Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:447
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0677

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 maggio 2024 ( 1 ) Causa C‑677/22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe A. contro P.S.A. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 3 – Transazioni fra imprese – Articolo 3, paragrafo 5 – Obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi 60 giorni di calendario, “se non diversamente concordato espressamente nel contratto” – Contratti conclusi a seguito di una vendita all’asta o di una gara d’appalto – Clausola contrattuale che prevede un periodo di pagamento di 120 giorni di calendario predisposta unilateralmente da una delle parti»

I. Introduzione

1. La direttiva 2011/7/UE ( 2 ), il cui obiettivo è contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede, all’articolo 3, paragrafo 5, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi 60 giorni di calendario, se non diversamente «concordato espressamente» nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva.

2. Nell’ambito dei contratti stipulati tra imprese, si può ritenere che un periodo di pagamento superiore a 60 giorni di calendario dalla data di presentazione della fattura al debitore, stabilito unilateralmente da una delle parti, sia stato «concordato espressamente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 Tale è, in sostanza, la questione sollevata dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe A., una società a responsabilità limitata operante nel settore della produzione di apparecchiature minerarie (in prosieguo: la «A.» o la«ricorrente»), e la P.S.A., una società per azioni attiva nel settore dell’estrazione e della vendita di carbone (in prosieguo: la «P.» o la «convenuta»), in merito a una richiesta di pagamento di interessi di mora per fatture non saldate alla scadenza dalla P., relative ai contratti stipulati fra tali società e, più precisamente, alla validità di un termine di pagamento di 120 giorni previsto in una clausola contrattuale redatta preventivamente dalla P.

4. La presente causa invita la Corte a pronunciarsi, per la prima volta, sull’interpretazione della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7.

Per rispondere alla questione sollevata, occorrerà stabilire se, nell’ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la nozione di «concordato espressamente» ai sensi di tale disposizione comprenda l’accettazione di un periodo di pagamento derivante dall’utilizzo di documenti elaborati esclusivamente da una delle parti contraenti, quali modelli di contratti standardizzati o «contratti per adesione» che prevedono periodi di pagamento superiori a 60 giorni di calendario mediante condizioni generali.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

5. A termini dei considerando 12, 13 e 28 della direttiva 2011/7: «(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero.

È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento.

Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua. (13) Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario.

Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti.

Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore. (...) (28) La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore.

Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. (...)».

6. L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», enuncia quanto segue: «1.

Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (...)».

7. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; 2) “pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE [ ( 3 ) ] e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE [ ( 4 ) ] , indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto; 3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; 4) “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte; 5) “interessi di mora”: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7; 6) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali; (...)».

8. L’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, della medesima direttiva, intitolato «Transazioni fra imprese», dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (...)

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che: a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto; (...)

5. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7».

9. L’articolo 7 della direttiva 2011/7, intitolato «Clausole contrattuali e prassi inique», al paragrafo 1, è così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa (...) al tasso dell’interesse di mora (...) non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui: (...) c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5 (...)».

B. Diritto polacco 10.

L’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 ( 5 ), che ha trasposto la direttiva 2011/7 nel diritto polacco, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge dell’8 marzo 2013»), all’articolo 5, enuncia quanto segue: «Se le parti di una transazione commerciale, ad esclusione degli enti pubblici del settore medico (...), hanno previsto nel contratto un termine di pagamento superiore a 30 giorni, il creditore può chiedere gli interessi legali alla scadenza di un termine di 30 giorni, calcolati dalla data di esecuzione della sua prestazione e della presentazione al debitore di una fattura o di una nota che confermi la consegna di un bene o la prestazione di un servizio, fino alla data di pagamento, a condizione di non superare la data di esigibilità della prestazione pecuniaria».

11. L’articolo 7 della legge dell’8 marzo 2013 è così formulato: «1.

Nelle transazioni commerciali, fatta eccezione per le transazioni nell’ambito delle quali il debitore è un ente pubblico, il creditore ha diritto di ottenere, senza previa messa in mora, gli interessi legali relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali, a meno che le parti non abbiano convenuto interessi più elevati, per il periodo compreso tra la data di esigibilità della prestazione pecuniaria e la data del pagamento, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il creditore ha eseguito la sua prestazione; 2) il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto.

2. Il termine di pagamento stabilito nel contratto non può superare 60 giorni dalla data di presentazione al debitore della fattura o della nota che conferma la consegna del bene o la prestazione del servizio, a meno che le parti abbiano espressamente concordato diversamente nel contratto e purché tale determinazione non sia gravemente iniqua per il creditore.

3. Se il termine di pagamento stabilito nel contratto è superiore a 60 giorni dalla data di presentazione al debitore della fattura o della nota che conferma la consegna del bene o la prestazione del servizio e non ricorre la condizione di cui al paragrafo 2, il creditore che ha eseguito la sua prestazione ha diritto, alla scadenza del termine di 60 giorni, agli interessi di cui al paragrafo 1».

12. L’articolo 11b di tale legge enuncia quanto segue: «Per determinare l’importo degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali si applica il vigente tasso di riferimento della Banca nazionale di [OSCURATO:PERSONA]: 1) al 1 o gennaio – per gli interessi dovuti per il periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno; 2) al 1 o luglio – per gli interessi dovuti per il periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre».

III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

13. Il procedimento principale verte su una controversia tra la società A, una società a responsabilità limitata di diritto polacco che esercita un’attività economica, in particolare, nel settore della produzione di apparecchiature elettroniche minerarie, e la società P., una società per azioni di diritto polacco – una delle più grandi società minerarie d’Europa, la cui attività economica consiste, in particolare, nell’estrazione e nella vendita di carbone.

14. Nel corso del 2018 e del 2019 la P. ha concluso con la A. diversi contratti per la fornitura di apparecchiature minerarie (in prosieguo: i «contratti di cui trattasi»).

Alcuni di detti contratti sono stati conclusi in esito a un’asta (sotto forma di asta «spot») organizzata su un sito Internet gestito dalla P., sul quale erano pubblicate le informazioni relative al contratto in questione e alle modalità della sua esecuzione.

La partecipazione alle aste svoltesi in forma elettronica implicava quindi l’accettazione di tali modalità.

Altri contratti sono stati stipulati a seguito di una gara d’appalto, pubblica o meno, secondo le condizioni stabilite unilateralmente nel capitolato d’oneri preparato dalla P. Tale documento è stato redatto autonomamente da quest’ultima società senza che la A. abbia avuto alcuna influenza sul suo contenuto.

Per contestare tali condizioni, la A. aveva la possibilità di proporre un ricorso ( 6 ), cosa che essa non ha fatto nel caso di specie.

15. Sia nel caso dell’asta che in quello della gara d’appalto, il termine di pagamento è stato fissato dalla P. in 120 giorni dalla data in cui essa riceveva la fattura, senza possibilità per la controparte di modificare tale termine di pagamento.

I contratti di cui trattasi potevano essere conclusi solo previa accettazione da parte della A. delle condizioni definite dalla P., compresa quella relativa al termine di pagamento di 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della P. ( 7 ).

16. Le due parti hanno quindi stipulato una serie di contratti che sono stati eseguiti dalla A. e per i quali quest’ultima ha inviato fatture parziali alla P., la quale ha pagato 354 fatture emesse dalla A. entro un termine di 120‑122 giorni dalla data di ricevimento di dette fatture.

Successivamente, in considerazione del fatto che il pagamento era stato effettuato dopo la data di scadenza del termine di 120 giorni previsto dai contratti di cui trattasi, la A. ha inviato alla P. una nota contabile riassuntiva che includeva, oltre agli importi principali dei crediti, gli importi dovuti a titolo di interessi di mora e di risarcimento forfettario (nella fattispecie, EUR 40 per fattura).

17. Il 31 dicembre 2021, con ricorso dinanzi al Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, la A. ha proposto un’azione diretta ad ottenere il pagamento da parte della P. di 13702,99 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 2985), oltre agli interessi legali di mora dal deposito della domanda alla data di pagamento, nonché di PLN 4473,04 (circa EUR 975) a titolo di risarcimento delle spese di recupero dei crediti.

Per il periodo compreso tra il 31 o e il 60 o giorno dalla data di emissione della fattura, la ricorrente ha calcolato gli interessi di mora a un tasso ridotto conformemente all’articolo 5 della legge dell’8 marzo 2013.

Per il periodo compreso tra il 61 o giorno e la data di pagamento essa ha invece calcolato tali interessi a un tasso superiore conformemente all’articolo 7 di detta legge.

18. A sostegno della sua richiesta di interessi fondata sull’articolo 7 della legge in parola, la A. ha sostenuto di avere diritto a calcolare gli interessi in tal modo, giacché il termine di pagamento di 120 giorni non era stato negoziato dalle parti, bensì imposto unilateralmente dalla P. nel modello di contratto allegato al capitolato d’oneri pubblicato ( 8 ).

19. Il 26 gennaio 2022, il referendarz sądowy (cancelliere, [OSCURATO:PERSONA]) del giudice del rinvio ha emesso un’ingiunzione di pagamento che accoglieva integralmente la domanda della A.

20. La P. ha proposto un ricorso parziale avverso tale ingiunzione, contestando in particolare la parte degli interessi calcolata conformemente all’articolo 7 della legge dell’8 marzo 2013.

A sostegno del suo ricorso, essa ha negato che il termine di pagamento delle fatture dovesse essere di 60 giorni e ha sostenuto che le fatture erano state pagate alla scadenza, senza ritardo, sicché la ricorrente non aveva diritto ad alcun risarcimento a titolo di spese di recupero.

Infatti, secondo la P., la A. ha accettato il termine di pagamento di 120 giorni e anche le fatture emesse da quest’ultima menzionavano detto termine di pagamento.

Tenuto conto del fatto che la A. aveva preso conoscenza del capitolato d’oneri e aveva poi presentato essa stessa alla P., nell’ambito delle gare d’appalto, offerte in cui prevedeva un termine di pagamento di 120 giorni e che, dopo avere vinto la gara, ha stipulato vari contratti nei quali ha confermato tale termine e non ha contestato le relative determinazioni, si dovrebbe ritenere che le parti abbiano concordato un termine di pagamento prorogato.

La P. ha inoltre affermato di avere stipulato in qualità di venditore, tra il 2018 e il 2020, una serie di contratti di fornitura a condizioni finanziarie identiche, per cui non si potrebbe ritenere che il termine indicato sia pregiudizievole per il creditore, in quanto la ricorrente era certa di vendere i propri servizi, di ottenere un’entrata e di mantenere liquidità ( 9 ).

21. In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene necessario accertare se il termine di pagamento previsto nei contratti di cui trattasi, superiore a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al debitore, sia stato stabilito nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, della legge dell’8 marzo 2013, il quale traspone nell’ordinamento giuridico polacco l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7.

22. A tale proposito, detto giudice tende in particolare a ritenere che i contratti le cui clausole sono definite esclusivamente da una delle parti non soddisfino né la prima condizione prevista da quest’ultima disposizione, vale a dire la «determinazione espressa», nel contratto, di un periodo di pagamento superiore a 60 giorni ( 10 ), né la seconda condizione, secondo cui un periodo di pagamento stabilito nel contratto che superi 60 giorni non deve essere gravemente iniquo per il creditore ( 11 ).

23. In tale contesto, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva [2011/7] debba essere interpretato nel senso che la determinazione espressa da parte delle imprese di un termine di pagamento superiore a 60 giorni può riferirsi solo ai contratti le cui clausole non siano state predisposte unilateralmente da una delle parti».

24. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la P., i governi polacco e tedesco nonché la Commissione europea.

IV. Analisi A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

25. Prima di iniziare l’analisi dell’unica questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio, occorre pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

26. Infatti, nelle sue osservazioni scritte, il governo tedesco sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile per il motivo che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non è rilevante per l’esito del procedimento principale, in quanto la decisione del giudice del rinvio dipende anche da un’altra questione, che non forma oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sulla quale detto giudice non si è ancora pronunciato, vale a dire se il termine di pagamento stabilito nei contratti di cui trattasi, che supera il termine generale di 60 giorni, sia «gravemente iniquo per il creditore».

27. Al riguardo, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, ove le questioni poste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire.

Pertanto, il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione sollecitata del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica, o ancora qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte ( 12 ).

28. Orbene, nel caso di specie, la questione sollevata dal giudice del rinvio risponde chiaramente a un’esigenza oggettiva per dirimere concretamente la controversia di cui al procedimento principale.

Infatti, la risposta alla questione se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di una disciplina nazionale che limita la possibilità, per le parti contraenti, di concordare esplicitamente termini di pagamento superiori a 60 giorni ai soli casi di contratti le cui clausole non siano state predisposte da una delle parti è necessaria affinché il giudice del rinvio possa decidere la controversia oggetto del procedimento principale.

Il fatto che, ai fini della decisione che emetterà, tale giudice dovrà eventualmente risolvere altre questioni che non ha trattato nella decisione di rinvio non significa che la questione pregiudiziale non rimanga rilevante per l’esito del procedimento principale.

29. Pertanto, ritengo che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.

B. Nel merito

30. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che, in caso di conclusione di un contratto tra imprese, l’accettazione di un termine di pagamento derivante dall’utilizzo di documenti elaborati unilateralmente dal debitore possa essere assimilata a una «determinazione espressa», oppure se si debba intendere detta disposizione nel senso che tale nozione riguarda solo i contratti negoziati individualmente dalle parti, in quanto un termine di pagamento superiore a 60 giorni può essere concordato solo in contratti di questo tipo.

1. Sulle disposizioni applicabili nel caso di specie

31. L’analisi giuridica della questione pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio impone, a mio avviso, di formulare preliminarmente alcune osservazioni riguardo alla determinazione delle disposizioni della direttiva 2011/7 applicabili nel caso di specie.

32. A questo proposito, è importante ricordare, da un lato, che la direttiva 2011/7 si applica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale» e, dall’altro, che tale nozione è definita, in modo ampio, all’articolo 2, punto 1, di detta direttiva come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo».

Pertanto, quest’ultima disposizione stabilisce due condizioni affinché una transazione possa essere qualificata come «transazione commerciale».

Essa deve, in primo luogo, essere effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, deve condurre alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo ( 13 ).

33. Nel caso di specie, è pacifico che la seconda condizione sia soddisfatta.

Infatti, la A. ha incontestabilmente fornito merci alla P. (vale a dire «apparecchiature di automazione e di controllo dei macchinari utilizzati dalla P. per assicurare la continuità del funzionamento dell’impianto minerario e la continuità del funzionamento dei macchinari») in cambio di un determinato corrispettivo.

34. Per quanto riguarda invece la prima condizione, non si può escludere a priori che alcuni dei contratti di cui trattasi, in particolare quelli conclusi a seguito di gare d’appalto pubbliche, siano qualificati come transazioni tra un’«impresa» (ossia la A.) e una «pubblica amministrazione» (ossia la P.).

Infatti, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, da un lato, l’Erario polacco sarebbe l’unico azionista della P. e, dall’altro, l’attività economica della P. sarebbe l’estrazione mineraria, attività che potrebbe essere assimilata all’attività consistente nella «prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi» ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 2014/25/UE ( 14 ).

35. Orbene, tale qualificazione giuridica di dette transazioni è determinante per quanto riguarda le disposizioni applicabili della direttiva 2011/7, in quanto le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni non sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 3 della menzionata direttiva (intitolato «Transazioni fra imprese»), bensì a quelle di cui all’articolo 4 della stessa (intitolato «Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni»), il quale prevede condizioni più rigorose sia per il rispetto dei termini di pagamento ( 15 ) sia per la possibilità di stabilire espressamente per contratto termini di pagamento più lunghi ( 16 ), questione centrale nel caso di specie.

36. In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte ha trasmesso al giudice del rinvio una richiesta di informazioni affinché esso chiarisse lo status giuridico della P.

37. Nella sua risposta pervenuta alla Corte il 4 ottobre 2023, il giudice del rinvio ha confermato, sulla base degli elementi di prova dei quali dispone, che la P. deve essere considerata un’«impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 e non una «pubblica amministrazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della stessa.

A suo avviso, sebbene l’Erario polacco sia l’unico azionista della P., tale impresa sarebbe stata costituita principalmente per sfruttare i suoi giacimenti minerari e non per soddisfare esigenze di interesse generale che non siano di natura industriale o commerciale.

38. Tenuto conto delle precisazioni fornite dal giudice del rinvio, le cui valutazioni di fatto relative a una qualificazione giuridica non possono, in ogni caso, essere rimesse in questione dalla Corte ( 17 ), propongo di escludere un’eventuale riformulazione della questione pregiudiziale per inglobarvi anche l’articolo 4 della direttiva 2011/7 e di procedere quindi all’analisi della questione pregiudiziale quale formulata da detto giudice.

2. Sulla questione pregiudiziale

39. In via preliminare, si deve constatare che l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 non contiene una definizione o precisazioni relative alla nozione di «diversamente concordato espressamente nel contratto», né rinvia al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinarne il significato e la portata.

In tali circostanze, la suddetta nozione deve essere oggetto, in tutta l’Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, alla luce delle esigenze dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in relazione al principio di uguaglianza.

Una simile interpretazione deve essere ricercata tenendo conto, allo stesso tempo, del tenore letterale della menzionata disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e delle finalità da essa perseguite, nonché, se del caso, della sua genesi ( 18 ). a) Sull’interpretazione testuale

40. Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, come rilevato dal giudice del rinvio ( 19 ), tale disposizione subordina la validità di un periodo di pagamento concordato superiore a 60 giorni di calendario a due condizioni cumulative, vale a dire una condizione formale (detto periodo deve essere «concordato espressamente nel contratto») e una condizione sostanziale (esso non deve «[essere] gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7»).

41. Dal testo della menzionata disposizione risulta che essa non disciplina direttamente la questione se una «determinazione espressa» possa figurare in contratti il cui contenuto sia stato elaborato unilateralmente da una delle parti.

Infatti, la condizione formale relativa alla «determinazione espressa» (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7), o al fatto di essere «concorda[to] espressamente» (ai sensi del considerando 13 di tale direttiva) ( 20 ), fa riferimento non già al modo in cui il contratto è stato concordato ( 21 ), bensì, al contrario, al requisito secondo cui da detto contratto deve risultare «espressamente» la determinazione riguardante il periodo di pagamento, vale a dire in maniera sufficientemente chiara e non equivoca per garantire che le parti ne siano pienamente consapevoli senza dover dedurre l’eventuale estensione del periodo di pagamento da altre clausole contrattuali o dal comportamento effettivo delle parti contraenti ( 22 ).

42. A fortiori , e contrariamente all’analisi del giudice del rinvio, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 non è possibile dedurre che sussiste una «determinazione espressa» solo se detta determinazione è stata oggetto di una trattativa individuale.

Infatti, la formulazione di tale articolo osta a un’interpretazione siffatta, in quanto, utilizzando l’espressione «concordato espressamente», il legislatore dell’Unione non precisa quale parte contraente abbia inserito la clausola relativa al periodo di pagamento e non opera alcuna distinzione a seconda che la clausola sia stata o meno oggetto di una trattativa individuale.

Del pari, esso non opera alcuna distinzione tra «accordo individuale» e «contratto per adesione».

Come giustamente sottolineato dal governo tedesco, se avesse voluto stabilire una distinzione siffatta per tenere conto della circostanza che una clausola è stata oggetto di una trattativa individuale, il legislatore dell’Unione avrebbe optato per una formulazione diversa che prevedesse l’obbligo di una simile trattativa ( 23 ).

43. Dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 risulta quindi che, nei loro rapporti contrattuali, le parti possono estendere il termine legale di 60 giorni, purché il contenuto della clausola che prevede un’estensione siffatta sia sufficientemente chiaro e non equivoco per la parte contraente considerata più debole.

44. Tale conclusione non può, a mio avviso, essere rimessa in discussione dall’argomento dedotto in particolare dalla Commissione secondo cui, in sostanza, i termini «concordato espressamente» (utilizzati all’articolo 3, paragrafo 5, della menzionata direttiva) o «concordare espressamente» (menzionati al considerando 13 di detta direttiva) si riferiscono necessariamente a una partecipazione attiva del creditore durante la conclusione del contratto, in modo da esercitare un’effettiva influenza sul suo contenuto.

Il fatto che le parti contraenti dovrebbero comunque poter «concordare espressamente» periodi di pagamento superiori a 60 giorni non può essere interpretato come un requisito consistente nella partecipazione attiva di tutte le parti contraenti all’elaborazione della clausola.

Infatti, la circostanza che i termini di un contratto siano elaborati esclusivamente da una delle parti non può, salvo in caso di abuso ( 24 ), essere assimilata all’assenza di accordo, o ad un accordo non valido, tra le parti.

Sostenere il contrario porterebbe alla conclusione paradossale secondo cui esisterebbe la presunzione che i contratti standardizzati, come i contratti per adesione, non possano riflettere la volontà comune delle parti, a meno che ogni clausola ivi contenuta sia stata oggetto di una trattativa individualizzata ( 25 ). b) Sull’interpretazione contestuale

45. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si colloca tale disposizione, mi sembra che l’interpretazione contestuale corrobori l’interpretazione testuale sviluppata in precedenza.

46. Infatti, come si è indicato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, oltre alla condizione formale relativa all’inclusione di una «determinazione espressa», la condizione sostanziale richiede che tale clausola non «sia gravemente iniqu[a] per il creditore ai sensi dell’articolo 7 [della direttiva 2011/7]».

Orbene, quest’ultima disposizione, la quale contiene gli elementi che devono essere presi in considerazione per stabilire, in particolare, se una clausola contrattuale sia gravemente iniqua per il creditore, non può essere interpretata nel senso che è limitata alle clausole che sono state oggetto di una «trattativa individuale».

Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/7 indica che, per determinare se una clausola sia iniqua, «si tiene conto di tutte le circostanze del caso», tra cui «se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale [e in particolare] al periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, (...) [di tale direttiva]».

Ne consegue che la circostanza che una clausola relativa al termine di pagamento sia stata stabilita da una delle parti contraenti può costituire uno degli elementi del caso di specie che saranno presi in considerazione.

Infatti, il divieto di grave iniquità per il creditore garantisce in tal modo una tutela globale di quest’ultimo, a prescindere dalla circostanza che i termini di pagamento siano stati oggetto di una trattativa individuale oppure siano stati definiti da una delle parti.

Pertanto, risulta coerente che entrambi i tipi di clausole possano essere considerati «determinazioni espresse». c) Sull’interpretazione teleologica

47. Per quanto attiene, in terzo luogo, alla finalità perseguita dalla direttiva 2011/7, mi sembra che essa corrobori del pari tale interpretazione.

48. L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, come risulta dal considerando 12 della stessa, si inscrive nell’obiettivo più generale di segnare «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi (...).

Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento (...)» ( 26 ).

Pertanto, conformemente al considerando 13 di detta direttiva, la disposizione summenzionata mira ad attuare la volontà del legislatore di «limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di [60] giorni di calendario».

Tuttavia, il legislatore dell’Unione ammette che «ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti.

Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a [60] giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore».

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 codifica quindi la disciplina voluta dal legislatore dell’Unione per quanto riguarda la possibilità di consentire una simile proroga contrattuale del termine legale di 60 giorni ( 27 ).

49. Ritengo che tale obiettivo non possa essere compromesso dal fatto che esclusivamente una delle parti contraenti predisponga la clausola che prevede un termine di pagamento superiore a 60 giorni, ad esempio, utilizzando condizioni generali prestabilite.

La scelta di questo tipo di clausola non esime le parti contraenti dal rispetto di tutte le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7.

Un termine di pagamento esclusivamente stabilito da una delle parti contraenti e che superi il limite di 60 giorni deve anch’esso risultare «espressamente» – vale a dire in modo sufficientemente chiaro – dai documenti contrattuali e non deve essere gravemente iniquo per il creditore.

Su questo punto, richiamo l’attenzione sul fatto che i meccanismi sanzionatori di cui all’articolo 7 di detta direttiva, con i quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri constatano che le clausole contrattuali abusive sono inapplicabili, o danno luogo a un’azione risarcitoria, si applicano anche in tali situazioni.

50. Pertanto, il requisito della «determinazione espressa» è inteso a consentire alla parte considerata più debole tra i contraenti (in linea di principio, il creditore) di stabilire in modo sufficientemente chiaro, ossia prima della conclusione del contratto, se essa accetti una determinazione eventualmente idonea a ledere i suoi interessi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7.

Tale cosiddetta parte «debole» necessita di questa tutela, indipendentemente dalla questione se la clausola pregiudizievole nei suoi confronti figuri in un contratto che è stato oggetto di una trattativa individuale oppure in condizioni contrattuali redatte preventivamente.

51. Infine, tale constatazione non può essere inficiata dall’argomento sollevato, in particolare, dal giudice del rinvio, secondo cui detta disposizione mira a tutelare il creditore contro termini di pagamento eccessivi.

Infatti, la tutela del creditore non giustifica l’automatica dichiarazione di illiceità dei termini di pagamento concordati che sono stati stabiliti esclusivamente dal debitore.

Un’interpretazione siffatta andrebbe oltre l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2011/7.

Infatti l’articolo 7, paragrafo 1, della menzionata direttiva non prevede che i termini di pagamento superiori a 60 giorni stabiliti unicamente da una delle parti contraenti siano di per sé «gravemente iniqu[i]», ma indica invece gli elementi che devono essere presi in considerazione, elencando i principali criteri di valutazione ( 28 ).

Pertanto, non si può escludere a priori che un termine di pagamento superiore a 60 giorni, fissato da una delle parti contraenti, soddisfi del pari i criteri di una deroga ammessa.

52. Analogamente, se la logica in cui si inscrive l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 è quella di limitare il ricorso a periodi di pagamento superiori a 60 giorni alle situazioni eccezionali nelle quali le imprese «richiedono periodi di pagamento più lunghi», ciò non significa che ammettere la possibilità, per un’impresa, di imporre unilateralmente una clausola di estensione del periodo di pagamento riveli, di per sé, l’assenza di siffatte esigenze «di periodi pagamento più lunghi».

In ogni caso, qualora un creditore ritenga che una simile esigenza non sussista o non sia giustificata, egli dovrebbe poter contestare la validità della clausola in questione facendo valere che, ad esempio, a causa della sua durata eccessiva o del fatto che essa non è giustificata, detta clausola non soddisfa la seconda condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 5, della menzionata direttiva, in quanto è «gravemente iniqu[a]» nei suoi confronti.

Infatti, è tale seconda condizione sostanziale, a mio avviso, quella rilevante e che garantisce il ricorso a periodi di pagamento più lunghi solo quando periodi siffatti siano giustificati, segnatamente in caso di «determinazione espressa» imposta ad imprese economicamente più deboli, come le PMI ( 29 ).

Inoltre, l’articolo 7, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che esistano «mezzi efficaci ed idonei» per impedire il ricorso a clausole gravemente inique.

Pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, ritengo che non vi sia un reale rischio di «aumento brutale» dell’utilizzo di formulari che impongono periodi di pagamento superiori a 60 giorni per il solo fatto di ammettere che una clausola contrattuale stabilita unilateralmente da una delle parti possa soddisfare il criterio della «determinazione espressa» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva ( 30 ). d) Sulla genesi della direttiva 2011/7

53. Per quanto riguarda, in quarto e ultimo luogo, la genesi della direttiva 2011/7, si deve rilevare che essa conduce alla stessa conclusione.

Infatti, la proposta iniziale della Commissione non prevedeva requisiti particolari relativamente alle clausole contrattuali concernenti periodi di pagamento superiori a determinate soglie, ma solo una condizione di carattere generale secondo cui il periodo di pagamento concordato non deve essere gravemente iniquo per il creditore ( 31 ).

Analogamente, sebbene il Parlamento europeo abbia chiesto una modifica nel senso che la determinazione di periodi superiori a 60 giorni doveva essere subordinata a talune condizioni, non risulta che tale istituzione abbia inteso vietare che siano fissati periodi superiori a 60 giorni in clausole standardizzate, redatte preventivamente ( 32 ).

54. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che la «determinazione espressa» di un termine di pagamento superiore a 60 giorni di calendario è valida nei contratti tra imprese le cui clausole siano state predisposte esclusivamente da una delle parti, purché tale determinazione risulti in modo sufficientemente chiaro e non equivoco da detti contratti, in modo da garantire che le parti ne abbiano avuto piena conoscenza, non potendo un’eventuale estensione del termine di pagamento essere semplicemente dedotta dall’interpretazione delle altre clausole contrattuali o dall’effettivo comportamento delle parti.

V. Conclusione

55. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: la «determinazione espressa» di un termine di pagamento superiore a 60 giorni di calendario è valida nei contratti tra imprese le cui clausole siano state predisposte esclusivamente da una delle parti, purché tale determinazione risulti in modo sufficientemente chiaro e non equivoco da detti contratti, in modo da garantire che le parti ne abbiano avuto piena conoscenza, non potendo un’eventuale estensione del termine di pagamento essere semplicemente dedotta dall’interpretazione delle altre clausole contrattuali o dall’effettivo comportamento delle parti. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( GU 2004, L 134, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU 2004, L 134, pag. 114 ). ( 5 ) Dz.

U. del 2013, posizione

403. ( 6 ) Come risulta dalla decisione di rinvio, nell’ambito della gara d’appalto, il modo in cui la A. poteva intervenire sulle condizioni essenziali dei contratti di cui trattasi consisteva nel proporre un ricorso presso il presidente della [OSCURATO:PERSONA] Odwoławcza (Commissione nazionale di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]), le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi al Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, [OSCURATO:PERSONA]). ( 7 ) Secondo il giudice del rinvio, la P. sostiene che da altri contratti conclusi tra le parti, che non formano oggetto del presente procedimento, ma dei quali è stato prodotto un riepilogo nell’ambito del procedimento nazionale, risulterebbe che il termine di pagamento per ciascuno di tali contratti era parimenti di 120 giorni. ( 8 ) Secondo la A., detto termine non sarebbe mai stato negoziato bensì stabilito unilateralmente dalla P. in ragione della posizione dominante che essa occupa su tale mercato.

Infatti, per partecipare a una procedura di aggiudicazione di appalto organizzata dalla P., sarebbe stato necessario garantire la consegna alle condizioni da essa specificati e non negoziabili.

Secondo la ricorrente, nonostante i numerosi tentativi effettuati nel corso degli anni per modificare, mediante domande sul capitolato d’oneri, le clausole contrattuali relative al termine di pagamento, dette clausole non sono state modificate in modo da ridurre a 60 giorni il termine in parola. ( 9 ) Inoltre, la P. ha sostenuto di avere il diritto di determinare le condizioni del contratto in base alle proprie capacità finanziarie, peculiari sul mercato, che sarebbero pienamente adeguate alla situazione delle imprese che svolgevano l’attività di estrazione del carbone in [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha anche affermato che il termine di pagamento di 120 giorni costituisce un termine lungo, ma la controparte è venuta a conoscenza di tali informazioni con sufficiente anticipo, ossia nella fase del bando di gara, il che le avrebbe consentito di calcolare la propria offerta di conseguenza. ( 10 ) Infatti, il giudice del rinvio ricorda che, nel contesto delle transazioni commerciali, i contratti vengono spesso conclusi accettando condizioni elaborate preventivamente da una delle parti.

Nell’ambito di tali contratti, un numero considerevole di clausole, vale a dire quelle che non sono preparate o negoziate congiuntamente, non possono essere modificate.

Le determinazioni si configurano quindi come una forma di accettazione del contratto così come presentato dalla controparte.

Pertanto, a suo avviso, l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che la «determinazione espressa», da parte delle imprese, di un periodo di pagamento superiore a 60 giorni non si applica a questo tipo di contratti le cui clausole sono state formulate esclusivamente da una delle parti contraenti.

Tale interpretazione sarebbe corroborata dall’obiettivo di detta direttiva, la quale è volta a contrastare i ritardi nei pagamenti nel mercato interno e a migliorare la liquidità e la competitività delle imprese.

Infatti, di regola, il termine di pagamento non dovrebbe superare, per le imprese private, 60 giorni.

Non si tratterebbe però di un termine rigido, in quanto, conformemente al considerando 13 della direttiva 2011/7, detto termine può essere prorogato se ciò è giustificato dalle circostanze e a condizione che il medesimo sia espressamente concordato tra le imprese.

Pertanto, sia il legislatore dell’Unione che il legislatore nazionale utilizzerebbero il concetto di «determinazione espressa» nel senso di «qualificata».

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, una proroga del termine deve costituire un’eccezione e il creditore deve almeno conoscere le ragioni per cui la controparte intende avvalersi di tale eccezione.

Inoltre, conoscendo tali ragioni, esso dovrebbe poter valutare se il termine proposto dalla controparte, anche se fondatamente esteso oltre i 60 giorni, sia eccessivamente lungo ed eventualmente far valere propri argomenti che giustifichino l’accettazione di tale proroga con modalità diverse.

Per contro, ciò non avverrebbe nel caso di contratti stipulati tramite gara d’appalto o sotto forma di asta nonché nei casi di altri contratti per adesione.

In questi casi, le parti potrebbero accettare i termini del futuro contratto stabiliti da una delle parti oppure non concludere il contratto.

Solo nel caso di una gara d’appalto pubblica esisterebbe la possibilità di contestare alcune condizioni, ma non si tratterebbe di una determinazione delle parti, bensì di una decisione autoritativa di un soggetto estraneo al contratto stesso. ( 11 ) Secondo il giudice del rinvio, tale condizione fa riferimento alla persona del creditore e all’assenza di un grave pregiudizio per il medesimo.

Orbene, nella fase della conclusione del contratto e della determinazione della durata del termine di pagamento, oltre agli elementi oggettivi elencati nell’articolo 7 della direttiva 2011/7, si dovrebbe tenere conto anche della situazione del creditore.

Sarebbe questo infatti il momento opportuno per valutare la situazione e l’impatto effettivo di una proroga del termine sull’eventuale grave pregiudizio per il creditore.

Ciò sarebbe possibile solo quando sia nota la persona del creditore.

Infatti, secondo tale giudice, non si può escludere che relativamente a un determinato creditore una proroga considerevole del termine permetta di stabilire che si tratti di un’«iniquità grave e qualificata», mentre nel caso di un altro creditore si tratterebbe di un’«iniquità semplice».

A suo avviso, si deve rilevare che il legislatore dell’Unione tratta diversamente la situazione in cui una transazione commerciale viene conclusa tra un’impresa e autorità pubbliche, indicando che un termine più lungo di 30 giorni debba parimenti essere il risultato di una determinazione espressa, ma è sufficiente che sia oggettivamente giustificato dalla natura specifica o da elementi particolari del contratto e non dalla situazione del creditore.

Allo stesso tempo, è stato precisato che, in ogni caso, il termine non può superare 60 giorni.

Infine, detto giudice precisa che l’interpretazione esposta consente anche di realizzare meglio gli obiettivi della direttiva 2011/7.

Infatti, sebbene si riduca il rischio che le imprese applichino unilateralmente e ingiustificatamente termini di pagamento più lunghi nei confronti delle loro controparti contrattuali al fine di finanziare proprie attività correnti, non è raro che ciò abbia un impatto negativo sulla liquidità e sulla competitività delle loro controparti. ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑66/22 , EU:C:2023:1016 , punti 33 e 34 ). ( 13 )

V. sentenza del 1o dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici) ( C‑419/21 , EU:C:2022:948 , punti 20 e 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( GU 2014, L 94, pag. 243 ). ( 15 )

V. sentenza del 28 gennaio 2020, Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) ( C‑122/18 , EU:C:2020:41 , punto 43 ). ( 16 )

V. articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7, il quale, a differenza dell’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva, prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto «non superi comunque sessanta giorni di calendario» (il corsivo è mio).

Pertanto, tale disposizione osta, in ogni caso, a che la P., qualora possa essere qualificata come «pubblica amministrazione», introduca una clausola che preveda un periodo di pagamento di 120 giorni.

V., a tal riguardo, mie conclusioni nella causa BFF [OSCURATO:PERSONA] ( C‑585/20 , EU:C:2022:329 , paragrafi da 36 a 54 ). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual ( C‑411/21 , EU:C:2022:836 , punti 16 e 17 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) ( C‑199/19 , EU:C:2020:548 , punto 27 ), e del 18 novembre 2020, Techbau ( C‑299/19 , EU:C:2020:937 , punto 38 ). ( 19 )

V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. ( 20 ) Rilevo che, nella versione in lingua francese dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, il verbo utilizzato, ossia «stipuler» – che, per definizione, si limita in modo neutro ad «enunciare una clausola, una condizione in un contratto» (v. la definizione contenuta nel vocabolario «Larousse», disponibile al seguente indirizzo: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stipuler/74741) – non corrisponde al verbo «convenir», utilizzato nel considerando 13 di tale direttiva, nel senso di «mettersi d’accordo su qualcosa» (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/convenir/18968).

Per contro, nella maggior parte delle altre versioni linguistiche, vi è concordanza tra il verbo utilizzato nel considerando 13 e quello utilizzato nell’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva (v., rispettivamente, le versioni in lingua inglese «possible for the parties to expressly agree » / «unless otherwise expressly agreed in the contract», tedesca «die Vertragsparteien sollten daher (...) ausdrücklich vereinbaren können» / «es sei denn im Vertrag wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart », italiana «la possibilità per le parti di concordare espressamente» / «se non diversamente concordato espressamente nel contratto», spagnola «la posibilidad de acordar expresamente» / «salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato», e greca «δυνατότητα των μερών να συμφωνούν ρητά» / «εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης» (il corsivo è mio).

Orbene, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione della sistematica generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) ( C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punto 88 e giurisprudenza citata)]. ( 21 ) O riguardo al modo in cui la clausola concordata è stata stipulata e senza precisare, in particolare, se essa possa figurare in condizioni contrattuali redatte preventivamente.

Tengo a rilevare che, al pari della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2000, L 200, pag. 35 ), la direttiva 2011/7 non è stata concepita per «incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti» (v. considerando 19 della direttiva 2000/35 e considerando 28 della direttiva 2011/7). ( 22 ) Come rilevato dal governo tedesco, tale interpretazione è corroborata dall’impiego di detta nozione in altri atti giuridici dell’Unione europea.

Ad esempio, l’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 13, paragrafo 1, nonché l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), ii), e l’articolo 22 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2011, L 304, pag. 64 ), subordinano talune deroghe al regime generale di detta direttiva al consenso espresso del consumatore .

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ( GU 2019, L 136, pag. 1 ), il rimborso deve essere effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare, salvo che il consumatore consenta espressamente all’uso di un altro mezzo .

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, talune informazioni fornite prima della conclusione del contratto formano parte integrante del contratto a distanza, salvo che le parti decidano diversamente con « accordo espresso » (il corsivo è mio).

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/770 è formulato in termini analoghi per quanto riguarda un «ulteriore termine espressamente concordato dalle parti».

Inoltre, quando intende imporre requisiti più rigorosi riguardo ad una clausola ed escludere una determinazione in condizioni generali, di solito il legislatore dell’Unione esprime tale volontà, come dimostra, ad esempio, l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2019/770.

Detta disposizione prevede che il consumatore deve avere accettato non solo espressamente ma anche separatamente che un prodotto digitale si discosti da taluni requisiti oggettivi («espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto»).

Il termine «separatamente» implica che il consumatore accetta lo scostamento «separatamente da altre dichiarazioni o altri accordi», il che esclude la possibilità di prevedere un simile scostamento in molte condizioni generali redatte preventivamente (v. considerando 49 della direttiva 2019/770). ( 23 ) A titolo d’esempio, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), definisce la situazione nella quale una clausola contrattuale « che non è stata oggetto di negoziato individuale » si considera abusiva (il corsivo è mio).

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. ( 24 )

V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni. ( 25 ) Inoltre, si deve rilevare che l’unica presunzione contenuta nella direttiva 2011/7 è quella che figura nell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, secondo la quale «si presume che una clausola contrattuale (...) che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6 sia gravemente iniqua». ( 26 )

V. altresì, a tale proposito, mie conclusioni nella causa BFF [OSCURATO:PERSONA] ( C‑585/20 , EU:C:2022:329 , paragrafo 48 ). ( 27 ) Una proroga convenzionale del termine legale sarebbe giustificata anche qualora la procedura di verifica della conformità delle merci o dei servizi alle esigenze contrattuali sia obiettivamente più cronofaga. ( 28 ) Così, dagli elementi menzionati da detto articolo risulta che occorre tenere conto non solo dell’entità del pregiudizio subito dal creditore, ma anche di altri elementi, tra cui la questione se il termine si discosti dalla «corretta prassi commerciale» [articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7], la natura del prodotto o del servizio oggetto del contratto [articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva] e la questione se il debitore abbia qualche motivo oggettivo, vale a dire un interesse legittimo, per beneficiare di un periodo superiore a 60 giorni [articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva; v., a tal riguardo, l’esempio menzionato nel considerando 13 della medesima direttiva]. ( 29 ) V., in tal senso, articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/7. ( 30 ) A tal proposito tengo a segnalare che, nel contesto dell’attuale revisione della direttiva 2011/7, e in particolare della proposta di regolamento della Commissione del 12 settembre 2023 [COM(2023) 533 final], quest’ultima constata che «la causa profonda dei ritardi di pagamento risiede nelle asimmetrie nel potere contrattuale tra un cliente di grandi dimensioni (debitore) e un fornitore più piccolo (creditore)» e che «ciò comporta spesso che i fornitori debbano accettare condizioni e termini di pagamento iniqui».

È quindi proprio per evitare questo tipo di abusi che «le misure a lungo termine raccomandate prevedono la limitazione dei termini di pagamento contrattuali a un massimo di 30 giorni per i pagamenti che un’impresa di grandi dimensioni deve effettuare a favore di una PMI».

Infatti, il nuovo articolo 3 della proposta di regolamento della Commissione «è più restrittivo rispetto agli articoli 3 e 4 dell’attuale direttiva, in quanto limita il periodo di pagamento e la durata della procedura di accettazione o di verifica a un massimo di 30 giorni ed elimina qualsiasi riferimento al concetto di prassi e clausole gravemente inique». ( 31 )

V. articolo 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa ([OSCURATO:PERSONA]) [COM(2009) 126 definitivo], che ha sostituito e adeguato l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2000/35.

Su tale punto v. anche considerando 18 della direttiva 2000/35, il quale si limitava a riconoscere «l’esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d’interesse più elevato». ( 32 )

V. relazione del Parlamento europeo del 4 maggio 2010 (A7‑0136/2010) su tale proposta, in particolare gli emendamenti 3 e

24. Infatti, la modifica proposta prevedeva che il superamento del limite massimo di 60 giorni fosse consentito a condizione che le parti lo avessero concordato in modo specifico («specifically agree[d]») e che tale superamento non arrecasse danni ingiustificati ad alcuna delle parti («does not lead to unjustified damages»).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0677 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 maggio 2024 ( 1 ) Causa C‑677/22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe A. contro P.S.A. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 3 – Transazioni fra imprese – Articolo 3, paragrafo 5 – Obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi 60 giorni di calendario, “se non diversamente concordato espressamente nel contratto” – Contratti conclusi a seguito di una vendita all’asta o di una gara d’appalto – Clausola contrattuale che prevede un periodo di pagamento di 120 giorni di calendario predisposta unilateralmente da una delle parti» I. Introduzione 1. La direttiva 2011/7/UE ( 2 ), il cui obiettivo è contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede, all’articolo 3, paragrafo 5, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi 60 giorni di calendario, se non diversamente «concordato espressamente» nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva. 2. Nell’ambito dei contratti stipulati tra imprese, si può ritenere che un periodo di pagamento superiore a 60 giorni di calendario dalla data di presentazione della fattura al debitore, stabilito unilateralmente da una delle parti, sia stato «concordato espressamente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 Tale è, in sostanza, la questione sollevata dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 3. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe A., una società a responsabilità limitata operante nel settore della produzione di apparecchiature minerarie (in prosieguo: la «A.» o la«ricorrente»), e la P.S.A., una società per azioni attiva nel settore dell’estrazione e della vendita di carbone (in prosieguo: la «P.» o la «convenuta»), in merito a una richiesta di pagamento di interessi di mora per fatture non saldate alla scadenza dalla P., relative ai contratti stipulati fra tali società e, più precisamente, alla validità di un termine di pagamento di 120 giorni previsto in una clausola contrattuale redatta preventivamente dalla P. 4. La presente causa invita la Corte a pronunciarsi, per la prima volta, sull’interpretazione della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7. Per rispondere alla questione sollevata, occorrerà stabilire se, nell’ambito della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la nozione di «concordato espressamente» ai sensi di tale disposizione comprenda l’accettazione di un periodo di pagamento derivante dall’utilizzo di documenti elaborati esclusivamente da una delle parti contraenti, quali modelli di contratti standardizzati o «contratti per adesione» che prevedono periodi di pagamento superiori a 60 giorni di calendario mediante condizioni generali. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 5. A termini dei considerando 12, 13 e 28 della direttiva 2011/7: «(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua. (13) Di conseguenza, si dovrebbe provvedere a limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di sessanta giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a sessanta giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore. (...) (28) La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l’obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere che si configuri un siffatto abuso. (...)». 6. L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito d’applicazione», enuncia quanto segue: «1.   Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)]. 2.   La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (...)». 7. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; 2) “pubblica amministrazione”: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE [ ( 3 ) ] e all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE [ ( 4 ) ] , indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto; 3) “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona; 4) “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte; 5) “interessi di mora”: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7; 6) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali; (...)». 8. L’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, della medesima direttiva, intitolato «Transazioni fra imprese», dispone quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (...) 3.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che: a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto; (...) 5.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7». 9. L’articolo 7 della direttiva 2011/7, intitolato «Clausole contrattuali e prassi inique», al paragrafo 1, è così formulato: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa (...) al tasso dell’interesse di mora (...) non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui: (...) c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5 (...)». B. Diritto polacco 10. L’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 ( 5 ), che ha trasposto la direttiva 2011/7 nel diritto polacco, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge dell’8 marzo 2013»), all’articolo 5, enuncia quanto segue: «Se le parti di una transazione commerciale, ad esclusione degli enti pubblici del settore medico (...), hanno previsto nel contratto un termine di pagamento superiore a 30 giorni, il creditore può chiedere gli interessi legali alla scadenza di un termine di 30 giorni, calcolati dalla data di esecuzione della sua prestazione e della presentazione al debitore di una fattura o di una nota che confermi la consegna di un bene o la prestazione di un servizio, fino alla data di pagamento, a condizione di non superare la data di esigibilità della prestazione pecuniaria». 11. L’articolo 7 della legge dell’8 marzo 2013 è così formulato: «1.   Nelle transazioni commerciali, fatta eccezione per le transazioni nell’ambito delle quali il debitore è un ente pubblico, il creditore ha diritto di ottenere, senza previa messa in mora, gli interessi legali relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali, a meno che le parti non abbiano convenuto interessi più elevati, per il periodo compreso tra la data di esigibilità della prestazione pecuniaria e la data del pagamento, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il creditore ha eseguito la sua prestazione; 2) il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto. 2.   Il termine di pagamento stabilito nel contratto non può superare 60 giorni dalla data di presentazione al debitore della fattura o della nota che conferma la consegna del bene o la prestazione del servizio, a meno che le parti abbiano espressamente concordato diversamente nel contratto e purché tale determinazione non sia gravemente iniqua per il creditore. 3.   Se il termine di pagamento stabilito nel contratto è superiore a 60 giorni dalla data di presentazione al debitore della fattura o della nota che conferma la consegna del bene o la prestazione del servizio e non ricorre la condizione di cui al paragrafo 2, il creditore che ha eseguito la sua prestazione ha diritto, alla scadenza del termine di 60 giorni, agli interessi di cui al paragrafo 1». 12. L’articolo 11b di tale legge enuncia quanto segue: «Per determinare l’importo degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali si applica il vigente tasso di riferimento della Banca nazionale di [OSCURATO:PERSONA]: 1) al 1 o gennaio – per gli interessi dovuti per il periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno; 2) al 1 o luglio – per gli interessi dovuti per il periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre». III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 13. Il procedimento principale verte su una controversia tra la società A, una società a responsabilità limitata di diritto polacco che esercita un’attività economica, in particolare, nel settore della produzione di apparecchiature elettroniche minerarie, e la società P., una società per azioni di diritto polacco – una delle più grandi società minerarie d’Europa, la cui attività economica consiste, in particolare, nell’estrazione e nella vendita di carbone. 14. Nel corso del 2018 e del 2019 la P. ha concluso con la A. diversi contratti per la fornitura di apparecchiature minerarie (in prosieguo: i «contratti di cui trattasi»). Alcuni di detti contratti sono stati conclusi in esito a un’asta (sotto forma di asta «spot») organizzata su un sito Internet gestito dalla P., sul quale erano pubblicate le informazioni relative al contratto in questione e alle modalità della sua esecuzione. La partecipazione alle aste svoltesi in forma elettronica implicava quindi l’accettazione di tali modalità. Altri contratti sono stati stipulati a seguito di una gara d’appalto, pubblica o meno, secondo le condizioni stabilite unilateralmente nel capitolato d’oneri preparato dalla P. Tale documento è stato redatto autonomamente da quest’ultima società senza che la A. abbia avuto alcuna influenza sul suo contenuto. Per contestare tali condizioni, la A. aveva la possibilità di proporre un ricorso ( 6 ), cosa che essa non ha fatto nel caso di specie. 15. Sia nel caso dell’asta che in quello della gara d’appalto, il termine di pagamento è stato fissato dalla P. in 120 giorni dalla data in cui essa riceveva la fattura, senza possibilità per la controparte di modificare tale termine di pagamento. I contratti di cui trattasi potevano essere conclusi solo previa accettazione da parte della A. delle condizioni definite dalla P., compresa quella relativa al termine di pagamento di 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della P. ( 7 ). 16. Le due parti hanno quindi stipulato una serie di contratti che sono stati eseguiti dalla A. e per i quali quest’ultima ha inviato fatture parziali alla P., la quale ha pagato 354 fatture emesse dalla A. entro un termine di 120‑122 giorni dalla data di ricevimento di dette fatture. Successivamente, in considerazione del fatto che il pagamento era stato effettuato dopo la data di scadenza del termine di 120 giorni previsto dai contratti di cui trattasi, la A. ha inviato alla P. una nota contabile riassuntiva che includeva, oltre agli importi principali dei crediti, gli importi dovuti a titolo di interessi di mora e di risarcimento forfettario (nella fattispecie, EUR 40 per fattura). 17. Il 31 dicembre 2021, con ricorso dinanzi al Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, la A. ha proposto un’azione diretta ad ottenere il pagamento da parte della P. di 13702,99 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 2985), oltre agli interessi legali di mora dal deposito della domanda alla data di pagamento, nonché di PLN 4473,04 (circa EUR 975) a titolo di risarcimento delle spese di recupero dei crediti. Per il periodo compreso tra il 31 o e il 60 o giorno dalla data di emissione della fattura, la ricorrente ha calcolato gli interessi di mora a un tasso ridotto conformemente all’articolo 5 della legge dell’8 marzo 2013. Per il periodo compreso tra il 61 o giorno e la data di pagamento essa ha invece calcolato tali interessi a un tasso superiore conformemente all’articolo 7 di detta legge. 18. A sostegno della sua richiesta di interessi fondata sull’articolo 7 della legge in parola, la A. ha sostenuto di avere diritto a calcolare gli interessi in tal modo, giacché il termine di pagamento di 120 giorni non era stato negoziato dalle parti, bensì imposto unilateralmente dalla P. nel modello di contratto allegato al capitolato d’oneri pubblicato ( 8 ). 19. Il 26 gennaio 2022, il referendarz sądowy (cancelliere, [OSCURATO:PERSONA]) del giudice del rinvio ha emesso un’ingiunzione di pagamento che accoglieva integralmente la domanda della A. 20. La P. ha proposto un ricorso parziale avverso tale ingiunzione, contestando in particolare la parte degli interessi calcolata conformemente all’articolo 7 della legge dell’8 marzo 2013. A sostegno del suo ricorso, essa ha negato che il termine di pagamento delle fatture dovesse essere di 60 giorni e ha sostenuto che le fatture erano state pagate alla scadenza, senza ritardo, sicché la ricorrente non aveva diritto ad alcun risarcimento a titolo di spese di recupero. Infatti, secondo la P., la A. ha accettato il termine di pagamento di 120 giorni e anche le fatture emesse da quest’ultima menzionavano detto termine di pagamento. Tenuto conto del fatto che la A. aveva preso conoscenza del capitolato d’oneri e aveva poi presentato essa stessa alla P., nell’ambito delle gare d’appalto, offerte in cui prevedeva un termine di pagamento di 120 giorni e che, dopo avere vinto la gara, ha stipulato vari contratti nei quali ha confermato tale termine e non ha contestato le relative determinazioni, si dovrebbe ritenere che le parti abbiano concordato un termine di pagamento prorogato. La P. ha inoltre affermato di avere stipulato in qualità di venditore, tra il 2018 e il 2020, una serie di contratti di fornitura a condizioni finanziarie identiche, per cui non si potrebbe ritenere che il termine indicato sia pregiudizievole per il creditore, in quanto la ricorrente era certa di vendere i propri servizi, di ottenere un’entrata e di mantenere liquidità ( 9 ). 21. In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene necessario accertare se il termine di pagamento previsto nei contratti di cui trattasi, superiore a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al debitore, sia stato stabilito nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 2, della legge dell’8 marzo 2013, il quale traspone nell’ordinamento giuridico polacco l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7. 22. A tale proposito, detto giudice tende in particolare a ritenere che i contratti le cui clausole sono definite esclusivamente da una delle parti non soddisfino né la prima condizione prevista da quest’ultima disposizione, vale a dire la «determinazione espressa», nel contratto, di un periodo di pagamento superiore a 60 giorni ( 10 ), né la seconda condizione, secondo cui un periodo di pagamento stabilito nel contratto che superi 60 giorni non deve essere gravemente iniquo per il creditore ( 11 ). 23. In tale contesto, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva [2011/7] debba essere interpretato nel senso che la determinazione espressa da parte delle imprese di un termine di pagamento superiore a 60 giorni può riferirsi solo ai contratti le cui clausole non siano state predisposte unilateralmente da una delle parti». 24. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la P., i governi polacco e tedesco nonché la Commissione europea. IV. Analisi A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale 25. Prima di iniziare l’analisi dell’unica questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio, occorre pronunciarsi sulla sua ricevibilità. 26. Infatti, nelle sue osservazioni scritte, il governo tedesco sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile per il motivo che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non è rilevante per l’esito del procedimento principale, in quanto la decisione del giudice del rinvio dipende anche da un’altra questione, che non forma oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, sulla quale detto giudice non si è ancora pronunciato, vale a dire se il termine di pagamento stabilito nei contratti di cui trattasi, che supera il termine generale di 60 giorni, sia «gravemente iniquo per il creditore». 27. Al riguardo, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, ove le questioni poste vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire. Pertanto, il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione sollecitata del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica, o ancora qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte ( 12 ). 28. Orbene, nel caso di specie, la questione sollevata dal giudice del rinvio risponde chiaramente a un’esigenza oggettiva per dirimere concretamente la controversia di cui al procedimento principale. Infatti, la risposta alla questione se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di una disciplina nazionale che limita la possibilità, per le parti contraenti, di concordare esplicitamente termini di pagamento superiori a 60 giorni ai soli casi di contratti le cui clausole non siano state predisposte da una delle parti è necessaria affinché il giudice del rinvio possa decidere la controversia oggetto del procedimento principale. Il fatto che, ai fini della decisione che emetterà, tale giudice dovrà eventualmente risolvere altre questioni che non ha trattato nella decisione di rinvio non significa che la questione pregiudiziale non rimanga rilevante per l’esito del procedimento principale. 29. Pertanto, ritengo che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile. B. Nel merito 30. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che, in caso di conclusione di un contratto tra imprese, l’accettazione di un termine di pagamento derivante dall’utilizzo di documenti elaborati unilateralmente dal debitore possa essere assimilata a una «determinazione espressa», oppure se si debba intendere detta disposizione nel senso che tale nozione riguarda solo i contratti negoziati individualmente dalle parti, in quanto un termine di pagamento superiore a 60 giorni può essere concordato solo in contratti di questo tipo. 1. Sulle disposizioni applicabili nel caso di specie 31. L’analisi giuridica della questione pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio impone, a mio avviso, di formulare preliminarmente alcune osservazioni riguardo alla determinazione delle disposizioni della direttiva 2011/7 applicabili nel caso di specie. 32. A questo proposito, è importante ricordare, da un lato, che la direttiva 2011/7 si applica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una «transazione commerciale» e, dall’altro, che tale nozione è definita, in modo ampio, all’articolo 2, punto 1, di detta direttiva come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». Pertanto, quest’ultima disposizione stabilisce due condizioni affinché una transazione possa essere qualificata come «transazione commerciale». Essa deve, in primo luogo, essere effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, deve condurre alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo ( 13 ). 33. Nel caso di specie, è pacifico che la seconda condizione sia soddisfatta. Infatti, la A. ha incontestabilmente fornito merci alla P. (vale a dire «apparecchiature di automazione e di controllo dei macchinari utilizzati dalla P. per assicurare la continuità del funzionamento dell’impianto minerario e la continuità del funzionamento dei macchinari») in cambio di un determinato corrispettivo. 34. Per quanto riguarda invece la prima condizione, non si può escludere a priori che alcuni dei contratti di cui trattasi, in particolare quelli conclusi a seguito di gare d’appalto pubbliche, siano qualificati come transazioni tra un’«impresa» (ossia la A.) e una «pubblica amministrazione» (ossia la P.). Infatti, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, da un lato, l’Erario polacco sarebbe l’unico azionista della P. e, dall’altro, l’attività economica della P. sarebbe l’estrazione mineraria, attività che potrebbe essere assimilata all’attività consistente nella «prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi» ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 2014/25/UE ( 14 ). 35. Orbene, tale qualificazione giuridica di dette transazioni è determinante per quanto riguarda le disposizioni applicabili della direttiva 2011/7, in quanto le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni non sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 3 della menzionata direttiva (intitolato «Transazioni fra imprese»), bensì a quelle di cui all’articolo 4 della stessa (intitolato «Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni»), il quale prevede condizioni più rigorose sia per il rispetto dei termini di pagamento ( 15 ) sia per la possibilità di stabilire espressamente per contratto termini di pagamento più lunghi ( 16 ), questione centrale nel caso di specie. 36. In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte ha trasmesso al giudice del rinvio una richiesta di informazioni affinché esso chiarisse lo status giuridico della P. 37. Nella sua risposta pervenuta alla Corte il 4 ottobre 2023, il giudice del rinvio ha confermato, sulla base degli elementi di prova dei quali dispone, che la P. deve essere considerata un’«impresa» ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2011/7 e non una «pubblica amministrazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della stessa. A suo avviso, sebbene l’Erario polacco sia l’unico azionista della P., tale impresa sarebbe stata costituita principalmente per sfruttare i suoi giacimenti minerari e non per soddisfare esigenze di interesse generale che non siano di natura industriale o commerciale. 38. Tenuto conto delle precisazioni fornite dal giudice del rinvio, le cui valutazioni di fatto relative a una qualificazione giuridica non possono, in ogni caso, essere rimesse in questione dalla Corte ( 17 ), propongo di escludere un’eventuale riformulazione della questione pregiudiziale per inglobarvi anche l’articolo 4 della direttiva 2011/7 e di procedere quindi all’analisi della questione pregiudiziale quale formulata da detto giudice. 2. Sulla questione pregiudiziale 39. In via preliminare, si deve constatare che l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 non contiene una definizione o precisazioni relative alla nozione di «diversamente concordato espressamente nel contratto», né rinvia al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinarne il significato e la portata. In tali circostanze, la suddetta nozione deve essere oggetto, in tutta l’Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, alla luce delle esigenze dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in relazione al principio di uguaglianza. Una simile interpretazione deve essere ricercata tenendo conto, allo stesso tempo, del tenore letterale della menzionata disposizione, del contesto in cui essa si inserisce e delle finalità da essa perseguite, nonché, se del caso, della sua genesi ( 18 ). a) Sull’interpretazione testuale 40. Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, come rilevato dal giudice del rinvio ( 19 ), tale disposizione subordina la validità di un periodo di pagamento concordato superiore a 60 giorni di calendario a due condizioni cumulative, vale a dire una condizione formale (detto periodo deve essere «concordato espressamente nel contratto») e una condizione sostanziale (esso non deve «[essere] gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7»). 41. Dal testo della menzionata disposizione risulta che essa non disciplina direttamente la questione se una «determinazione espressa» possa figurare in contratti il cui contenuto sia stato elaborato unilateralmente da una delle parti. Infatti, la condizione formale relativa alla «determinazione espressa» (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7), o al fatto di essere «concorda[to] espressamente» (ai sensi del considerando 13 di tale direttiva) ( 20 ), fa riferimento non già al modo in cui il contratto è stato concordato ( 21 ), bensì, al contrario, al requisito secondo cui da detto contratto deve risultare «espressamente» la determinazione riguardante il periodo di pagamento, vale a dire in maniera sufficientemente chiara e non equivoca per garantire che le parti ne siano pienamente consapevoli senza dover dedurre l’eventuale estensione del periodo di pagamento da altre clausole contrattuali o dal comportamento effettivo delle parti contraenti ( 22 ). 42. A fortiori , e contrariamente all’analisi del giudice del rinvio, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 non è possibile dedurre che sussiste una «determinazione espressa» solo se detta determinazione è stata oggetto di una trattativa individuale. Infatti, la formulazione di tale articolo osta a un’interpretazione siffatta, in quanto, utilizzando l’espressione «concordato espressamente», il legislatore dell’Unione non precisa quale parte contraente abbia inserito la clausola relativa al periodo di pagamento e non opera alcuna distinzione a seconda che la clausola sia stata o meno oggetto di una trattativa individuale. Del pari, esso non opera alcuna distinzione tra «accordo individuale» e «contratto per adesione». Come giustamente sottolineato dal governo tedesco, se avesse voluto stabilire una distinzione siffatta per tenere conto della circostanza che una clausola è stata oggetto di una trattativa individuale, il legislatore dell’Unione avrebbe optato per una formulazione diversa che prevedesse l’obbligo di una simile trattativa ( 23 ). 43. Dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 risulta quindi che, nei loro rapporti contrattuali, le parti possono estendere il termine legale di 60 giorni, purché il contenuto della clausola che prevede un’estensione siffatta sia sufficientemente chiaro e non equivoco per la parte contraente considerata più debole. 44. Tale conclusione non può, a mio avviso, essere rimessa in discussione dall’argomento dedotto in particolare dalla Commissione secondo cui, in sostanza, i termini «concordato espressamente» (utilizzati all’articolo 3, paragrafo 5, della menzionata direttiva) o «concordare espressamente» (menzionati al considerando 13 di detta direttiva) si riferiscono necessariamente a una partecipazione attiva del creditore durante la conclusione del contratto, in modo da esercitare un’effettiva influenza sul suo contenuto. Il fatto che le parti contraenti dovrebbero comunque poter «concordare espressamente» periodi di pagamento superiori a 60 giorni non può essere interpretato come un requisito consistente nella partecipazione attiva di tutte le parti contraenti all’elaborazione della clausola. Infatti, la circostanza che i termini di un contratto siano elaborati esclusivamente da una delle parti non può, salvo in caso di abuso ( 24 ), essere assimilata all’assenza di accordo, o ad un accordo non valido, tra le parti. Sostenere il contrario porterebbe alla conclusione paradossale secondo cui esisterebbe la presunzione che i contratti standardizzati, come i contratti per adesione, non possano riflettere la volontà comune delle parti, a meno che ogni clausola ivi contenuta sia stata oggetto di una trattativa individualizzata ( 25 ). b) Sull’interpretazione contestuale 45. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si colloca tale disposizione, mi sembra che l’interpretazione contestuale corrobori l’interpretazione testuale sviluppata in precedenza. 46. Infatti, come si è indicato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, oltre alla condizione formale relativa all’inclusione di una «determinazione espressa», la condizione sostanziale richiede che tale clausola non «sia gravemente iniqu[a] per il creditore ai sensi dell’articolo 7 [della direttiva 2011/7]». Orbene, quest’ultima disposizione, la quale contiene gli elementi che devono essere presi in considerazione per stabilire, in particolare, se una clausola contrattuale sia gravemente iniqua per il creditore, non può essere interpretata nel senso che è limitata alle clausole che sono state oggetto di una «trattativa individuale». Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/7 indica che, per determinare se una clausola sia iniqua, «si tiene conto di tutte le circostanze del caso», tra cui «se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d’interesse di mora legale [e in particolare] al periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, (...) [di tale direttiva]». Ne consegue che la circostanza che una clausola relativa al termine di pagamento sia stata stabilita da una delle parti contraenti può costituire uno degli elementi del caso di specie che saranno presi in considerazione. Infatti, il divieto di grave iniquità per il creditore garantisce in tal modo una tutela globale di quest’ultimo, a prescindere dalla circostanza che i termini di pagamento siano stati oggetto di una trattativa individuale oppure siano stati definiti da una delle parti. Pertanto, risulta coerente che entrambi i tipi di clausole possano essere considerati «determinazioni espresse». c) Sull’interpretazione teleologica 47. Per quanto attiene, in terzo luogo, alla finalità perseguita dalla direttiva 2011/7, mi sembra che essa corrobori del pari tale interpretazione. 48. L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, come risulta dal considerando 12 della stessa, si inscrive nell’obiettivo più generale di segnare «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi (...). Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento (...)» ( 26 ). Pertanto, conformemente al considerando 13 di detta direttiva, la disposizione summenzionata mira ad attuare la volontà del legislatore di «limitare, di regola, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di [60] giorni di calendario». Tuttavia, il legislatore dell’Unione ammette che «ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a [60] giorni di calendario, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore». L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 codifica quindi la disciplina voluta dal legislatore dell’Unione per quanto riguarda la possibilità di consentire una simile proroga contrattuale del termine legale di 60 giorni ( 27 ). 49. Ritengo che tale obiettivo non possa essere compromesso dal fatto che esclusivamente una delle parti contraenti predisponga la clausola che prevede un termine di pagamento superiore a 60 giorni, ad esempio, utilizzando condizioni generali prestabilite. La scelta di questo tipo di clausola non esime le parti contraenti dal rispetto di tutte le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7. Un termine di pagamento esclusivamente stabilito da una delle parti contraenti e che superi il limite di 60 giorni deve anch’esso risultare «espressamente» – vale a dire in modo sufficientemente chiaro – dai documenti contrattuali e non deve essere gravemente iniquo per il creditore. Su questo punto, richiamo l’attenzione sul fatto che i meccanismi sanzionatori di cui all’articolo 7 di detta direttiva, con i quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri constatano che le clausole contrattuali abusive sono inapplicabili, o danno luogo a un’azione risarcitoria, si applicano anche in tali situazioni. 50. Pertanto, il requisito della «determinazione espressa» è inteso a consentire alla parte considerata più debole tra i contraenti (in linea di principio, il creditore) di stabilire in modo sufficientemente chiaro, ossia prima della conclusione del contratto, se essa accetti una determinazione eventualmente idonea a ledere i suoi interessi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7. Tale cosiddetta parte «debole» necessita di questa tutela, indipendentemente dalla questione se la clausola pregiudizievole nei suoi confronti figuri in un contratto che è stato oggetto di una trattativa individuale oppure in condizioni contrattuali redatte preventivamente. 51. Infine, tale constatazione non può essere inficiata dall’argomento sollevato, in particolare, dal giudice del rinvio, secondo cui detta disposizione mira a tutelare il creditore contro termini di pagamento eccessivi. Infatti, la tutela del creditore non giustifica l’automatica dichiarazione di illiceità dei termini di pagamento concordati che sono stati stabiliti esclusivamente dal debitore. Un’interpretazione siffatta andrebbe oltre l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2011/7. Infatti l’articolo 7, paragrafo 1, della menzionata direttiva non prevede che i termini di pagamento superiori a 60 giorni stabiliti unicamente da una delle parti contraenti siano di per sé «gravemente iniqu[i]», ma indica invece gli elementi che devono essere presi in considerazione, elencando i principali criteri di valutazione ( 28 ). Pertanto, non si può escludere a priori che un termine di pagamento superiore a 60 giorni, fissato da una delle parti contraenti, soddisfi del pari i criteri di una deroga ammessa. 52. Analogamente, se la logica in cui si inscrive l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 è quella di limitare il ricorso a periodi di pagamento superiori a 60 giorni alle situazioni eccezionali nelle quali le imprese «richiedono periodi di pagamento più lunghi», ciò non significa che ammettere la possibilità, per un’impresa, di imporre unilateralmente una clausola di estensione del periodo di pagamento riveli, di per sé, l’assenza di siffatte esigenze «di periodi pagamento più lunghi». In ogni caso, qualora un creditore ritenga che una simile esigenza non sussista o non sia giustificata, egli dovrebbe poter contestare la validità della clausola in questione facendo valere che, ad esempio, a causa della sua durata eccessiva o del fatto che essa non è giustificata, detta clausola non soddisfa la seconda condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 5, della menzionata direttiva, in quanto è «gravemente iniqu[a]» nei suoi confronti. Infatti, è tale seconda condizione sostanziale, a mio avviso, quella rilevante e che garantisce il ricorso a periodi di pagamento più lunghi solo quando periodi siffatti siano giustificati, segnatamente in caso di «determinazione espressa» imposta ad imprese economicamente più deboli, come le PMI ( 29 ). Inoltre, l’articolo 7, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che esistano «mezzi efficaci ed idonei» per impedire il ricorso a clausole gravemente inique. Pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, ritengo che non vi sia un reale rischio di «aumento brutale» dell’utilizzo di formulari che impongono periodi di pagamento superiori a 60 giorni per il solo fatto di ammettere che una clausola contrattuale stabilita unilateralmente da una delle parti possa soddisfare il criterio della «determinazione espressa» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva ( 30 ). d) Sulla genesi della direttiva 2011/7 53. Per quanto riguarda, in quarto e ultimo luogo, la genesi della direttiva 2011/7, si deve rilevare che essa conduce alla stessa conclusione. Infatti, la proposta iniziale della Commissione non prevedeva requisiti particolari relativamente alle clausole contrattuali concernenti periodi di pagamento superiori a determinate soglie, ma solo una condizione di carattere generale secondo cui il periodo di pagamento concordato non deve essere gravemente iniquo per il creditore ( 31 ). Analogamente, sebbene il Parlamento europeo abbia chiesto una modifica nel senso che la determinazione di periodi superiori a 60 giorni doveva essere subordinata a talune condizioni, non risulta che tale istituzione abbia inteso vietare che siano fissati periodi superiori a 60 giorni in clausole standardizzate, redatte preventivamente ( 32 ). 54. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che la «determinazione espressa» di un termine di pagamento superiore a 60 giorni di calendario è valida nei contratti tra imprese le cui clausole siano state predisposte esclusivamente da una delle parti, purché tale determinazione risulti in modo sufficientemente chiaro e non equivoco da detti contratti, in modo da garantire che le parti ne abbiano avuto piena conoscenza, non potendo un’eventuale estensione del termine di pagamento essere semplicemente dedotta dall’interpretazione delle altre clausole contrattuali o dall’effettivo comportamento delle parti. V. Conclusione 55. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: la «determinazione espressa» di un termine di pagamento superiore a 60 giorni di calendario è valida nei contratti tra imprese le cui clausole siano state predisposte esclusivamente da una delle parti, purché tale determinazione risulti in modo sufficientemente chiaro e non equivoco da detti contratti, in modo da garantire che le parti ne abbiano avuto piena conoscenza, non potendo un’eventuale estensione del termine di pagamento essere semplicemente dedotta dall’interpretazione delle altre clausole contrattuali o dall’effettivo comportamento delle parti. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2011, L 48, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( GU 2004, L 134, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU 2004, L 134, pag. 114 ). ( 5 ) Dz. U. del 2013, posizione 403. ( 6 ) Come risulta dalla decisione di rinvio, nell’ambito della gara d’appalto, il modo in cui la A. poteva intervenire sulle condizioni essenziali dei contratti di cui trattasi consisteva nel proporre un ricorso presso il presidente della [OSCURATO:PERSONA] Odwoławcza (Commissione nazionale di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]), le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi al Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, [OSCURATO:PERSONA]). ( 7 ) Secondo il giudice del rinvio, la P. sostiene che da altri contratti conclusi tra le parti, che non formano oggetto del presente procedimento, ma dei quali è stato prodotto un riepilogo nell’ambito del procedimento nazionale, risulterebbe che il termine di pagamento per ciascuno di tali contratti era parimenti di 120 giorni. ( 8 ) Secondo la A., detto termine non sarebbe mai stato negoziato bensì stabilito unilateralmente dalla P. in ragione della posizione dominante che essa occupa su tale mercato. Infatti, per partecipare a una procedura di aggiudicazione di appalto organizzata dalla P., sarebbe stato necessario garantire la consegna alle condizioni da essa specificati e non negoziabili. Secondo la ricorrente, nonostante i numerosi tentativi effettuati nel corso degli anni per modificare, mediante domande sul capitolato d’oneri, le clausole contrattuali relative al termine di pagamento, dette clausole non sono state modificate in modo da ridurre a 60 giorni il termine in parola. ( 9 ) Inoltre, la P. ha sostenuto di avere il diritto di determinare le condizioni del contratto in base alle proprie capacità finanziarie, peculiari sul mercato, che sarebbero pienamente adeguate alla situazione delle imprese che svolgevano l’attività di estrazione del carbone in [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha anche affermato che il termine di pagamento di 120 giorni costituisce un termine lungo, ma la controparte è venuta a conoscenza di tali informazioni con sufficiente anticipo, ossia nella fase del bando di gara, il che le avrebbe consentito di calcolare la propria offerta di conseguenza. ( 10 ) Infatti, il giudice del rinvio ricorda che, nel contesto delle transazioni commerciali, i contratti vengono spesso conclusi accettando condizioni elaborate preventivamente da una delle parti. Nell’ambito di tali contratti, un numero considerevole di clausole, vale a dire quelle che non sono preparate o negoziate congiuntamente, non possono essere modificate. Le determinazioni si configurano quindi come una forma di accettazione del contratto così come presentato dalla controparte. Pertanto, a suo avviso, l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che la «determinazione espressa», da parte delle imprese, di un periodo di pagamento superiore a 60 giorni non si applica a questo tipo di contratti le cui clausole sono state formulate esclusivamente da una delle parti contraenti. Tale interpretazione sarebbe corroborata dall’obiettivo di detta direttiva, la quale è volta a contrastare i ritardi nei pagamenti nel mercato interno e a migliorare la liquidità e la competitività delle imprese. Infatti, di regola, il termine di pagamento non dovrebbe superare, per le imprese private, 60 giorni. Non si tratterebbe però di un termine rigido, in quanto, conformemente al considerando 13 della direttiva 2011/7, detto termine può essere prorogato se ciò è giustificato dalle circostanze e a condizione che il medesimo sia espressamente concordato tra le imprese. Pertanto, sia il legislatore dell’Unione che il legislatore nazionale utilizzerebbero il concetto di «determinazione espressa» nel senso di «qualificata». Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, una proroga del termine deve costituire un’eccezione e il creditore deve almeno conoscere le ragioni per cui la controparte intende avvalersi di tale eccezione. Inoltre, conoscendo tali ragioni, esso dovrebbe poter valutare se il termine proposto dalla controparte, anche se fondatamente esteso oltre i 60 giorni, sia eccessivamente lungo ed eventualmente far valere propri argomenti che giustifichino l’accettazione di tale proroga con modalità diverse. Per contro, ciò non avverrebbe nel caso di contratti stipulati tramite gara d’appalto o sotto forma di asta nonché nei casi di altri contratti per adesione. In questi casi, le parti potrebbero accettare i termini del futuro contratto stabiliti da una delle parti oppure non concludere il contratto. Solo nel caso di una gara d’appalto pubblica esisterebbe la possibilità di contestare alcune condizioni, ma non si tratterebbe di una determinazione delle parti, bensì di una decisione autoritativa di un soggetto estraneo al contratto stesso. ( 11 ) Secondo il giudice del rinvio, tale condizione fa riferimento alla persona del creditore e all’assenza di un grave pregiudizio per il medesimo. Orbene, nella fase della conclusione del contratto e della determinazione della durata del termine di pagamento, oltre agli elementi oggettivi elencati nell’articolo 7 della direttiva 2011/7, si dovrebbe tenere conto anche della situazione del creditore. Sarebbe questo infatti il momento opportuno per valutare la situazione e l’impatto effettivo di una proroga del termine sull’eventuale grave pregiudizio per il creditore. Ciò sarebbe possibile solo quando sia nota la persona del creditore. Infatti, secondo tale giudice, non si può escludere che relativamente a un determinato creditore una proroga considerevole del termine permetta di stabilire che si tratti di un’«iniquità grave e qualificata», mentre nel caso di un altro creditore si tratterebbe di un’«iniquità semplice». A suo avviso, si deve rilevare che il legislatore dell’Unione tratta diversamente la situazione in cui una transazione commerciale viene conclusa tra un’impresa e autorità pubbliche, indicando che un termine più lungo di 30 giorni debba parimenti essere il risultato di una determinazione espressa, ma è sufficiente che sia oggettivamente giustificato dalla natura specifica o da elementi particolari del contratto e non dalla situazione del creditore. Allo stesso tempo, è stato precisato che, in ogni caso, il termine non può superare 60 giorni. Infine, detto giudice precisa che l’interpretazione esposta consente anche di realizzare meglio gli obiettivi della direttiva 2011/7. Infatti, sebbene si riduca il rischio che le imprese applichino unilateralmente e ingiustificatamente termini di pagamento più lunghi nei confronti delle loro controparti contrattuali al fine di finanziare proprie attività correnti, non è raro che ciò abbia un impatto negativo sulla liquidità e sulla competitività delle loro controparti. ( 12 ) V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑66/22 , EU:C:2023:1016 , punti 33 e 34 ). ( 13 ) V. sentenza del 1o dicembre 2022, X (Forniture di prodotti medici) ( C‑419/21 , EU:C:2022:948 , punti 20 e 23 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( GU 2014, L 94, pag. 243 ). ( 15 ) V. sentenza del 28 gennaio 2020, Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) ( C‑122/18 , EU:C:2020:41 , punto 43 ). ( 16 ) V. articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7, il quale, a differenza dell’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva, prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto «non superi comunque sessanta giorni di calendario» (il corsivo è mio). Pertanto, tale disposizione osta, in ogni caso, a che la P., qualora possa essere qualificata come «pubblica amministrazione», introduca una clausola che preveda un periodo di pagamento di 120 giorni. V., a tal riguardo, mie conclusioni nella causa BFF [OSCURATO:PERSONA] ( C‑585/20 , EU:C:2022:329 , paragrafi da 36 a 54 ). ( 17 ) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, Instituto do Cinema e do Audiovisual ( C‑411/21 , EU:C:2022:836 , punti 16 e 17 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) ( C‑199/19 , EU:C:2020:548 , punto 27 ), e del 18 novembre 2020, Techbau ( C‑299/19 , EU:C:2020:937 , punto 38 ). ( 19 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. ( 20 ) Rilevo che, nella versione in lingua francese dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7, il verbo utilizzato, ossia «stipuler» – che, per definizione, si limita in modo neutro ad «enunciare una clausola, una condizione in un contratto» (v. la definizione contenuta nel vocabolario «Larousse», disponibile al seguente indirizzo: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stipuler/74741) – non corrisponde al verbo «convenir», utilizzato nel considerando 13 di tale direttiva, nel senso di «mettersi d’accordo su qualcosa» (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/convenir/18968). Per contro, nella maggior parte delle altre versioni linguistiche, vi è concordanza tra il verbo utilizzato nel considerando 13 e quello utilizzato nell’articolo 3, paragrafo 5, di detta direttiva (v., rispettivamente, le versioni in lingua inglese «possible for the parties to expressly agree » / «unless otherwise expressly agreed in the contract», tedesca «die Vertragsparteien sollten daher (...) ausdrücklich vereinbaren können» / «es sei denn im Vertrag wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart », italiana «la possibilità per le parti di concordare espressamente» / «se non diversamente concordato espressamente nel contratto», spagnola «la posibilidad de acordar expresamente» / «salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato», e greca «δυνατότητα των μερών να συμφωνούν ρητά» / «εκτός εάν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης» (il corsivo è mio). Orbene, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione della sistematica generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) ( C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punto 88 e giurisprudenza citata)]. ( 21 ) O riguardo al modo in cui la clausola concordata è stata stipulata e senza precisare, in particolare, se essa possa figurare in condizioni contrattuali redatte preventivamente. Tengo a rilevare che, al pari della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ( GU 2000, L 200, pag. 35 ), la direttiva 2011/7 non è stata concepita per «incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti» (v. considerando 19 della direttiva 2000/35 e considerando 28 della direttiva 2011/7). ( 22 ) Come rilevato dal governo tedesco, tale interpretazione è corroborata dall’impiego di detta nozione in altri atti giuridici dell’Unione europea. Ad esempio, l’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 13, paragrafo 1, nonché l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), ii), e l’articolo 22 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2011, L 304, pag. 64 ), subordinano talune deroghe al regime generale di detta direttiva al consenso espresso del consumatore . Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ( GU 2019, L 136, pag. 1 ), il rimborso deve essere effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare, salvo che il consumatore consenta espressamente all’uso di un altro mezzo . Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, talune informazioni fornite prima della conclusione del contratto formano parte integrante del contratto a distanza, salvo che le parti decidano diversamente con « accordo espresso » (il corsivo è mio). L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/770 è formulato in termini analoghi per quanto riguarda un «ulteriore termine espressamente concordato dalle parti». Inoltre, quando intende imporre requisiti più rigorosi riguardo ad una clausola ed escludere una determinazione in condizioni generali, di solito il legislatore dell’Unione esprime tale volontà, come dimostra, ad esempio, l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2019/770. Detta disposizione prevede che il consumatore deve avere accettato non solo espressamente ma anche separatamente che un prodotto digitale si discosti da taluni requisiti oggettivi («espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto»). Il termine «separatamente» implica che il consumatore accetta lo scostamento «separatamente da altre dichiarazioni o altri accordi», il che esclude la possibilità di prevedere un simile scostamento in molte condizioni generali redatte preventivamente (v. considerando 49 della direttiva 2019/770). ( 23 ) A titolo d’esempio, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), definisce la situazione nella quale una clausola contrattuale « che non è stata oggetto di negoziato individuale » si considera abusiva (il corsivo è mio). Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. ( 24 ) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni. ( 25 ) Inoltre, si deve rilevare che l’unica presunzione contenuta nella direttiva 2011/7 è quella che figura nell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, secondo la quale «si presume che una clausola contrattuale (...) che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6 sia gravemente iniqua». ( 26 ) V. altresì, a tale proposito, mie conclusioni nella causa BFF [OSCURATO:PERSONA] ( C‑585/20 , EU:C:2022:329 , paragrafo 48 ). ( 27 ) Una proroga convenzionale del termine legale sarebbe giustificata anche qualora la procedura di verifica della conformità delle merci o dei servizi alle esigenze contrattuali sia obiettivamente più cronofaga. ( 28 ) Così, dagli elementi menzionati da detto articolo risulta che occorre tenere conto non solo dell’entità del pregiudizio subito dal creditore, ma anche di altri elementi, tra cui la questione se il termine si discosti dalla «corretta prassi commerciale» [articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7], la natura del prodotto o del servizio oggetto del contratto [articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva] e la questione se il debitore abbia qualche motivo oggettivo, vale a dire un interesse legittimo, per beneficiare di un periodo superiore a 60 giorni [articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva; v., a tal riguardo, l’esempio menzionato nel considerando 13 della medesima direttiva]. ( 29 ) V., in tal senso, articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2011/7. ( 30 ) A tal proposito tengo a segnalare che, nel contesto dell’attuale revisione della direttiva 2011/7, e in particolare della proposta di regolamento della Commissione del 12 settembre 2023 [COM(2023) 533 final], quest’ultima constata che «la causa profonda dei ritardi di pagamento risiede nelle asimmetrie nel potere contrattuale tra un cliente di grandi dimensioni (debitore) e un fornitore più piccolo (creditore)» e che «ciò comporta spesso che i fornitori debbano accettare condizioni e termini di pagamento iniqui». È quindi proprio per evitare questo tipo di abusi che «le misure a lungo termine raccomandate prevedono la limitazione dei termini di pagamento contrattuali a un massimo di 30 giorni per i pagamenti che un’impresa di grandi dimensioni deve effettuare a favore di una PMI». Infatti, il nuovo articolo 3 della proposta di regolamento della Commissione «è più restrittivo rispetto agli articoli 3 e 4 dell’attuale direttiva, in quanto limita il periodo di pagamento e la durata della procedura di accettazione o di verifica a un massimo di 30 giorni ed elimina qualsiasi riferimento al concetto di prassi e clausole gravemente inique». ( 31 ) V. articolo 6 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa ([OSCURATO:PERSONA]) [COM(2009) 126 definitivo], che ha sostituito e adeguato l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2000/35. Su tale punto v. anche considerando 18 della direttiva 2000/35, il quale si limitava a riconoscere «l’esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d’interesse più elevato». ( 32 ) V. relazione del Parlamento europeo del 4 maggio 2010 (A7‑0136/2010) su tale proposta, in particolare gli emendamenti 3 e 24. Infatti, la modifica proposta prevedeva che il superamento del limite massimo di 60 giorni fosse consentito a condizione che le parti lo avessero concordato in modo specifico («specifically agree[d]») e che tale superamento non arrecasse danni ingiustificati ad alcuna delle parti («does not lead to unjustified damages»).