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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41260/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] nel secondo capoverso dell'imputazione, assolvendolo dalle restanti condotte di bancarotta ascrittegli.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e all'entità delle pene accessorie ex art. 217 legge fallimentare.

Ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale prorogato (di anni sette e mesi sei) del reato di cui all'art. 217 legge fallimentare è decorso dopo la sentenza di appello, giacché la sentenza dichiarativa del fallimento è stata emessa in data 27 settembre 2012.

Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie, se ne rileva la genericità e la finalità di una rivalutazione nel merito delle determinazioni assunte dai giudici di merito, supportate da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Cos' e "so in Roma, il 8 giugno 2021 Il con e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] nel secondo capoverso dell'imputazione, assolvendolo dalle restanti condotte di bancarotta ascrittegli. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio e all'entità delle pene accessorie ex art. 217 legge fallimentare. Ha altresì richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale prorogato (di anni sette e mesi sei) del reato di cui all'art. 217 legge fallimentare è decorso dopo la sentenza di appello, giacché la sentenza dichiarativa del fallimento è stata emessa in data 27 settembre 2012. Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alle pene accessorie, se ne rileva la genericità e la finalità di una rivalutazione nel merito delle determinazioni assunte dai giudici di merito, supportate da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos' e "so in Roma, il 8 giugno 2021 Il con e estensor
Sentenza Cassazione n. 41260/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris