CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 19460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04G0R87) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 26 settembre 2024, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 624 e 625 comma 7 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art.606 co. 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la nullità della sentenza per erronea applicazione di norme di cui si deve tener conto per l'applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 533 co. 1, e 192 co. 1, cod. proc. pen., non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di merito, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nel motivo di gravame, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., e deduce nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di norme di cui si deve tenere conto per l'applicazione della legge penale in relazione all'art. 533 comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, perché ai fini del riconoscimento dell'attenuante della "lieve entità" del fatto il giudice deve valutare complessivamente la condotta, non basandosi solo sull'esiguità del danno economico (SS.UU., Rv. 287095); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna íla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/3/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 28 02026 !MIO Furgz,3,