CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 06605/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16202/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] d’Arborea n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, sezione staccata di Pescara, n. 1413/07/14, depositata il 18/12/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 16202/2015 Numero sezionale 613/2022 Numero di raccolta generale 6605/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con un motivo, illustrato con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti (n. 261/04/2013) che aveva respinto il ricorso della società contro la cartella di pagamento per Irpeg, per in periodo d’imposta 2003, nel quale si eccepivano alcuni vizi formali dell’atto impugnato; 2. in particolare, la C.T.R., per quanto qui rileva, ha ritenuto che l’omessa sottoscrizione autografa del ruolo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non determini la nullità della cartella poiché è prevista la formazione automatizzata del ruolo; Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt. 20, 24 e 32 D.Lgs. 82/05»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella in mancanza di un valido titolo esecutivo a causa del fatto che il relativo ruolo non era stato sottoscritto con firma digitale; 1.1. il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608), per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, r.g. n. 16202/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 16202/2015 Numero sezionale 613/2022 Numero di raccolta generale 6605/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso.»; 2. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.