CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 27792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto applicato a [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 15 febbraio 2020, nella misura di un anno mesi tre giorni sette di reclusione, oltre la multa, in riferimento alla pena complessiva determinata con cumulo della Procura generale del 2 settembre 2021, in ordine alle sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede del 22 febbraio 2020, irrevocabile il 10 maggio 2020 e del Tribunale di Napoli del 10 novembre 2005, irrevocabile il 16 gennaio 2006. 2. Ritenuto che la dedotta inosservanza dell'art. 1 della legge n. 241 del 2006, è genericamente dedotta, posto che la Corte d'assise d'appello, nel provvedimento censurato, evidenzia che la causa ostativa all'applicazione dell'indulto, avvenuta in data 15 febbraio 2020, non era conoscibile dal giudice dell'esecuzione, quanto alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 27 giugno 2017, irrevocabile in data 2 ottobre 2019. 2.1. Rilevato, infatti, che il difensore deduce soltanto genericamente la circostanza che risulterebbe dal certificato penale, senza indicare gli estremi degli atti del relativo fascicolo, la commissione di un reato con pena detentiva non inferiore a anni due, per delitto non colposo, nei cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, già alla data del provvedimento con il quale è stato concesso l'indulto (15 febbraio 2020), risultando già divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per reato che costituisce elemento ostativo alla concessione dell'indulto medesimo (in data 2 ottobre 2019). 2.2.Considerato, peraltro, che la conoscibilità da parte del giudice dell'esecuzione della causa ostativa, che la Corte d'assise d'appello nega sulla base della circostanza che la condanna per reato ostativo non era stata inserita nel provvedimento di cumulo, non è stata attinta da specifica critica. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensor