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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 29614/2026

Testo disponibile della fonte

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osto da: HU Jincui, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/01/2026 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in data 13/02/2023, con la quale HU Jincui era stata condannata alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritti come meglio specificato in rubrica.

2. Ricorre per cassazione la HU, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione d'ufficio, da parte della Corte territoriale, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Si deduce che, dalla stessa sentenza impugnata, erano evincibili gli elementi (modesta entità dell'imposta evasa, episodicità del fatto, comportamentocollaborativo) idonei a determinare una decisione, nel senso indicato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.

Vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia sui motivi di gravame volti a censurare la natura meramente documentale degli accertamenti.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendolo manifestamente infondato alla luce, da un lato, della mancata devoluzione in appello della questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., e - d'altro lato - della genericità delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio di dover dare seguito - in linea con le richieste del Procuratore Generale - al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 -

01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 7, ord. n. 24920 del 19/05/2026, Ndao).

Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che alle medesime conclusioni di inammissibilità si perverrebbe anche nella meno rigorosa prospettiva indicata da Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale».

Infatti, la difesa si è limitata a richiamare l'entità dell'evasione posta in essere con la dichiarazione fraudolenta, ma ha totalmente evitato di confrontarsi con l'ulteriore condotta delittuosa di cui all'art. 10, in relazione alla quale i giudici di merito hanno - concordemente e tutt'altro che illogicamente - ritenuto inverosimile la versione difensiva, stando alla quale la documentazione contabile della ditta della HU sarebbe stata smarrita a seguito di un trasloco. 23.

Anche la residua censura è inammissibile, perché del tutto generica.

La difesa della HU ha lamentato la natura meramente documentale delle verifiche svolte, e la mancata confutazione delle argomentazioni difensive volte a conferire agli elementi di accusa "natura unicamente indiziaria e presuntiva" (cfr. pag. 5 del ricorso).

Nessuna ulteriore indicazione specifica è stata offerta dalkricorrente a sostegno delle proprie censure.

La difesa avrebbe ovviamente dovuto precisare gli aspetti dell'istruttoria ritenuti lacunosi, eventualmente richiamando elementi di segno opposto ingiustamente trascurati, così come avrebbe dovuto specificare le risultanze ritenute inattendibili perché meramente presuntive.

Al contrario, il motivo di ricorso evita qualsiasi effettivo confronto critico con gli elementi fattuali valorizzati dalle sentenze di primo e secondo grado, con motivazioni da valutare congiuntamente secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - ben lungi dal limitarsi a richiamare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado - si è soffermata sugli elementi ritenuti dimostrativi della inesistenza oggettiva delle fatture: la sede di produzione in un immobile condotto in locazione anni prima, peraltro ad uso abitativo; l'inesistenza di contratti di fornitura di energia elettrica, circostanza incompatibile con la produzione di beni di valore ben superiore al milione di Euro; unico dipendente; impossibilità di rintracciare o di effettuare verifiche incrociate con i soggetti destinatari delle fatture).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigli stensore Il PresidenteVittori [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria ??, 5 2926 Oggi, 3 [OSCURATO:PERSONA]' i ¦ I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: HU Jincui, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/01/2026 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, in data 13/02/2023, con la quale HU Jincui era stata condannata alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritti come meglio specificato in rubrica. 2. Ricorre per cassazione la HU, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione d'ufficio, da parte della Corte territoriale, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce che, dalla stessa sentenza impugnata, erano evincibili gli elementi (modesta entità dell'imposta evasa, episodicità del fatto, comportamentocollaborativo) idonei a determinare una decisione, nel senso indicato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia sui motivi di gravame volti a censurare la natura meramente documentale degli accertamenti. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendolo manifestamente infondato alla luce, da un lato, della mancata devoluzione in appello della questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., e - d'altro lato - della genericità delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio di dover dare seguito - in linea con le richieste del Procuratore Generale - al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01. In senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 7, ord. n. 24920 del 19/05/2026, Ndao). Solo per completezza, si ritiene opportuno evidenziare che alle medesime conclusioni di inammissibilità si perverrebbe anche nella meno rigorosa prospettiva indicata da Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160 - 01: «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale». Infatti, la difesa si è limitata a richiamare l'entità dell'evasione posta in essere con la dichiarazione fraudolenta, ma ha totalmente evitato di confrontarsi con l'ulteriore condotta delittuosa di cui all'art. 10, in relazione alla quale i giudici di merito hanno - concordemente e tutt'altro che illogicamente - ritenuto inverosimile la versione difensiva, stando alla quale la documentazione contabile della ditta della HU sarebbe stata smarrita a seguito di un trasloco. 23. Anche la residua censura è inammissibile, perché del tutto generica. La difesa della HU ha lamentato la natura meramente documentale delle verifiche svolte, e la mancata confutazione delle argomentazioni difensive volte a conferire agli elementi di accusa "natura unicamente indiziaria e presuntiva" (cfr. pag. 5 del ricorso). Nessuna ulteriore indicazione specifica è stata offerta dalkricorrente a sostegno delle proprie censure. La difesa avrebbe ovviamente dovuto precisare gli aspetti dell'istruttoria ritenuti lacunosi, eventualmente richiamando elementi di segno opposto ingiustamente trascurati, così come avrebbe dovuto specificare le risultanze ritenute inattendibili perché meramente presuntive. Al contrario, il motivo di ricorso evita qualsiasi effettivo confronto critico con gli elementi fattuali valorizzati dalle sentenze di primo e secondo grado, con motivazioni da valutare congiuntamente secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - ben lungi dal limitarsi a richiamare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado - si è soffermata sugli elementi ritenuti dimostrativi della inesistenza oggettiva delle fatture: la sede di produzione in un immobile condotto in locazione anni prima, peraltro ad uso abitativo; l'inesistenza di contratti di fornitura di energia elettrica, circostanza incompatibile con la produzione di beni di valore ben superiore al milione di Euro; unico dipendente; impossibilità di rintracciare o di effettuare verifiche incrociate con i soggetti destinatari delle fatture). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q P.Q.MIl Consigli stensore Il PresidenteVittori [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria ??, 5 2926 Oggi, 3 [OSCURATO:PERSONA]' i ¦ I
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