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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17041/2026

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nte-controMinistero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 198/2024 depositata il18.3.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel 2023 proponeva opposizione alPresidente del Tribunale di Pordenone ex articoli 82, 84, 117 e 170 delD.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto emesso dal giudice penale delmedesimo Tribunale che gli aveva liquidato il compenso per la difesaprestata a favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, per l’opposizione all'archiviazione ex art.410 bis c.p.p., in € 300,00 per compensi, oltre le spese.Lamentava l'opponente che non gli fossero stati applicati i parametri medidella tariffa forense di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M.n.147/2022, con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis del D.P.R.n.115/2002, e che si fosse pervenuti ad una liquidazione ben inferiore ailimiti tabellari, e chiedeva la liquidazione dei compensi in € 660,00.Il Ministero della Giustizia si costituiva nel giudizio di opposizione,chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni espressenel decreto di liquidazione, rimettendosi al giudice dell'opposizione perl'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi.Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 198/2024 del 16/18.3.2024,accoglieva pienamente nel merito l'opposizione, liquidando in favoredell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il compenso richiesto di € 660,00 percompetenze, oltre rimborso forfettario del 15%, cassa avvocati ed IVA,ma compensava le spese processuali del giudizio di opposizione con lamotivazione che il Ministero della Giustizia, nel costituirsi in giudizio, sisarebbe limitato a richiamare le motivazioni del magistrato decidente,essendosi di fatto rimesso alla decisione del giudice dell'opposizione.Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso aquesta Corte, sulla scorta di un’unica doglianza ed il Ministero dellaGiustizia si é costituito ai soli fini della partecipazione alla discussioneorale in caso di fissazione di udienza pubblica.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.Numero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Attraverso un’unica censura, il ricorrente si duole della violazionedell'art. 91 c.p.c., giacché il Giudice dell'opposizione avrebbe violato ilprincipio della soccombenza, applicabile in un giudizio contenzioso qualequello di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, disponendola compensazione delle spese di lite al di fuori delle ipotesi previstedall'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile (soccombenza reciproca,assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti, e gravi ed eccezionali ragioni ad esseassimilabili, introdotte dalla sentenza additiva della Corte Costituzionalen.77/2018).

Si evidenzia che, al contrario di quanto affermato dallasentenza impugnata, il Ministero della Giustizia non si era limitato arichiamare la motivazione del giudice che aveva liquidato il compenso e arimettersi per la decisione nel merito al giudice dell'opposizione, in quantosi era costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione, rimettendosi rimessoal giudice dell'opposizione solo i poteri istruttori officiosi, ipotesi checertamente non integrava le gravi ed eccezionali ragioni assimilabili aquelle che secondo l'art. 92 comma 2° c.p.c. potevano legittimare lacompensazione delle spese processuali.L'unico motivo proposto è fondato.La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione exarticoli 82, 84, 117 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Donazzolo, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del6.4.2023 che era stato emesso in suo favore dal giudice penale delTribunale di Pordenone per la difesa di un soggetto ammesso al patrocinioa spese dello Stato nella proposizione dell'opposizione ex art. 410 bisc.p.p. all'archiviazione, liquidandogli esattamente l'importo dei compensirichiesto di € 660,00 oltre accessori.Nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione, la sentenzaimpugnata ha ritenuto che ricorressero i presupposti della compensazioneNumero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026delle spese processuali tra l'opponente ed il costituito Ministero dellaGiustizia, che pur essendosi costituito, non era comparso in udienza peropporsi alle argomentazioni dell'opponente, ma aveva comunque chiesto ilrigetto dell'opposizione, rimettendosi al giudice dell'opposizione solo per lavalutazione dell'opportunità di esercitare i poteri istruttori officiosi.In realtà essendo risultato totalmente soccombente il Ministero dellaGiustizia nel giudizio di opposizione, il giudice delegato dal Presidente delTribunale di Pordenone avrebbe dovuto fare applicazione del principiodella soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momentoche la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmenteconnessa all'esito della lite.Il Tribunale di Pordenone non poteva compensare le spese sulla basedell'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 delD.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132 convertito con modificazioni nella L. 10.11.2014n.162, applicabile ratione temporis.In base a quella disposizione la compensazione poteva essere dispostasolo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questionetrattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base allasentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77 (sottoquesto profilo possono venire in rilievo mutamenti normativi, o sentenzedella Corte Costituzionale, o della Corte di Giustizia che abbiano influito suquestioni dirimenti).Orbene, la mancata presenza in udienza del Ministero della Giustizia percontrastare ulteriormente le argomentazioni fatte valere con l'opposizioneed il fatto che lo stesso si fosse rimesso al giudice dell'opposizione circal'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, per di più dopo avereconcluso per il rigetto dell'opposizione, palesemente non rientrava inalcuna di tali ipotesi, in quanto il ricorrente é stato comunque costretto aproporre l'opposizione per vedersi riconosciute le sue spettanze (vedi in talNumero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026senso sul fatto che la mancata opposizione giudiziale del convenuto nonescluda la sua soccombenza in caso di accoglimento dell'avversa domandaCass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23186; Cass. 17.10.2013 n. 23632; Cass. 4.10.2013n. 22763).Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale civile di Pordenone inpersona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza inrelazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale civile di Pordenone inpersona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controMinistero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 198/2024 depositata il18.3.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel 2023 proponeva opposizione alPresidente del Tribunale di Pordenone ex articoli 82, 84, 117 e 170 delD.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto emesso dal giudice penale delmedesimo Tribunale che gli aveva liquidato il compenso per la difesaprestata a favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, per l’opposizione all'archiviazione ex art.410 bis c.p.p., in € 300,00 per compensi, oltre le spese.Lamentava l'opponente che non gli fossero stati applicati i parametri medidella tariffa forense di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M.n.147/2022, con la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis del D.P.R.n.115/2002, e che si fosse pervenuti ad una liquidazione ben inferiore ailimiti tabellari, e chiedeva la liquidazione dei compensi in € 660,00.Il Ministero della Giustizia si costituiva nel giudizio di opposizione,chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni espressenel decreto di liquidazione, rimettendosi al giudice dell'opposizione perl'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi.Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 198/2024 del 16/18.3.2024,accoglieva pienamente nel merito l'opposizione, liquidando in favoredell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il compenso richiesto di € 660,00 percompetenze, oltre rimborso forfettario del 15%, cassa avvocati ed IVA,ma compensava le spese processuali del giudizio di opposizione con lamotivazione che il Ministero della Giustizia, nel costituirsi in giudizio, sisarebbe limitato a richiamare le motivazioni del magistrato decidente,essendosi di fatto rimesso alla decisione del giudice dell'opposizione.Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso aquesta Corte, sulla scorta di un’unica doglianza ed il Ministero dellaGiustizia si é costituito ai soli fini della partecipazione alla discussioneorale in caso di fissazione di udienza pubblica.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.Numero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1) Attraverso un’unica censura, il ricorrente si duole della violazionedell'art. 91 c.p.c., giacché il Giudice dell'opposizione avrebbe violato ilprincipio della soccombenza, applicabile in un giudizio contenzioso qualequello di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, disponendola compensazione delle spese di lite al di fuori delle ipotesi previstedall'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile (soccombenza reciproca,assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti, e gravi ed eccezionali ragioni ad esseassimilabili, introdotte dalla sentenza additiva della Corte Costituzionalen.77/2018). Si evidenzia che, al contrario di quanto affermato dallasentenza impugnata, il Ministero della Giustizia non si era limitato arichiamare la motivazione del giudice che aveva liquidato il compenso e arimettersi per la decisione nel merito al giudice dell'opposizione, in quantosi era costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione, rimettendosi rimessoal giudice dell'opposizione solo i poteri istruttori officiosi, ipotesi checertamente non integrava le gravi ed eccezionali ragioni assimilabili aquelle che secondo l'art. 92 comma 2° c.p.c. potevano legittimare lacompensazione delle spese processuali.L'unico motivo proposto è fondato.La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione exarticoli 82, 84, 117 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Donazzolo, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del6.4.2023 che era stato emesso in suo favore dal giudice penale delTribunale di Pordenone per la difesa di un soggetto ammesso al patrocinioa spese dello Stato nella proposizione dell'opposizione ex art. 410 bisc.p.p. all'archiviazione, liquidandogli esattamente l'importo dei compensirichiesto di € 660,00 oltre accessori.Nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione, la sentenzaimpugnata ha ritenuto che ricorressero i presupposti della compensazioneNumero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026delle spese processuali tra l'opponente ed il costituito Ministero dellaGiustizia, che pur essendosi costituito, non era comparso in udienza peropporsi alle argomentazioni dell'opponente, ma aveva comunque chiesto ilrigetto dell'opposizione, rimettendosi al giudice dell'opposizione solo per lavalutazione dell'opportunità di esercitare i poteri istruttori officiosi.In realtà essendo risultato totalmente soccombente il Ministero dellaGiustizia nel giudizio di opposizione, il giudice delegato dal Presidente delTribunale di Pordenone avrebbe dovuto fare applicazione del principiodella soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momentoche la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmenteconnessa all'esito della lite.Il Tribunale di Pordenone non poteva compensare le spese sulla basedell'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 delD.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132 convertito con modificazioni nella L. 10.11.2014n.162, applicabile ratione temporis.In base a quella disposizione la compensazione poteva essere dispostasolo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questionetrattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base allasentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77 (sottoquesto profilo possono venire in rilievo mutamenti normativi, o sentenzedella Corte Costituzionale, o della Corte di Giustizia che abbiano influito suquestioni dirimenti).Orbene, la mancata presenza in udienza del Ministero della Giustizia percontrastare ulteriormente le argomentazioni fatte valere con l'opposizioneed il fatto che lo stesso si fosse rimesso al giudice dell'opposizione circal'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, per di più dopo avereconcluso per il rigetto dell'opposizione, palesemente non rientrava inalcuna di tali ipotesi, in quanto il ricorrente é stato comunque costretto aproporre l'opposizione per vedersi riconosciute le sue spettanze (vedi in talNumero registro generale 11788/2024Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 17041/2026Data pubblicazione 30/05/2026senso sul fatto che la mancata opposizione giudiziale del convenuto nonescluda la sua soccombenza in caso di accoglimento dell'avversa domandaCass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23186; Cass. 17.10.2013 n. 23632; Cass. 4.10.2013n. 22763).Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale civile di Pordenone inpersona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza inrelazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale civile di Pordenone inpersona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 28.5.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
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