CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 09259/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Atripalda (AV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 118/2018 del 13/12/2019 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza di primo e di secondo grado, con riferimento al primo assorbente motivo di ricorso, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Potenza in data 14/03/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51 di multa per il reato di truffa, commesso in data 02/10/2012. 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge processuale, nella specie degli artt. 178, 179 e 552, comma 3, cod. proc. pen. Assume il ricorrente la nullità di entrambe le sentenze di merito per violazione del diritto di difesa, in quanto giàin occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia, nomina che era stata del tutto ignorata. A questo faceva seguito il decreto che disponeva il giudizio nel quale veniva ancora erroneamente riportato il nominativo del difensore d'ufficio. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], ignaro della notifica, non veniva quindi messo nella condizione di poter partecipare al processo di primo grado che si svolgeva in presenza di altro difensore. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché carenza ed iilogicità della motivazione. Si è in presenza di un bene voluttuario (orologio) del valore modesto (euro 110); solo in via sussidiaria rilevano le condizioni economiche del soggetto passivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo di ricorso. 2. Dal consentito - a ragione della violazione di legge denunciata - accesso agli atti, risulta che il procedimento in parola era stato originariamente iscritto al mod. 44 col n.ro di RG 4232/2012, come da verbale di invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni in data 30/01/2013, con il quale l'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Salerno via Robertelli 51). Dopo il successivo transito al mod. 21 e conseguente nuova iscrizione al n.ro di RG 2470/2013, veniva emesso l'avviso di conclusione indagini che veniva ritualmente notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Del tutto inopinatamente, nel successivo decreto di citazione a giudizio dell'imputato, veniva riportato il nominativo di un difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] (evento - quella della nomina di un difensore d'ufficio intervenuta ad opera del pubblico ministero in data 11/07/2013 - non giustificato, non risultando alcuna pregressa revoca della rituale nomina fiduciaria a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] intervenuta nel corso delle indagini) a cui veniva notificato l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudizio di primo grado si svolgeva, oltre che in assenza dell'imputato, anche senza la presenza del difensore di fiducia nominato. L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia ritualmente nominato, ha determinato la nullità della sentenza di primo grado, con riverbero su quella di secondo grado. L'annullamento non può, tuttavia, far retroagire il processo al primo grado in ragione dell'accertata compiuta prescrizione del reato. Lo stesso, infatti, commesso in data 02/10/2012, ha un termine ordinario di prescrizione, compresi gli eventi interruttivi, pari ad anni sette e mesi sei, termine che andrebbe a scadenza il 02/04/2020 con ulteriore proroga di giorni sessantaquattro, ex art. 83 d.l. 18/2020 conv. dalla I. 27/2020 (giorni sessantaquattro cfr., Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna), e relativa scadenza definitiva alla data del 05/06/2020, ad oggi perento. 3. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato risulta estinto per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]