CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 28472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA dì L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, a seguito di controllo effettuato il giorno della camera di consiglio nella banca dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è emerso che il 2 marzo 2023 il ricorrente ha terminato di espiare la pena per cui aveva chiesto la misura alternativa; Ritenuto, pertanto, sia inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena (Sez. 5, Sentenza n. 2552 'del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza che segua condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25 maggio