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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22165/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M4riana, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla penale responsabilità dell'imputata ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che l'ulteriore doglianza con cui la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici di appello della denuncia di smarrimento della PostePay utilizzata per la ricezione dell'ingiusto profitto che sarebbe stata effettuata dalla ricorrente non è consentita in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] lqé [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M4riana, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla penale responsabilità dell'imputata ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la ricorrente abbia commesso il reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che l'ulteriore doglianza con cui la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici di appello della denuncia di smarrimento della PostePay utilizzata per la ricezione dell'ingiusto profitto che sarebbe stata effettuata dalla ricorrente non è consentita in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] lqé [OSCURATO:PERSONA]
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