Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2021

Cassazione n. 00441/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Catanzaro con cui MANNOLO Rocco è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traf- fico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 63 e a numerosi reati satellite in materia di armi e di detenzione e cessione di narcotici indicati ai capi 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80,100, 102 e 104 dell'imputazione provvisoria.

Questa la contestazione associativa mossa all'indagato: MANNOLO Rocco, MANNOLO Giuliano, MANNOLO Ivan, MANNOLO Fabio, CARPINO Valerio, RIBECCO Emanuel.

PJBECCO Natale, FERRINI Gerolanio, MAC- CHIONE Giuseppe, CENERINI Marco, STRAMANDINOLI Ivan, SCARPINO Mirko 63) reato di cui all'art. 74, co. 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309190, perché si asso- ciavano tra loro, in più di dieci persone, con disponibilità di armi da fuoco, alfine commettere più delitti previsti dall'art. 73 stesso decreto, inerenti l'acquisto, la detenzione, il trasporto, lo cessione e la vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana.

In particolare.

MANNOLO Rocco, MANNOLO Giuliano, in qualità di promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione, si adoperavano per la predisposizione di tutte le fasi inerenti l'organizzazione dei traffici illeciti, gestivano le movimentazioni finanziarie legate alle attività di narcotraffico, impartivano direttive inerenti le strategie do adottare per la perpetrazione delle attività criminali, interloquivano con i fornitori, dettavano le modalità per le comunicazioni tra i sodali e i clienti, interloquivano direttamente con i principali clienti, forniva le indicazioni ai propri collaboratori; cedevano personalmente lo stupefacente • MANNOLO Ivan, MANNOLO Fabio, CARPINO Valerio, RIBECCO Emanuel, RIBECCO Natale, in qualità di partecipi, attuavano le direttive dei promotori, prov- vedevano all'occultamento dello stupefacente (che veniva interrato in terreni in- colti), del denaro e delle armi, effettuavano le cessioni ai clienti; [OSCURATO:PERSONA] coordinava - ed effettuava personalmente - le operazioni di controllo del territorio, ricercando eventuali telecamere installate dalla PG • FERRINI Gerolamo. quale partecipe assicurava lo stoccaggio della so- stanza stupefacente, che veniva interrato in terreni incolti, coadiuvava MANNOLO Rocce a confezionare la droga ed effettuava do vedetta per eludere eventuali con- tro/li di PG. • SCARPINO Mirko, quale partecipe, assicurava lo stoccaggio della sostanza stupefacente, e provvedeva a cedere a terzi la stessa. • [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe qualità di partecipe, provvedeva ad acquisire sta- bilmente la sostanza stupefacente dai MANNOLO, provvedendo successivamente ad alienarla o direttamente a consumatori finali o, indirettamente, mediante i pro- pri collaboratori, • CENERINI Marco, quale partecipe ritirava per conto del [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente dai MANNOLO e provvedeva a cederlo a terzi nel territorio crotonese. • STRAMANDINOLI Ivan, quale partecipe, coadiuvava il [OSCURATO:PERSONA] nella attività di spaccio di stupefacente nel territorio di Crotone, provvedendo mate- ria/mente alle cessioni a terzi di stupefacenti.

Con l'aggravante dell'essere la associazione dotata di armi [OSCURATO:PERSONA], fraz. di [OSCURATO:PERSONA], in Crotone città e provincia, in Botricello e nella provincia di Catanzaro e altrove, fatti accertati a partire dall'anno 2008 con condotte protrattesi nell'attualità In particolare, il giudice dell'ordinanza genetica evidenziava, nel corpo del provvedimento impositivo, la sussistenza, a carico del ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo ascrittogli e dei reati satellite, desu- mendoli dal tenore di numerose conversazioni ambientali e telefoniche ritualmente captate e dai riscontri costituiti dai plurimi sequestri di sostanza stupefacente e dagli arresti effettuati nonché, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Inoltre, il GIP evidenziava l'esistenza di esigenze cautelari, connesse se- gnatamente al pericolo di condotte recidivanti.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione degli art. 25, 273 cod. proc. pen. 73 D.P.R. 309/1990 e man- canza di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria nei confronti dell"indagato per i delitti di cui all'art. 73 DPR 309190 (capi 66 - 71 - 74 - 80 - 100 - 102 - 104 della rubrica provvisoria), nonché l'assenza di motivazione deri- vante da motivazione apparente.

Il vizio denunciato con il presente motivo attiene all'elusione di uno speci- fico obbligo in capo al giudicante: il provvedimento impugnato non avrebbe moti- vato la decisione di conferma del provvedimento cautelare genetico con riferi- mento ai capi 66 - 71 - 74 - 80 - 100 - 102 - 104 della rubrica provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] - sottolinea il ricorrente- è indagato e sottoposto a misura cu- stodiale - in relazione ai capi sopra indicati - per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90.

L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro - ci si duole- esaurisce la motivazione, in ordine a tutte le incolpazioni di cui si tratta, attraverso brevi e scarne proposizioni motive contenute alle pagine 12 e 13 del provvedimento.Il giudice del gravame cautelare richiamava per relationem l'ordinanza ge- netica di applicazione della misura cautelare, ma in tal modo -secondo il ricorrente- la motivazione per relationem diviene un metodo non praticabile per il giudicante nel caso in cui il provvedimento cui ci si riferisce è, anch'esso, privo dei requisiti specifici richiesti in punto di obbligo di motivare.

Si lamenta che il tribunale del riesame sia incorso in una palese violazione di legge dovuta all'essersi, egli, riportato acriticamente "per relationem" all'atto genetico della misura che era, in toto, mancante - quanto alla motivazione relativa ai capi d'accusa per cui è motivo di ricorso - dei requisiti minimi di legge.

Richiamato il dictum di Sez. 2, n. 55199/2018, il ricorrente ne sostiene il malgoverno in quanto la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudi- ziale è da considerarsi legittima quando la motivazione del provvedimento - cui espressamente si rinvia - sia già di per sé congrua e completa.

Il che non sarebbe nel caso in esame.

Rispetto alla gravità indiziaria dei reati fine di cui sopra - contestati all'in- dagato [OSCURATO:PERSONA] - secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato è assolutamente assente in quanto il Tribunale di Catanzaro non avrebbe motivato, nel dettaglio, alcuno dei fatti-reato in contestazione, recependo , in maniera acritica e generica, in toto la decisione del primo giudice, senza fornire alcuna dimostrazione delle ragioni per cui la decisione del GIP era da condividersi (quanto ai delitti-fine per cui è ricorso).

Ed infatti: • in ordine al capo 66 si contestava al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: "delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309190, perché in concorso tra loro cedevano a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo cocaina avente un quantitativo di 45,3 caduta in sequestro in occasione dell'arresto dei possessori finali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali Mancuso e Scerbo avevano provveduto, a loro volta, a cederla ".

In data 19/4/2015 avveniva un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nella stessa giornata il Senatore ed il Martino venivano arrestati perché in possesso di 45 grammi di sostanza stupe- facente.

L'incontro, presso un bar (Sipari), datato 18/4/2021, tra il Mancuso e [OSCURATO:PERSONA] diveniva, per il GIP della cattura, dimostrativo della gravità indi- ziaria in capo al Mannolo.

