CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, confermando per quanto qui interessa la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale ascrittogli. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un solo motivo di ricorso in cui contesta la manifesta illogicità della sentenza laddove si era affermato come: - non si potesse tenere conto del fatto che la sentenza dichiarativa del fallimento era stata pronunciata in assenza dei presupposti di cui all'art. 15 legge fa Il.; - non vi fosse adeguatamente provata la responsabilità per la bancarotta distrattiva. E', inoltre, pervenuta memoria del difensore del ricorrente che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso Il ricorso è inammissibile. Si è infatti affermato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n.267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, anche nel caso in cui l'imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188). Quanto alla censura relativa alla congruità del compendio probatorio relativo alla condotta distrattiva si tratta di doglianza in fatto non ammissibile in sede di legittimità in considerazione della adeguata motivazione resa dalla Corte territoriale a pagina 4 della sentenza impugnata. Considerato all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini DEPOSIT