CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto semplice aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, negandogli l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per essere stato giustificato sulla sola base dei reiterati e (alcuni anche) specifici precedenti penali dell'imputato, è generico, essendosi il deducente limitato ad invocare a sostegno della concedibilità del beneficio la risalenza dei suoi precedenti, senza nulla argomentare in ordine alla rilevata sequenza di delitti contro il patrimonio (cfr. pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata) della quale si è dato conto in sentenza, certamente indicativa di una serialità non esclusa dalla asserita risalenza nel tempo dei precedenti (in tal senso Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591); - che, pertanto, la statuizione del giudice del merito si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]