E a sostegno della tesi accusatoria, il GIP presso il Tri- bunale di Catanzaro evidenziava una conversazione (l'ambientale del 25 giugno 2019, progr. n. 94 sessione 28, 573/19 RIT) tra il Mancuso ed un terzo (tale Mae- sano Fiorello), avvenuta oltre due mesi dopo, dalla quale nulla poteva evincersi in ordine all'ipotesi delittuosa di cui si tratta.Ebbene, si duole il ricorrente che il provvedimento impugnato non abbia integrato la motivazione dell'ordinanza genetica, riportando acriticamente l'arresto dei Senatore/Martino quale elemento da cui desumere, con certezza, che la ces- sione della sostanza stupefacente fosse opera di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, l'arresto dei due soggetti poteva essere ritenuto elemento indi- ziario esclusivamente rispetto alla loro responsabilità penale in ordine al fatto- reato di cui al capo

66. Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del Mannolo il passo motivazionale sarebbe di natura meramente congetturale.

Di tal che vi sarebbe il vizio di moti- vazione.

In ordine al capo 71 si contestava al Mannolo il delitto di cui all'art. 73 DPR 309190, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo cocaina avente un quantitativo di grammi 44 caduta in sequestro in occasione dell'arresto del Barilari. [OSCURATO:PERSONA] si recava, in due occasioni (21 e 23 maggio 2019), presso l'attività lavorativa di tale [OSCURATO:PERSONA].

Dai fotogrammi estrapolati dalle tele- camere installate (autorizzate con decreto n. 83/18 RSS) si poteva notare, soste- neva il GIP della cattura, il Mannolo recarsi, in data 23 maggio 2019, presso la collinetta ove si assumeva fosse nascosta la sostanza stupefacente.

Successiva- mente, attraverso il GPS dell'autovettura di Mannolo e non già dalle telecamere - che pure erano installate e presenti (autorizzate con decreto 83/18 RSS e 40/19 RSS) - veniva accertato il rientro a casa dell'indagato.

Sempre dalle telecamere, si notava una macchina FIAT 500 andare e venire da S. Leonardo di Cutro.

La macchina era intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] e - sostenevano gli inquirenti - il sog- getto a bordo era [OSCURATO:PERSONA].

In data 30 maggio 2019 veniva arrestato [OSCURATO:PERSONA] perché in possesso di 41 grammi di cocaina.

Da tale circostanza, il giudice a quo (recependo per relationem la decisione del primo giudice) desumeva la responsabilità (in qualità di cedente originario) del [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, però, si sarebbe trattato di un passo motivazionale assolutamente di natura congetturale.

Dunque, privo di motivazione.

Le telecamere nei pressi di casa Mannolo -evidenzia il difensore ricorrente- erano attive ma non segnalavano nulla.

Ma anche in questo caso si affermerebbe apoditticamente che la sostanza stupefacente rinvenuta, si badi bene, in data 30 maggio 2019, presso la carrozzeria di [OSCURATO:PERSONA] (sita in Crotone), fosse stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA].

E, ancora una volta, a ben vedere, si tratterebbe di motivazione apparente.

In ordine al capo 74 si contestava al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con Man- nolo Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 93) il delitto di cui agli artt. 5 110 c.p. e 73 DPR 309190, perché, in concorso tra loro, detenevano, al fine di successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo cocaina dell'ammontare di circa 9 kg che occultavano in un terreno incolto all'interno di un bidone.

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro - ci si duole- non ha speso una sola proposizione motiva al fine di integrare l'ordinanza genetica in ordine al capo 74 della rubrica provvisoria.

Al contrario, in ordinanza, si dava atto delle indagini espletate attraverso le telecamere, già descritte dal GIP della cattura.

In partico- lare, si affermava che in data 2 giugno 2019, venivano ripresi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle telecamere poste nei pressi della collina ove erano soliti occultare la droga.

I due fratelli si adoperavano per spostare 2 contenitori da un canneto ad un altro.

Successivamente, "presumibilmente" (affermava il GIP) in- contravano [OSCURATO:PERSONA] presso un magazzino.

Il ricorrente evidenzia, tuttavia, che dai fotogrammi presenti in atti, in realtà, non era dato scorgere assolutamente nulla.

Il controllo, effettuato dalla P.G. al fine di rinvenire la sostanza stupefacente di cui si tratta, inoltre, dava esito negativo.

La gravità indiziaria, quanto al fatto contestato, veniva, ancora una volta, desunta da una conversazione ambientale: quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta oltre 20 giorni dopo (ambientale del 25 giugno 2019, progr. n. 94 sessione 28, 573/19 RIT).

A ciò si aggiunga che, quale ulteriore elemento indiziario, veniva riportata anche la conversazione telematica di cui al progressivo 108, sessione 13, delle ore 16:29, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla moglie ([OSCURATO:PERSONA]) dell'avvenuto ritrovamento di un pennino appartenente alla Polizia di Stato.

Anche in questo caso, per il ricorrente, il giudice a quo sarebbe incorso in un passaggio motivazionale di ordine congetturale.

Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto di cui sopra non sarebbe fondato su alcun elemento indiziario specifico.

Di tal che l'assenza di motivazione, in questo caso, sarebbe evidente.

In ordine al capo 80) si contestava al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo co- caina avente un quantitativo di grammi 6 caduta in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] intrat- teneva, in data 20 settembre 2019, una conversazione telefonica (progr. 6034, RIT 1355/18) con tale [OSCURATO:PERSONA].

All'esito della conversazione, il Griffo rappre- sentava all'indagato che, con buona probabilità, sarebbe andato a trovarlo.

Griffo veniva, successivamente, fermato dalla PG che, nell'ambito di un controllo, rinve- niva grammi 5,6 di sostanza stupefacente.

Si affermava, apoditticamente, che la droga fosse stata ceduta dal [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava, per il ricorrente a ben vedere, di prova indiretta e del tutto presuntiva da cui si deduce l'assenza di motivazione.In ordine al capo 100 si contestava al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui ali 'art. 73 DPR 309190, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] - incaricato da [OSCURATO:PERSONA]- seppe al trasporto - un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Anche in questo caso ci si duole che il Tribunale del Riesame di Catanzaro non abbia ritenuto di dover spendere una sola parola in relazione al tale contesta- zione.

Si trattava della cessione di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Mannolo si recava, in data 4 ottobre 2018, presso l'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era neanche presente.

Una conversazione intercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] (progr. 228 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], RIT 1355/2018) - nella quale quest'ultimo affermava "eh zi, mi sono venuti a trovare" - completava, per il Gip della cattura, il quadro indiziario.

Non esistevano altri accertamenti.

Men che meno veniva rinvenuta alcuna so- stanza stupefacente.

Non vi sarebbe per il ricorrente alcun indizio, dunque, neanche di natura congetturale, sulla ipotetica cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Il rinvio per relationem all'ordinanza genetica sarebbe illegittimo perché la motivazione non risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione.

La forzatura motivazionale, nel caso di specie, rap- presenterebbe l'ennesimo esempio di assenza di motivazione.

In ordine al capo 102 si Si contestava al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 73 DPR 309190, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] - incaricato da [OSCURATO:PERSONA] al trasporto - un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tale capo, sulla falsariga del capo 100), passava dall'assunto che qualsiasi macchina si dirigesse in direzione S. Leonardo di Cutro, fosse diretta a casa Mannolo al fine di acquistare dello stu- pefacente.

Nel caso di specie, la motivazione richiamata per relationem, dava atto che:

1. Mannolo si era recato a Crotone, presso l'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA];

2. un terzo, [OSCURATO:PERSONA], era stato ripreso da una telecamera all'entrata di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro;

3. un sms di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ("per favore con- trolla se è sotto vuoto e aprila quella che ha portato Marco e mandala con Ivan ") completava, secondo il giudice a quo, il quadro indiziario.

La motivazione del provvedimento sarebbe fondata su congetture.

Al fine della sussistenza della gravità indiziaria - in ordine alla cessione di un quantitativo imprecisato (mai rinvenuto) di sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] - era sufficiente, per il giudicante, documentare il passaggio di un terzo soggetto nei pressi della telecamera posta all'entrata di S. Leonardo di Cutro.

Anche in questo caso, la motivazione del provvedimento sarebbe assente.In relazione al capo 104 si contestava al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309190, perché in concorso tra loro cedevano a [OSCURATO:PERSONA] - incaricato da [OSCURATO:PERSONA] al trasporto - un imprecisato quantitativo di sostanza stupe- facente del tipo cocaina.

Ancora una volta, per il Tribunale del Riesame di Catanzaro, la circostanza che un soggetto (Cenerini, nel caso di specie) fosse diretto a S. Leonardo di Cutro, costituiva la prova indiziaria di un approvvigionamento di droga presso l'abitazione del Mannolo.

Nel caso in esame, una telefonata (progr. 1307 del 16.03.19, 1355/2018 RIT) di [OSCURATO:PERSONA] ad un terzo, tale [OSCURATO:PERSONA] (in cui il primo afferma "me le hanno portate le fragole poi "), rappresentava, per il giudi- cante, la prova dell'avvenuta cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] al Cenerini.

Nessun rinvenimento di droga, nessuna prova indiziaria.

La mancanza di motivazione, anche in questo caso, sarebbe evidente.

Ancora, sul punto, il ricorrente ricorda il dictum di (Sez. 2, n.25513/2012) per evidenziare che, alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata, risulte- rebbe quanto mai evidente il vizio di legge in cui sarebbe incorso il giudice del riesame, assoluto ed insanabile in quanto lo stesso vizio (l'assenza di motivazione) era già contenuto nel provvedimento genetico della cattura.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. E' pur vero, infatti, in relazione a taluni dei reati fine contestati ai capi 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80,100, 102 e 104 che elementi di riscontro vengono ricostruiti "a monte", nel contesto della motivazione del reato associativo.

Tuttavia, anche "a valle", la motivazione che il giudice del gravame caute- lare offre in relazione a tali reati non è meramente reiterativa di quella dell'ordi- nanza genetica.

Nel provvedimento impugnato, è vero, si dà atto che la contestazione dei predetti reati fine all'odierno ricorrente è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice sulla scorta degli esiti investigativi versati in atti, e dunque legitti- mamente se ne richiama il decisum.

Tuttavia, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di di- ritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il tribunale calabrese dà atto di avere compiuto una propria valutazione in ordine alla com- plessiva tenuta del tessuto investigativo, giungendo alla conclusione di ritenere dimostrata l'ascrivibilità di tali delitti all'odierno ricorrente, deponendo in tal senso:

1. il contenuto delle singole captazioni telefoniche, dei dati del sistema di localizzazione satellitare GPS installato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in uso al Mannolo e dei servizi di o.c.p., che rivelano le modalità preparatorie delle singole cessioni di sostanza stupefacente secondo un medesimo modus operante, consistente nel previo accordo tra acquirente e fornitore, recu- pero del prodotto e cessione nel giorno successivo o a distanza di diverse ore dall'accordo;

2. il ritrovamento della sostanza stupefacente occultata e delle armi e mu- nizioni nascoste;

3. le modalità criptiche con cui il fornitore si accordava con il futuro acqui- rente per l'incontro preliminare all'acquisto della droga;

4. gli arresti in flagranza di reato di acquirenti.

Coerente con i dati emergenti dalle indagini, appare poi il rilievo che può, dunque, fondatamente ritenersi - in considerazione anche della stretta vicinanza temporale degli episodi l'illecita causale ex artt. 73 di questi viaggi effettuati dagli acquirenti e dai corrieri a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.

Con specifico riferimento ai capi 66 - 71 - 72 - 100- 102 - 104 - 80, relativi alla cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA], la cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cessione a [OSCURATO:PERSONA], il giudice del gravame cautelare legittimamente rinvia all'ordinanza impugnata per la compiuta esposizione degli accertamenti degli in- quirenti e delle evidenze indiziarie.

Tuttavia, i giudici catanzaresi pongono l'accento sulla serialità delle opera- zioni di cessione di sostanza stupefacente ripercorrendo il medesimo modus ope- randi, consistente:

1. nel contatto instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] e l'acquirente per l'accordo di vendita, accertato dagli inquirenti mediante servici di o.c.p. confermati dalle conversazioni criptiche captate e dai dati Gps dell'autovettura del Mannolo;

2. nell'osservazione con le telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell'ingresso dell'abitato di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro dalla p.g. il tragitto degli acqui- renti o corrieri;

3. nel dato che i Mannolo, e l'odierno ricorrente in particolare, provvedevano poi a prelevare, da uno dei molteplici luoghi utilizzati per occultare lo stupefacente, la quantità da consegnare all'acquirente.

Nel provvedimento impugnato si ricorda che gli acquirenti della sostanza venivano tratti in arresto all'esito della cessione e la sostanza stupefacente veniva sequestrata (il richiamo è all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti finali, all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rinvenimento di so- stanza stupefacente dal personale dell'Arma dei Carabinieri nel corso di una per- quisizione, all'interno della carrozzeria, alli arresto di [OSCURATO:PERSONA], in possesso dì 500 grammi di cocaina, e al controllo su [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva rinvenuto un involucro con droga di tipo cocaina per una quantità pari a grammi 5,6.

Conferma della reiterata attività di cessione di droga da parte dell'indagato - si legge ancora nel provvedimento impugnato- è la gravità indiziaria in ordine alle contestazioni mosse al capo 77 in cui le captazioni ambientali all'interno della abitazione dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non lasciano dubbi in ordine alla cessione di grammi 150 di sostanza stupefacente al cliente identificato in [OSCURATO:PERSONA], dal quale incassava anche denaro, provento di pregresse forniture di sostanza stupefacente.

3. Il tribunale catanzarese offre una specifica e propria motivazione anche circa la gravità indiziaria in ordine alla contestazione mossa al capo 74, concer- nente lo spostamento della droga del 2 giugno 2019.

Ricorda il provvedimento impugnato che, in seguito al rinvenimento di te- lecamere degli inquirenti, e successivamente alla bonifica mediante eliminazione delle stesse, [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo più sicuro uno dei luoghi utilizzato sia da lui che dal figlio Francesco, si adoperava, assieme al fratello Fabio, per spostare due taniche in metallo precedentemente occultate, all'interno di un can- neto posto a ridosso della SS. 106, nascoste poi in un secondo canneto Il dato formava oggetto di un mirato servizio posto in essere dalla P.G. a distanza di pochi giorni, in orario notturno, all'esito del quale, però, nulla sarebbe stato rinvenuto.

Si apprenderà, nel corso di un dialogo registrato in modalità am- bientale che, all'interno della tanica, erano custoditi 100.000 euro e nove chili di sostanza stupefacente.

La notte del 5 giugno 2019, perciò, la P.G. organizzava un mirato servizio finalizzato al rinvenimento della tanica di metallo occultata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che dava esito negativo.

Nel medesimo giorno, dalle ore 15 in poi, dalle telecamere di videosorve- glianza si aveva modo di notare [OSCURATO:PERSONA] che, a piedi, ripercorreva le strade sterrate ove il personale della P.G. aveva operato nel corso della notte; giunto nei pressi della segnaletica del metano, raccoglieva un oggetto, verosimilmente una penna e, subito dopo, si recava nel luogo ove i fratelli Giuliano e Fabio avevano occultato la tanica.

Terminata l'ispezione del luogo, l'odierno ricorrente si recava presso la propria abitazione, in cui si registrava la conversazione ambientale in modalità telematica, segnata con il progressivo n. 108, sessione 13, delle ore 16:29, intercorsa con la moglie [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto attesta per i giudici lo del riesame la piena consapevolezza da parte del Mannolo del contenuto della ta- nica spostata dai fratelli e della preoccupazione per il rinvenimento della penna riportante una dicitura riconducibile alla Polizia di Stato, dimostrativo delle indagini in corso parte degli inquirenti.

Tale dato, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, trova assoluto riscontro nel dialogo intercettato il 25 giugno 2019 dall'apparato telefonico in uso a [OSCURATO:PERSONA] ed intercorso con [OSCURATO:PERSONA], che de- scrivevano l'aneddoto della penna che gli era stato raccontato dai Mannolo, nonché il contenuto della tanica.

Nell'ordiannza si daà anche atto che le indagini degli inquirenti hanno por- tato al rinvenimento di droga e cartucce, nascoste nell'interesse della associazione e contestata ai capi 75 e 76, in quanto, in particolare, nella nottata dell'8 giugno 2019, la P.G., a riscontro delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosor- veglianza, operava rinvenimenti e sequestri di sostanza stupefacente e di cartucce, precedentemente occultate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale evento aveva creato nuovamente uno stato di agitazione nei fratelli Mannolo, i quali credevano di avere bonificato la zona dopo che, in data 1.6.2019 i fratelli Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] avevano rinvenuto e asportato la telecamera di videosorveglianza posta all'ingresso nord di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.

La continua bonifica del territorio da parte dei fratelli Mannolo -prosegue il provvedimento impugnato- era diventata ancora più assidua a seguito del fermo di indiziato di delitto, eseguito nell'ambito della operazione Malapianta, in cui erano contenute immagini estrapolate dalla telecamera di videosorveglianza posta all'in- gresso nord dell'abitato e soprattutto a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], av- venuto dopo la cessione di droga operata da [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale catanzarese ritiene che il rinvenimento della telecamera di vi- deosorveglianza di cui si è detto abbia indotto i fratelli Mannolo a ritenere nuova- mente sicuro il terreno circostante la collina da loro abitata tanto che, subito dopo, [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], si adoperava per sotterrare un bi- done di colore bianco, proprio sotto il ponte su cui transita la SS

106. Inoltre, viene anche evidenziato che l'odierno ricorrente era stato notato più volte armeggiare con una tanica in plastica di colore verde.

E infatti nel pome- riggio del 24 maggio, [OSCURATO:PERSONA] veniva notato dalle telecamere di videosor- veglianza nella strada sterrata che costeggia la SS 106 nei pressi dell'ingresso nord di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.

E dalla visione delle telecamere si evince che il predetto avesse realizzato una buca nei pressi dell'arbusto posto al lato della strada sterrata.

Le telecamere lo riprendevano anche il 25 maggio.

Premesso ciò la notte dell'8 giugno 2019, la P.G. organizzava un mirato servizio nei due luoghi descritti, al fine di rinvenire il materiale occultato.

Nel primo sito ispezionato, sotto il ponte della SS 106, si rinveniva il secchio di colore bianco precedentemente sotterrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale erano custodite 2 scatole di munizioni, di cui una contenente n. 50 cartucce cal. 22 e una contenente n. 45 cartucce cal. 7,65 mentre, a circa 1 metro dal secchio, si rinveniva un contenitore di vetro trasparente, contenente 2 involucri di sostanza stupefacente di cui uno contenente cocaina per grammi 4,5 e l'altro con- tenente eroina per grammi 0,8.

Nel secondo sito, ovvero nei pressi dell'arbusto ove [OSCURATO:PERSONA] aveva armeggiato con l'arnese atto a scavare buche nel ter- reno, si rinveniva interrato il contenitore di colore verde notato nelle mani di Man- nolo Rocco, con all'interno sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi grammi 124,7 suddivisa in n. 3 involucri nastrati con nastro di colore nero del peso rispettivamente di grammi 39, grammi 27,9 e grammi 57,8.

La sostanza stupefacente rinvenuta era confezionata con del nastro adesivo di colore nero con sopra impresso il relativo peso, utilizzato un pennarello di colore bianco, particolare ulteriore, quest'ultimo, che, secondo la logica motivazione dei giudici catanzaresi, riconduce alla fase del confezionamento della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ed infatti, come sopra specificamente indicato, il modus di confezionamento e conservazione dello stupefacente utilizzato dai sodali era sempre lo stesso.

E tali elementi indiziari trovano puntuale riscontro nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Francesco, nella medesima mat- tinata, alle ore 10.45, ove si evince la preoccupazione per le indagini ed i sequestri in corso presso i loro nascondigli, riportata nell'ordinanza impugnata.

E anche in questo caso -concludono i giudici del gravame cautelare- l'in- crocio tra esiti della visione delle telecamere, che hanno documentato gli sposta- menti dell'odierno ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], le risultanze intercettive e il se- questro consentono di attribuire il corpo di reato agli indagati di cui all'editto di accusa.

4. Emerge, dunque, con tutta evidenza che, lungi dal limitarsi a concordare con il GIP, il tribunale catanzarese, nel ritenere che da tutte le evidenze indiziarie si ricavano gli elementi necessari per affermare non solo l'esistenza e l'operatività della associazione di cui al capo 63 e i ruoli assunti dai partecipi, offre una moti- vazione propria ed adeguata anche in relazione ai numerosi reati scopo.

Peraltro, questa Corte di legittimità ha condivisibilmente chiarito che l'ordi- nanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, co. 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (così Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 che ha precisato che, con riferimento ai prov- vedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; conf.

Sez. 1, n. 8518/2021 e Sez. 5, n. 36391/2019).

E che l'ordi- nanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (così Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020 dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 che, in motivazione, ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

Nel solco dei ricordati principi, emerge l'infondatezza dei motivi dedotti.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Catanzaro con cui MANNOLO Rocco è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traf- fico illecito di sostanze stupefacenti di cui al capo 63 e a numerosi reati satellite in materia di armi e di detenzione e cessione di narcotici indicati ai capi 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80,100, 102 e 104 dell'imputazione provvisoria. Questa la contestazione associativa mossa all'indagato: MANNOLO Rocco, MANNOLO Giuliano, MANNOLO Ivan, MANNOLO Fabio, CARPINO Valerio, RIBECCO Emanuel. PJBECCO Natale, FERRINI Gerolanio, MAC- CHIONE Giuseppe, CENERINI Marco, STRAMANDINOLI Ivan, SCARPINO Mirko 63) reato di cui all'art. 74, co. 1, 2, 3 e 4 D.P.R. 309190, perché si asso- ciavano tra loro, in più di dieci persone, con disponibilità di armi da fuoco, alfine commettere più delitti previsti dall'art. 73 stesso decreto, inerenti l'acquisto, la detenzione, il trasporto, lo cessione e la vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana. In particolare. MANNOLO Rocco, MANNOLO Giuliano, in qualità di promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione, si adoperavano per la predisposizione di tutte le fasi inerenti l'organizzazione dei traffici illeciti, gestivano le movimentazioni finanziarie legate alle attività di narcotraffico, impartivano direttive inerenti le strategie do adottare per la perpetrazione delle attività criminali, interloquivano con i fornitori, dettavano le modalità per le comunicazioni tra i sodali e i clienti, interloquivano direttamente con i principali clienti, forniva le indicazioni ai propri collaboratori; cedevano personalmente lo stupefacente • MANNOLO Ivan, MANNOLO Fabio, CARPINO Valerio, RIBECCO Emanuel, RIBECCO Natale, in qualità di partecipi, attuavano le direttive dei promotori, prov- vedevano all'occultamento dello stupefacente (che veniva interrato in terreni in- colti), del denaro e delle armi, effettuavano le cessioni ai clienti; [OSCURATO:PERSONA] coordinava - ed effettuava personalmente - le operazioni di controllo del territorio, ricercando eventuali telecamere installate dalla PG • FERRINI Gerolamo. quale partecipe assicurava lo stoccaggio della so- stanza stupefacente, che veniva interrato in terreni incolti, coadiuvava MANNOLO Rocce a confezionare la droga ed effettuava do vedetta per eludere eventuali con- tro/li di PG. • SCARPINO Mirko, quale partecipe, assicurava lo stoccaggio della sostanza stupefacente, e provvedeva a cedere a terzi la stessa. • [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe qualità di partecipe, provvedeva ad acquisire sta- bilmente la sostanza stupefacente dai MANNOLO, provvedendo successivamente ad alienarla o direttamente a consumatori finali o, indirettamente, mediante i pro- pri collaboratori, • CENERINI Marco, quale partecipe ritirava per conto del [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente dai MANNOLO e provvedeva a cederlo a terzi nel territorio crotonese. • STRAMANDINOLI Ivan, quale partecipe, coadiuvava il [OSCURATO:PERSONA] nella attività di spaccio di stupefacente nel territorio di Crotone, provvedendo mate- ria/mente alle cessioni a terzi di stupefacenti. Con l'aggravante dell'essere la associazione dotata di armi [OSCURATO:PERSONA], fraz. di [OSCURATO:PERSONA], in Crotone città e provincia, in Botricello e nella provincia di Catanzaro e altrove, fatti accertati a partire dall'anno 2008 con condotte protrattesi nell'attualità In particolare, il giudice dell'ordinanza genetica evidenziava, nel corpo del provvedimento impositivo, la sussistenza, a carico del ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo ascrittogli e dei reati satellite, desu- mendoli dal tenore di numerose conversazioni ambientali e telefoniche ritualmente captate e dai riscontri costituiti dai plurimi sequestri di sostanza stupefacente e dagli arresti effettuati nonché, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Inoltre, il GIP evidenziava l'esistenza di esigenze cautelari, connesse se- gnatamente al pericolo di condotte recidivanti. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione degli art. 25, 273 cod. proc. pen. 73 D.P.R. 309/1990 e man- canza di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria nei confronti dell"indagato per i delitti di cui all'art. 73 DPR 309190 (capi 66 - 71 - 74 - 80 - 100 - 102 - 104 della rubrica provvisoria), nonché l'assenza di motivazione deri- vante da motivazione apparente. Il vizio denunciato con il presente motivo attiene all'elusione di uno speci- fico obbligo in capo al giudicante: il provvedimento impugnato non avrebbe moti- vato la decisione di conferma del provvedimento cautelare genetico con riferi- mento ai capi 66 - 71 - 74 - 80 - 100 - 102 - 104 della rubrica provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] - sottolinea il ricorrente- è indagato e sottoposto a misura cu- stodiale - in relazione ai capi sopra indicati - per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90. L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro - ci si duole- esaurisce la motivazione, in ordine a tutte le incolpazioni di cui si tratta, attraverso brevi e scarne proposizioni motive contenute alle pagine 12 e 13 del provvedimento.Il giudice del gravame cautelare richiamava per relationem l'ordinanza ge- netica di applicazione della misura cautelare, ma in tal modo -secondo il ricorrente- la motivazione per relationem diviene un metodo non praticabile per il giudicante nel caso in cui il provvedimento cui ci si riferisce è, anch'esso, privo dei requisiti specifici richiesti in punto di obbligo di motivare. Si lamenta che il tribunale del riesame sia incorso in una palese violazione di legge dovuta all'essersi, egli, riportato acriticamente "per relationem" all'atto genetico della misura che era, in toto, mancante - quanto alla motivazione relativa ai capi d'accusa per cui è motivo di ricorso - dei requisiti minimi di legge. Richiamato il dictum di Sez. 2, n. 55199/2018, il ricorrente ne sostiene il malgoverno in quanto la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudi- ziale è da considerarsi legittima quando la motivazione del provvedimento - cui espressamente si rinvia - sia già di per sé congrua e completa. Il che non sarebbe nel caso in esame. Rispetto alla gravità indiziaria dei reati fine di cui sopra - contestati all'in- dagato [OSCURATO:PERSONA] - secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato è assolutamente assente in quanto il Tribunale di Catanzaro non avrebbe motivato, nel dettaglio, alcuno dei fatti-reato in contestazione, recependo , in maniera acritica e generica, in toto la decisione del primo giudice, senza fornire alcuna dimostrazione delle ragioni per cui la decisione del GIP era da condividersi (quanto ai delitti-fine per cui è ricorso). Ed infatti: • in ordine al capo 66 si contestava al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: "delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309190, perché in concorso tra loro cedevano a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo cocaina avente un quantitativo di 45,3 caduta in sequestro in occasione dell'arresto dei possessori finali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali Mancuso e Scerbo avevano provveduto, a loro volta, a cederla ". In data 19/4/2015 avveniva un incontro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- tonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella stessa giornata il Senatore ed il Martino venivano arrestati perché in possesso di 45 grammi di sostanza stupe- facente. L'incontro, presso un bar (Sipari), datato 18/4/2021, tra il Mancuso e [OSCURATO:PERSONA] diveniva, per il GIP della cattura, dimostrativo della gravità indi- ziaria in capo al Mannolo. E a sostegno della tesi accusatoria, il GIP presso il Tri- bunale di Catanzaro evidenziava una conversazione (l'ambientale del 25 giugno 2019, progr. n. 94 sessione 28, 573/19 RIT) tra il Mancuso ed un terzo (tale Mae- sano Fiorello), avvenuta oltre due mesi dopo, dalla quale nulla poteva evincersi in ordine all'ipotesi delittuosa di cui si tratta.Ebbene, si duole il ricorrente che il provvedimento impugnato non abbia integrato la motivazione dell'ordinanza genetica, riportando acriticamente l'arresto dei Senatore/Martino quale elemento da cui desumere, con certezza, che la ces- sione della sostanza stupefacente fosse opera di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, l'arresto dei due soggetti poteva essere ritenuto elemento indi- ziario esclusivamente rispetto alla loro responsabilità penale in ordine al fatto- reato di cui al capo 66. Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del Mannolo il passo motivazionale sarebbe di natura meramente congetturale. Di tal che vi sarebbe il vizio di moti- vazione. In ordine al capo 71 si contestava al Mannolo il delitto di cui all'art. 73 DPR 309190, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo cocaina avente un quantitativo di grammi 44 caduta in sequestro in occasione dell'arresto del Barilari. [OSCURATO:PERSONA] si recava, in due occasioni (21 e 23 maggio 2019), presso l'attività lavorativa di tale [OSCURATO:PERSONA]. Dai fotogrammi estrapolati dalle tele- camere installate (autorizzate con decreto n. 83/18 RSS) si poteva notare, soste- neva il GIP della cattura, il Mannolo recarsi, in data 23 maggio 2019, presso la collinetta ove si assumeva fosse nascosta la sostanza stupefacente. Successiva- mente, attraverso il GPS dell'autovettura di Mannolo e non già dalle telecamere - che pure erano installate e presenti (autorizzate con decreto 83/18 RSS e 40/19 RSS) - veniva accertato il rientro a casa dell'indagato. Sempre dalle telecamere, si notava una macchina FIAT 500 andare e venire da S. Leonardo di Cutro. La macchina era intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] e - sostenevano gli inquirenti - il sog- getto a bordo era [OSCURATO:PERSONA]. In data 30 maggio 2019 veniva arrestato [OSCURATO:PERSONA] perché in possesso di 41 grammi di cocaina. Da tale circostanza, il giudice a quo (recependo per relationem la decisione del primo giudice) desumeva la responsabilità (in qualità di cedente originario) del [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, però, si sarebbe trattato di un passo motivazionale assolutamente di natura congetturale. Dunque, privo di motivazione. Le telecamere nei pressi di casa Mannolo -evidenzia il difensore ricorrente- erano attive ma non segnalavano nulla. Ma anche in questo caso si affermerebbe apoditticamente che la sostanza stupefacente rinvenuta, si badi bene, in data 30 maggio 2019, presso la carrozzeria di [OSCURATO:PERSONA] (sita in Crotone), fosse stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA]. E, ancora una volta, a ben vedere, si tratterebbe di motivazione apparente. In ordine al capo 74 si contestava al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con Man- nolo Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cl. 93) il delitto di cui agli artt. 5 110 c.p. e 73 DPR 309190, perché, in concorso tra loro, detenevano, al fine di successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo cocaina dell'ammontare di circa 9 kg che occultavano in un terreno incolto all'interno di un bidone. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro - ci si duole- non ha speso una sola proposizione motiva al fine di integrare l'ordinanza genetica in ordine al capo 74 della rubrica provvisoria. Al contrario, in ordinanza, si dava atto delle indagini espletate attraverso le telecamere, già descritte dal GIP della cattura. In partico- lare, si affermava che in data 2 giugno 2019, venivano ripresi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle telecamere poste nei pressi della collina ove erano soliti occultare la droga. I due fratelli si adoperavano per spostare 2 contenitori da un canneto ad un altro. Successivamente, "presumibilmente" (affermava il GIP) in- contravano [OSCURATO:PERSONA] presso un magazzino. Il ricorrente evidenzia, tuttavia, che dai fotogrammi presenti in atti, in realtà, non era dato scorgere assolutamente nulla. Il controllo, effettuato dalla P.G. al fine di rinvenire la sostanza stupefacente di cui si tratta, inoltre, dava esito negativo. La gravità indiziaria, quanto al fatto contestato, veniva, ancora una volta, desunta da una conversazione ambientale: quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta oltre 20 giorni dopo (ambientale del 25 giugno 2019, progr. n. 94 sessione 28, 573/19 RIT). A ciò si aggiunga che, quale ulteriore elemento indiziario, veniva riportata anche la conversazione telematica di cui al progressivo 108, sessione 13, delle ore 16:29, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla moglie ([OSCURATO:PERSONA]) dell'avvenuto ritrovamento di un pennino appartenente alla Polizia di Stato. Anche in questo caso, per il ricorrente, il giudice a quo sarebbe incorso in un passaggio motivazionale di ordine congetturale. Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel fatto di cui sopra non sarebbe fondato su alcun elemento indiziario specifico. Di tal che l'assenza di motivazione, in questo caso, sarebbe evidente. In ordine al capo 80) si contestava al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo co- caina avente un quantitativo di grammi 6 caduta in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] intrat- teneva, in data 20 settembre 2019, una conversazione telefonica (progr. 6034, RIT 1355/18) con tale [OSCURATO:PERSONA]. All'esito della conversazione, il Griffo rappre- sentava all'indagato che, con buona probabilità, sarebbe andato a trovarlo. Griffo veniva, successivamente, fermato dalla PG che, nell'ambito di un controllo, rinve- niva grammi 5,6 di sostanza stupefacente. Si affermava, apoditticamente, che la droga fosse stata ceduta dal [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava, per il ricorrente a ben vedere, di prova indiretta e del tutto presuntiva da cui si deduce l'assenza di motivazione.In ordine al capo 100 si contestava al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui ali 'art. 73 DPR 309190, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] - incaricato da [OSCURATO:PERSONA]- seppe al trasporto - un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Anche in questo caso ci si duole che il Tribunale del Riesame di Catanzaro non abbia ritenuto di dover spendere una sola parola in relazione al tale contesta- zione. Si trattava della cessione di sostanza stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Mannolo si recava, in data 4 ottobre 2018, presso l'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era neanche presente. Una conversazione intercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] (progr. 