CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 31031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO.IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in data 8 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di indebito utilizzo di carta di credito. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 4, con motivazione sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici, ne ha negato l'applicazione in considerazione dei costi economici e dei disagi sostenuti dalla vittima per l'attivazione di una nuova carta e del danno cagionato alla società esercente il supermercato poiché l'imputato, aggredendo il personale dipendente e scagliando alcune bottiglie all'ingresso dei locali commerciali, ne aveva ostacolato l'attività di vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] est [OSCURATO:PERSONA]