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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14346/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per due distinti episodi di furto di energia elettrica: l'uno commesso il 7 giugno 2013 e aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, n. 2 e con la recidiva specifica (capo 1); il secondo commesso dal 23 febbraio 2011 al 14 aprile 2011 e aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2); Ritenuto che il primo motivo di ricorso che eccepisce il decorso del termine prescrizionale per il reato sub 1) è manifestamente infondato in quanto: l'eccezione di prescrizione si fonda sulla richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 625, comma primo. n. 7 cod. pen., punto non impugnato in sede di appello; non tiene conto che, per il concorso delle due circostanze ad effetto speciale (aggravante suddetta e recidiva specifica), il termine massimo di prescrizione del reato è pari a dodici anni (pena detentiva massima rilevante ex art. 157 cod. pen. nei limiti del 63, comma 4 cod. pen. pari a anni otto, tempo aumentato della metà per effetto della recidiva specifica ex art. 161 cod. pen.); Considerato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei reati e mancato riconoscimento della unitarietà della condotta (per la sovrapposizione cronologica dei fatti), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per due distinti episodi di furto di energia elettrica: l'uno commesso il 7 giugno 2013 e aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, n. 2 e con la recidiva specifica (capo 1); il secondo commesso dal 23 febbraio 2011 al 14 aprile 2011 e aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2); Ritenuto che il primo motivo di ricorso che eccepisce il decorso del termine prescrizionale per il reato sub 1) è manifestamente infondato in quanto: l'eccezione di prescrizione si fonda sulla richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 625, comma primo. n. 7 cod. pen., punto non impugnato in sede di appello; non tiene conto che, per il concorso delle due circostanze ad effetto speciale (aggravante suddetta e recidiva specifica), il termine massimo di prescrizione del reato è pari a dodici anni (pena detentiva massima rilevante ex art. 157 cod. pen. nei limiti del 63, comma 4 cod. pen. pari a anni otto, tempo aumentato della metà per effetto della recidiva specifica ex art. 161 cod. pen.); Considerato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei reati e mancato riconoscimento della unitarietà della condotta (per la sovrapposizione cronologica dei fatti), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 14346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris