CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22882/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A MELA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2757 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoNUNZIATO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Numero registro generale 10255/2023Numero sezionale 2757/2026avverso la sentenza n. 72/2023 della CORTE D'APPENLumLeOro ddi rai ccolta generale 22882/2026MESSINA, depositata il 31/01/2023 R.G.N. 384/2021; Data pubblicazione 08/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Messina ha accolto parzialmente la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Città diMessina dal 16 dicembre 2011, diretta al riconoscimento deldiritto al risarcimento dei danni da tardiva assunzione, checommisurava alla retribuzione base lorda non ricevuta nelperiodo compreso tra dicembre 2003 e dicembre 2011 e altrattamento di fine rapporto, il tutto quantificato in euro217.705,33 nonché del diritto al versamento presso l’INPSdei contributi omessi per il medesimo periodo, con paricondanna al pagamento da parte della Amministrazioneconvenuta.2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 72/2023,ha confermato la pronuncia di prime cure.3. I giudici di secondo grado, sul gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], hanno rilevato: a) il passaggio in giudicato dellasentenza nei confronti dell’INPS per notifica tardiva dell’attodi appello; b) la nomina della ricorrente, vincitrice delconcorso pubblico per titoli di Direttore dei Servizi diRagioneria, posizione economica D3, stabilita con determinan. 323 del 21.11.2003 e avvenuta solo in data 16.11.2011,era tardiva e non giustificata dalla necessità di attendere ilparere della Regione Siciliana circa la possibilità di assumerela istante mediante scorrimento della graduatoria, atteso illunghissimo lasso temporale trascorso (circa 8 anni); c)l’Amministrazione si era già determinata a ricoprire il postoNumero registro generale 10255/2023vacante attraverso la scorrimento della graduatoria sicché laN umero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22882/2026posizione della originaria ricorrente era quella di dirittDoat a pubblicazione 08/07/2026soggettivo; d) il quadro normativo vigente ratione temporisconsentiva lo scorrimento della graduatoria e il diniegoopposto dal Comune di Messina, nel provvedere sulla istanzadella [OSCURATO:PERSONA], era stato generico, senza alcun riferimentoalla necessità di un parere della Regione Sicilia, solosuccessivamente richiamato; e) il risarcimento del dannopatito era pari a tutte le retribuzioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbericevuto nel periodo di illegittimo ritardo e in ipotesi ditempestiva assunzione; f) non costituiva vizio di ultra-petizione l’accoglimento della domanda, tardivamenteproposta, di condanna dell’Amministrazione al versamento,presso l’INPS, della contribuzione previdenziale afferente alperiodo dicembre 2003- dicembre 2011, perché costituiva, insostanza, una emendatio della originaria domanda,consentita ex art. 420 co. 1 cpc.4. Avverso la sentenza di secondo grado la Città di Messina haproposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi,cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] el’INPS.5. La ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia il travisamento ed errore dipercezione delle risultanze processuali in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.; l’omessa pronuncia in ordine allanotifica dell’atto di appello all’Inps effettuata il [OSCURATO:DATA_NASCITA],in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la violazionedel combinato disposto dell’art. 291 e dell’art. 359 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene cheNumero registro generale 10255/2023la Corte d’Appello, travisando le risultanze processuali eN umero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22882/2026incorrendo altresì in un vizio di omessa pronuncia e nelDlaat a pubblicazione 08/07/2026violazione degli artt. 291 e 359 c.p.c., aveva errato nelritenere tardiva la notifica effettuata all’INPS, atteso che ilComune appellante aveva provveduto all’adempimento il[OSCURATO:DATA_NASCITA], nei termini prescritti dallo stesso giudice adito,come da prova depositata agli atti del giudizio.3. Il motivo presenta profili di manifesta infondatezza e diinammissibilità.4. È manifestamente infondato nella parte in cui denuncia unvizio di omessa pronuncia sul tema della notifica dell’atto diappello all’INPS in quanto, come più volte affermato daquesta Corte (ex plurimis, Cass. n. 26913/2024, Cass. n.25154/2018; Cass. n. 6174/2018), l'omesso esame di unaquestione puramente processuale non integra il viziodi omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso dimancato esame di domande od eccezioni di merito.5. È, invece, inammissibile la doglianza nella parte in cui si faleva sulla notificazione dell’appello avvenuta a seguito diautorizzazione concessa dalla Corte territoriale in quanto lacensura non coglie il decisum della sentenza impugnata che,correttamente, ha valorizzato l’omessa notificazione perl’udienza del 17 maggio 2022, che non poteva essere in alcunmodo sanata da attività successive.6. Invero, in sede di legittimità (Cass. n. 3145/2024; Cass. n.20613/2013) è stato affermato che “nel rito del lavoro,l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine dilegge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorsoe del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita algiudice, in base ad una presunta "interpretazionecostituzionalmente orientata", l'assegnazione all’appellanteNumero registro generale 10255/2023di un termine perentorio per provvedere ad unaN umero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22882/2026nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, nDéat a pubblicazione 08/07/2026sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria,la precedente esecuzione di una regolare notificazione delprovvedimento di fissazione dell'udienza per la decisionesulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi dinell'ambito della fase cautelare”.7. Nella fattispecie, pertanto, la circostanza che la Corte diappello abbia autorizzato la notifica dopo la prima udienza didiscussione è priva di decisività in quanto correttamente, insede di decisione, è stata poi valorizzata l’omessa originarianotifica dell’atto di appello all’INPS, da cui era derivato ilpassaggio in giudicato della sentenza nei confrontidell’Istituto.8. Con il secondo motivo si censura l’errata applicazione deiprincipi in materia di prova in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.; l’omessa pronuncia in ordine alla decorrenzadel risarcimento del danno, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c. Si deduce che il Giudice dell’appello avevaerrato nel ritenere provata (in re ipsa) la colpa del Comunenella causazione del danno lamentato da parte resistente o,comunque, non sussistente l’errore scusabile costituito dalparere reso dalla Regione Siciliana circa l’impossibilità diprocedere allo scorrimento della graduatoria ex art. 8 dellaL.R. 12/1991. Si evidenzia, altresì, che la Corte di meritoaveva anche omesso di pronunciare in ordine alla censurarelativa all’errata decorrenza temporale del risarcimento deldanno.9. Il motivo è inammissibile, sia perché non si confronta con ildecisum della gravata pronuncia, sia perché le censure siNumero registro generale 10255/2023sostanziano in una diversa valutazione di merito in ordineN umero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22882/2026alla sussistenza della ritenuta colpa della P.A. nelDlaat a pubblicazione 08/07/2026fattispecie in esame.10. Invero, la Corte territoriale non ha ravvisato una ipotesidi ingiustizia del danno in re ipsa, ma ha adeguatamentemotivato, anche tenendo conto delle giustificazioni fornitedalla Città di Messina, sulla colpevole violazione dei principidi correttezza e buona fede e sulla mancata giustificazione diun valido diniego alla chiesta assunzione, dopo che lo stessoComune aveva deliberato di scorrere la graduatoria e dinominare la [OSCURATO:PERSONA].11. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dei principi in materia di risarcimento del dannoda tardiva assunzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.; si precisa che il risarcimento dei danni da tardivaassunzione nella P.A. non poteva corrispondereintegralmente con le retribuzioni perse nel corrispondenteperiodo, non avendo la dipendente espletato la specificaargomentazione, in senso negativo all’accoglimento dellapretesa, doveva valere in relazione all’obbligo diregolarizzare la posizione contributiva e previdenziale.12. Il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata èin linea con i recenti precedenti di questa Corte (Cass. n.16665/2020; Cass. n. 17367/2025) secondo cui “In materiadi pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata oritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore cheagisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni ètenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nellatardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nellaperdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire,Numero registro generale 10255/2023senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione dNi umero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22882/2026inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quaDlait a pubblicazione 08/07/2026costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma lanecessità che il giudice di merito, in presenza di un quadrofattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria",eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito”.13. Ciò che va eventualmente detratto è unicamente l’aliundeperceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nelperiodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimastoprivo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizionideteriori. Nel caso di specie la Corte territoriale, sul punto,ha escluso la sussistenza di altra occupazione (pag. 11, 3cpv.) con un accertamento di fatto non sindacabile in questasede.14. Con il quarto motivo parte ricorrente si duole dellaviolazione e falsa applicazione dell'art. 420, comma 1, c.p.c.e del divieto di mutatio libelli, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Si rappresenta che la domanda volta adottenere il versamento della contribuzione presso l’INPS,tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado insostituzione di quella avente ad oggetto la costituzione di unarendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962, violava ildivieto di mutatio libelli e andava dichiarata inammissibile.15. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perché,a seguito del passaggio in giudicato della sentenza neiconfronti dell’INPS, per quanto sopra detto in relazione alprimo motivo del presente ricorso, si è consolidata lapronuncia di condanna al versamento dei contributi omessiin favore dell’Istituto previdenziale, non assumendo piùrilievo il profilo della individuazione della natura dellaproposta domanda, in sostituzione di quella originaria.Numero registro generale 10255/202316. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essereN umero sezionale 2757/2026Numero di raccolta generale 22882/2026rigettato. Data pubblicazione 08/07/202617. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vannoliquidate come da dispositivo, in favore di ciascuncontroricorrente, nella misura ivi determinata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate, infavore di [OSCURATO:PERSONA], in euro 7.000,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge e, in euro 4.500,00,sempre oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore dell’INPS. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPRn. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]