228 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], RIT 1355/2018) - nella quale quest'ultimo affermava "eh zi, mi sono venuti a trovare" - completava, per il Gip della cattura, il quadro indiziario. Non esistevano altri accertamenti. Men che meno veniva rinvenuta alcuna so- stanza stupefacente. Non vi sarebbe per il ricorrente alcun indizio, dunque, neanche di natura congetturale, sulla ipotetica cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Il rinvio per relationem all'ordinanza genetica sarebbe illegittimo perché la motivazione non risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione. La forzatura motivazionale, nel caso di specie, rap- presenterebbe l'ennesimo esempio di assenza di motivazione. In ordine al capo 102 si Si contestava al [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all'art. 73 DPR 309190, perché cedeva a [OSCURATO:PERSONA] - incaricato da [OSCURATO:PERSONA] al trasporto - un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tale capo, sulla falsariga del capo 100), passava dall'assunto che qualsiasi macchina si dirigesse in direzione S. Leonardo di Cutro, fosse diretta a casa Mannolo al fine di acquistare dello stu- pefacente. Nel caso di specie, la motivazione richiamata per relationem, dava atto che: 1. Mannolo si era recato a Crotone, presso l'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA]; 2. un terzo, [OSCURATO:PERSONA], era stato ripreso da una telecamera all'entrata di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro; 3. un sms di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] ("per favore con- trolla se è sotto vuoto e aprila quella che ha portato Marco e mandala con Ivan ") completava, secondo il giudice a quo, il quadro indiziario. La motivazione del provvedimento sarebbe fondata su congetture. Al fine della sussistenza della gravità indiziaria - in ordine alla cessione di un quantitativo imprecisato (mai rinvenuto) di sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] - era sufficiente, per il giudicante, documentare il passaggio di un terzo soggetto nei pressi della telecamera posta all'entrata di S. Leonardo di Cutro. Anche in questo caso, la motivazione del provvedimento sarebbe assente.In relazione al capo 104 si contestava al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309190, perché in concorso tra loro cedevano a [OSCURATO:PERSONA] - incaricato da [OSCURATO:PERSONA] al trasporto - un imprecisato quantitativo di sostanza stupe- facente del tipo cocaina. Ancora una volta, per il Tribunale del Riesame di Catanzaro, la circostanza che un soggetto (Cenerini, nel caso di specie) fosse diretto a S. Leonardo di Cutro, costituiva la prova indiziaria di un approvvigionamento di droga presso l'abitazione del Mannolo. Nel caso in esame, una telefonata (progr. 1307 del 16.03.19, 1355/2018 RIT) di [OSCURATO:PERSONA] ad un terzo, tale [OSCURATO:PERSONA] (in cui il primo afferma "me le hanno portate le fragole poi "), rappresentava, per il giudi- cante, la prova dell'avvenuta cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] al Cenerini. Nessun rinvenimento di droga, nessuna prova indiziaria. La mancanza di motivazione, anche in questo caso, sarebbe evidente. Ancora, sul punto, il ricorrente ricorda il dictum di (Sez. 2, n.25513/2012) per evidenziare che, alla luce della motivazione dell'ordinanza impugnata, risulte- rebbe quanto mai evidente il vizio di legge in cui sarebbe incorso il giudice del riesame, assoluto ed insanabile in quanto lo stesso vizio (l'assenza di motivazione) era già contenuto nel provvedimento genetico della cattura. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. E' pur vero, infatti, in relazione a taluni dei reati fine contestati ai capi 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80,100, 102 e 104 che elementi di riscontro vengono ricostruiti "a monte", nel contesto della motivazione del reato associativo. Tuttavia, anche "a valle", la motivazione che il giudice del gravame caute- lare offre in relazione a tali reati non è meramente reiterativa di quella dell'ordi- nanza genetica. Nel provvedimento impugnato, è vero, si dà atto che la contestazione dei predetti reati fine all'odierno ricorrente è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice sulla scorta degli esiti investigativi versati in atti, e dunque legitti- mamente se ne richiama il decisum. Tuttavia, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di di- ritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il tribunale calabrese dà atto di avere compiuto una propria valutazione in ordine alla com- plessiva tenuta del tessuto investigativo, giungendo alla conclusione di ritenere dimostrata l'ascrivibilità di tali delitti all'odierno ricorrente, deponendo in tal senso: 1. il contenuto delle singole captazioni telefoniche, dei dati del sistema di localizzazione satellitare GPS installato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in uso al Mannolo e dei servizi di o.c.p., che rivelano le modalità preparatorie delle singole cessioni di sostanza stupefacente secondo un medesimo modus operante, consistente nel previo accordo tra acquirente e fornitore, recu- pero del prodotto e cessione nel giorno successivo o a distanza di diverse ore dall'accordo; 2. il ritrovamento della sostanza stupefacente occultata e delle armi e mu- nizioni nascoste; 3. le modalità criptiche con cui il fornitore si accordava con il futuro acqui- rente per l'incontro preliminare all'acquisto della droga; 4. gli arresti in flagranza di reato di acquirenti. Coerente con i dati emergenti dalle indagini, appare poi il rilievo che può, dunque, fondatamente ritenersi - in considerazione anche della stretta vicinanza temporale degli episodi l'illecita causale ex artt. 73 di questi viaggi effettuati dagli acquirenti e dai corrieri a [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. Con specifico riferimento ai capi 66 - 71 - 72 - 100- 102 - 104 - 80, relativi alla cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA], la cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cessione a [OSCURATO:PERSONA], il giudice del gravame cautelare legittimamente rinvia all'ordinanza impugnata per la compiuta esposizione degli accertamenti degli in- quirenti e delle evidenze indiziarie. Tuttavia, i giudici catanzaresi pongono l'accento sulla serialità delle opera- zioni di cessione di sostanza stupefacente ripercorrendo il medesimo modus ope- randi, consistente: 1. nel contatto instaurato tra [OSCURATO:PERSONA] e l'acquirente per l'accordo di vendita, accertato dagli inquirenti mediante servici di o.c.p. confermati dalle conversazioni criptiche captate e dai dati Gps dell'autovettura del Mannolo; 2. nell'osservazione con le telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell'ingresso dell'abitato di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro dalla p.g. il tragitto degli acqui- renti o corrieri; 3. nel dato che i Mannolo, e l'odierno ricorrente in particolare, provvedevano poi a prelevare, da uno dei molteplici luoghi utilizzati per occultare lo stupefacente, la quantità da consegnare all'acquirente. Nel provvedimento impugnato si ricorda che gli acquirenti della sostanza venivano tratti in arresto all'esito della cessione e la sostanza stupefacente veniva sequestrata (il richiamo è all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti finali, all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rinvenimento di so- stanza stupefacente dal personale dell'Arma dei Carabinieri nel corso di una per- quisizione, all'interno della carrozzeria, alli arresto di [OSCURATO:PERSONA], in possesso dì 500 grammi di cocaina, e al controllo su [OSCURATO:PERSONA], in cui veniva rinvenuto un involucro con droga di tipo cocaina per una quantità pari a grammi 5,6. Conferma della reiterata attività di cessione di droga da parte dell'indagato - si legge ancora nel provvedimento impugnato- è la gravità indiziaria in ordine alle contestazioni mosse al capo 77 in cui le captazioni ambientali all'interno della abitazione dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non lasciano dubbi in ordine alla cessione di grammi 150 di sostanza stupefacente al cliente identificato in [OSCURATO:PERSONA], dal quale incassava anche denaro, provento di pregresse forniture di sostanza stupefacente. 3. Il tribunale catanzarese offre una specifica e propria motivazione anche circa la gravità indiziaria in ordine alla contestazione mossa al capo 74, concer- nente lo spostamento della droga del 2 giugno 2019. Ricorda il provvedimento impugnato che, in seguito al rinvenimento di te- lecamere degli inquirenti, e successivamente alla bonifica mediante eliminazione delle stesse, [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo più sicuro uno dei luoghi utilizzato sia da lui che dal figlio Francesco, si adoperava, assieme al fratello Fabio, per spostare due taniche in metallo precedentemente occultate, all'interno di un can- neto posto a ridosso della SS. 106, nascoste poi in un secondo canneto Il dato formava oggetto di un mirato servizio posto in essere dalla P.G. a distanza di pochi giorni, in orario notturno, all'esito del quale, però, nulla sarebbe stato rinvenuto. Si apprenderà, nel corso di un dialogo registrato in modalità am- bientale che, all'interno della tanica, erano custoditi 100.000 euro e nove chili di sostanza stupefacente. La notte del 5 giugno 2019, perciò, la P.G. organizzava un mirato servizio finalizzato al rinvenimento della tanica di metallo occultata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che dava esito negativo. Nel medesimo giorno, dalle ore 15 in poi, dalle telecamere di videosorve- glianza si aveva modo di notare [OSCURATO:PERSONA] che, a piedi, ripercorreva le strade sterrate ove il personale della P.G. aveva operato nel corso della notte; giunto nei pressi della segnaletica del metano, raccoglieva un oggetto, verosimilmente una penna e, subito dopo, si recava nel luogo ove i fratelli Giuliano e Fabio avevano occultato la tanica. Terminata l'ispezione del luogo, l'odierno ricorrente si recava presso la propria abitazione, in cui si registrava la conversazione ambientale in modalità telematica, segnata con il progressivo n. 108, sessione 13, delle ore 16:29, intercorsa con la moglie [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto attesta per i giudici lo del riesame la piena consapevolezza da parte del Mannolo del contenuto della ta- nica spostata dai fratelli e della preoccupazione per il rinvenimento della penna riportante una dicitura riconducibile alla Polizia di Stato, dimostrativo delle indagini in corso parte degli inquirenti. Tale dato, secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato, trova assoluto riscontro nel dialogo intercettato il 25 giugno 2019 dall'apparato telefonico in uso a [OSCURATO:PERSONA] ed intercorso con [OSCURATO:PERSONA], che de- scrivevano l'aneddoto della penna che gli era stato raccontato dai Mannolo, nonché il contenuto della tanica. Nell'ordiannza si daà anche atto che le indagini degli inquirenti hanno por- tato al rinvenimento di droga e cartucce, nascoste nell'interesse della associazione e contestata ai capi 75 e 76, in quanto, in particolare, nella nottata dell'8 giugno 2019, la P.G., a riscontro delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosor- veglianza, operava rinvenimenti e sequestri di sostanza stupefacente e di cartucce, precedentemente occultate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale evento aveva creato nuovamente uno stato di agitazione nei fratelli Mannolo, i quali credevano di avere bonificato la zona dopo che, in data 1.6.2019 i fratelli Giuliano e [OSCURATO:PERSONA] avevano rinvenuto e asportato la telecamera di videosorveglianza posta all'ingresso nord di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. La continua bonifica del territorio da parte dei fratelli Mannolo -prosegue il provvedimento impugnato- era diventata ancora più assidua a seguito del fermo di indiziato di delitto, eseguito nell'ambito della operazione Malapianta, in cui erano contenute immagini estrapolate dalla telecamera di videosorveglianza posta all'in- gresso nord dell'abitato e soprattutto a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], av- venuto dopo la cessione di droga operata da [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale catanzarese ritiene che il rinvenimento della telecamera di vi- deosorveglianza di cui si è detto abbia indotto i fratelli Mannolo a ritenere nuova- mente sicuro il terreno circostante la collina da loro abitata tanto che, subito dopo, [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato da [OSCURATO:PERSONA], si adoperava per sotterrare un bi- done di colore bianco, proprio sotto il ponte su cui transita la SS 106. Inoltre, viene anche evidenziato che l'odierno ricorrente era stato notato più volte armeggiare con una tanica in plastica di colore verde. E infatti nel pome- riggio del 24 maggio, [OSCURATO:PERSONA] veniva notato dalle telecamere di videosor- veglianza nella strada sterrata che costeggia la SS 106 nei pressi dell'ingresso nord di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. E dalla visione delle telecamere si evince che il predetto avesse realizzato una buca nei pressi dell'arbusto posto al lato della strada sterrata. Le telecamere lo riprendevano anche il 25 maggio. Premesso ciò la notte dell'8 giugno 2019, la P.G. organizzava un mirato servizio nei due luoghi descritti, al fine di rinvenire il materiale occultato. Nel primo sito ispezionato, sotto il ponte della SS 106, si rinveniva il secchio di colore bianco precedentemente sotterrato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'interno del quale erano custodite 2 scatole di munizioni, di cui una contenente n. 50 cartucce cal. 22 e una contenente n. 45 cartucce cal. 7,65 mentre, a circa 1 metro dal secchio, si rinveniva un contenitore di vetro trasparente, contenente 2 involucri di sostanza stupefacente di cui uno contenente cocaina per grammi 4,5 e l'altro con- tenente eroina per grammi 0,8. Nel secondo sito, ovvero nei pressi dell'arbusto ove [OSCURATO:PERSONA] aveva armeggiato con l'arnese atto a scavare buche nel ter- reno, si rinveniva interrato il contenitore di colore verde notato nelle mani di Man- nolo Rocco, con all'interno sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi grammi 124,7 suddivisa in n. 3 involucri nastrati con nastro di colore nero del peso rispettivamente di grammi 39, grammi 27,9 e grammi 57,8. La sostanza stupefacente rinvenuta era confezionata con del nastro adesivo di colore nero con sopra impresso il relativo peso, utilizzato un pennarello di colore bianco, particolare ulteriore, quest'ultimo, che, secondo la logica motivazione dei giudici catanzaresi, riconduce alla fase del confezionamento della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ed infatti, come sopra specificamente indicato, il modus di confezionamento e conservazione dello stupefacente utilizzato dai sodali era sempre lo stesso. E tali elementi indiziari trovano puntuale riscontro nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Francesco, nella medesima mat- tinata, alle ore 10.45, ove si evince la preoccupazione per le indagini ed i sequestri in corso presso i loro nascondigli, riportata nell'ordinanza impugnata. E anche in questo caso -concludono i giudici del gravame cautelare- l'in- crocio tra esiti della visione delle telecamere, che hanno documentato gli sposta- menti dell'odierno ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], le risultanze intercettive e il se- questro consentono di attribuire il corpo di reato agli indagati di cui all'editto di accusa. 4. Emerge, dunque, con tutta evidenza che, lungi dal limitarsi a concordare con il GIP, il tribunale catanzarese, nel ritenere che da tutte le evidenze indiziarie si ricavano gli elementi necessari per affermare non solo l'esistenza e l'operatività della associazione di cui al capo 63 e i ruoli assunti dai partecipi, offre una moti- vazione propria ed adeguata anche in relazione ai numerosi reati scopo. Peraltro, questa Corte di legittimità ha condivisibilmente chiarito che l'ordi- nanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, co. 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (così Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 che ha precisato che, con riferimento ai prov- vedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; conf. Sez. 1, n. 8518/2021 e Sez. 5, n. 36391/2019). E che l'ordi- nanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (così Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020 dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 che, in motivazione, ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Nel solco dei ricordati principi, emerge l'infondatezza dei motivi dedotti. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 00441/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris