'edificio di maggior pregio in ciascuno dei due lotti formati. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte ligure fondato su cinque motivi, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] ed i consorti Cortese sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] appare fondato, nei limiti di cui in motivazione, e così va accolto. Con il primo mezzo d'impugnazione la società ricorrente denunzia nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme ex artt. 342, 163 comma 3 n° 7, 164 e 359 cod. proc. civ. poiché il Collegio ligure ha ritenuto possibile la sanatoria dell'atto di citazione in appello nullo per difetto della data di udienza, mentre ciò non era consentito secondo insegnamento di questa Suprema Corte. La censura risulta priva di pregio giuridico posto che, invece, è consolidato insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 3 n° 22024/09, Cass. sez. 3 n° 23979/19, Cass. sez. 3 n° 9650/20, Cass. sez. 1 n° 11549/19 - che anche in relazione alla citazione d'appello è possibile la sanatoria ex art 164 cod. proc. civ. dei vizi afferenti la vocatio in ius, quale è la mancata indicazione della data di udienza di comparizione avanti il Giudice. Nella specie, dalla decisione impugnata risulta che la Corte genovese ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello e che la [OSCURATO:SOCIETA] s'è costituita, sicché la nullità in questione risulta sanata e corretta rimane la decisione adottata con riguardo all'eccezione sollevata dalla società ricorrente.Con la seconda ragione di doglianza la [OSCURATO:SOCIETA] denunzia violazione della norma ex art 720 cod. civ. ed omesso esame di fatto decisivo poiché la Corte distrettuale ha valutato la divisibilità, non già, in base all'attuale situazione del bene - di maggior pregio - da dividere, bensì in forza di future possibilità senza tener conto e che a seguito della divisione, l'immobile in questione avrebbe perso la vocazione alberghiera, da sempre avuta; e dell'elevato costo per la sua trasformazione ad uso residenziale, trasformazione che comunque richiede la titolarità del bene in capo ad unico proprietario. Con il terzo mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione della norma ex art. 720 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte ligure non ha adeguatamente valutato che è possibile, in forza dell'attuale P.R.G. del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mutare la destinazione d'uso dell'immobile ex albergo in residenziale, ma un tanto deve esser fatto prima di procedere al frazionamento dello stabile, sicché ambedue i titolari delle porzioni, in cui viene diviso il bene, avrebbero dovuto necessariamente concorrere al procedimento amministrativo, sicché il godimento del bene assegnato ad esito della divisione non risulta libero. I motivi di censura dianzi illustrati possono esser esaminati unitariamente, stante la loro stretta connessione poiché attengono alla medesima questione di diritto e sono fondati. La Corte distrettuale, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale di Savona, ha ritenuto che il complesso immobiliare, costituito in natura da due corpi di fabbrica in cui era allogata l'azienda alberghiera all'insegna Riki, poteva esser diviso in due porzioni ritenute economicamente di valore corrispondente - senza necessità di conguaglio - alle quote disuguali da attribuire ai due condividenti. Ciò il Collegio ligure ha ritenuto e perché l'attuale piano regolatore comunale consentiva la modificazione della destinazione d'uso della struttura immobiliare da ricettizia in abitativa e perché la struttura si compone di due edifici separati e perché l'azienda alberghiera non era più esercitata da anni e perché gli edifici erano in condizioni di accentuato degrado, sicché meno rilevante risultava il dato afferente al costo dei lavori di adeguamento conseguenti alla partizione, e perché ha ritenuto superabile l'ostacolo rappresentato dalla predisposizione di un piano di attuazione urbanistico relativa alla struttura unitaria, prima di poter procedere al frazionamento del bene per enucleare e rendere autonome le singole porzioni assegnate ai condividenti. Tuttavia la statuizione adottata dalla Corte genovese non può esser condivisa da questo [OSCURATO:PERSONA] poiché contraria alla disposizione ex art 720 cod. civ., siccome tradizionalmente - Cass. sez. 2 n° 4738/77, Cass. sez. 2 n° 3706/88, Cass. sez. 2 n° 25888/16 - intesa dall'insegnamento di questa Corte suprema. Difatti a ragione la società ricorrente ha, anzitutto, rimarcato che la valutazione circa la comoda divisibilità deve avvenire secondo un criterio oggettivo in relazione all'attualità sia come consistenza che destinazione del bene, risultando irrilevanti le future possibili utilizzazioni. E nella specie la struttura oggetto di causa ha ancora destinazione alberghiera, poiché appena deve esser avviata e portata a conclusione la - possibile ma complessa - procedura di cambiamento della destinazione d'uso per esser consentito l'utilizzo a fine residenziale e così rilasciato il titolo edilizio per detta trasformazione. Inoltre a ragione la [OSCURATO:SOCIETA] ha evidenziato come anche la modifica della destinazione d'uso del bene, oggetto di divisione, necessitava che la titolarità fosse unica, posto che, come confermato dal consulente tecnico, l'effettivo frazionamento della struttura, con enucleazione di porzioni effettivamente autonome in senso giuridico e funzionale, conseguiva appena al perfezionamento dell'iter burocratico di mutamento della destinazione d'uso che imponeva l'agire concorde di ambedue i condividenti, titolari del diritto di proprietà sull'intera attuale struttura unitaria. La risposta della Corte ligure se, circa alcune obiezioni della società ricorrente, appare espressione del prudente. e insindacabile apprezzamento da parte del Giudice di situazioni fattuali, risulta, invece, del tutto insoddisfacente con riguardo all'incidenza dell'indispensabile titolo edilizio per poter procedere al cambio di destinazione d'uso, ossia al frazionamento effettivo dell'attuale unitaria struttura alberghiera, posto che in effetti non affronta la questione limitandosi a rilevare come le problematiche de quibus potevano trovar soluzione. Ma come sottolinea la [OSCURATO:SOCIETA] dette problematiche necessitano di assoluta concordia tra i due condividenti assegnatari delle porzioni da rendere, ad esito di complessa procedura amministrativa da loro promossa, autonome. Ciò palesa come in concreto, ad esito della divisione giudiziale, le porzioni del bene - di maggior pregio - assegnate non erano suscettibili di libero e pieno godimento da parte dei loro titolari poiché prive di autonomia funzionale. Difatti è dato accertato dal consulente tecnico che senza la conclusione dell'iter burocratico, da avviare presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], afferente il piano particolareggiato, alcun intervento può il singolo assegnatario eseguire sulla porzione a lui assegnata in sentenza, poiché questa risulterà autonoma funzionalmente e giuridicamente solo ad esito della procedura amministrativa cennata. Viceversa la norma - invocata siccome violata - impone che le porzioni assegnate ai singoli condividenti con la sentenza di divisione siano immediatamente suscettibili di autonomo e libero godimento e, non già, che ciò sia rimesso alla concordia dei più assegnatari nell'espletare ulteriori e complesse pratiche burocratiche in sede amministrativa al cui solo esito i beni - assegnati in sentenza - saranno effettivamente in loro libero ed autonomo godimento. Dunque la Corte ligure, non valutando adeguatamente detta questione, non ha osservato il disposto ex art 720 cod. civ., sicché la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa nuovamente alla Corte d'Appello di Genova, in altra composizione, per nuovo esame della questione. Con il quarto mezzo d'impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] denunzia violazione della norma ex art 111 Cost. per difetto di motivazione con relazione alla statuizione afferente l'attribuzione delle due porzioni, in cui viene divisa l'ex struttura alberghiera Riki senza previsione di conguaglio, benché il consulente tecnico avesse previsto conguaglio in favore dell'assegnatario della porzione maggiore. Con la quinta doglianza la [OSCURATO:SOCIETA] segnala nullità della sentenza per violazione del disposto ex art 112 cod. proc. civ. ed omessa pronuncia sull'attribuzione di parte dei beni da dividere, poiché il Collegio genovese ha commesso numerosi errori nell'indicazione catastale dei beni assegnati alle due parti, per giunta omettendo l'indicazione di un immobile nel dispositivo, così incorrendo nei vizi denunciati. Le ultime due censure afferiscono a questioni che dovranno esser riesaminate dal Giudice di rinvio ad esito dell'elaborazione di nuovo piano divisionale, eppertanto rimangono assorbite ad esito dell'accoglimento dei motivi secondo e terzo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ. P. Q. M. Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Genova, in altra composizione, che a