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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06717/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalente e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i delitti di furto aggravato in imputazione (capi 1 e 2 della rubrica) e di [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato in imputazione (capo 1); considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno irritualmente prospettato a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati e generici, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando, oltre al difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento sub specie dell'art. 62-bis cod. pen., la negativa personalità degli imputati e anche le modalità di commissione dei fatti (segnatamente, l'organizzazione dell'azione criminale iter criminis; e tale iter non può essere ritualmente censurato in questa sede perorando, peraltro in maniera assertiva, un più favorevole apprezzamento segnatamente degli elementi posti a sostegno del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cit.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. con giudizio di equivalente e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i delitti di furto aggravato in imputazione (capi 1 e 2 della rubrica) e di [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato in imputazione (capo 1); considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali si lamentano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno irritualmente prospettato a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in discorso: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati e generici, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando, oltre al difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento sub specie dell'art. 62-bis cod. pen., la negativa personalità degli imputati e anche le modalità di commissione dei fatti (segnatamente, l'organizzazione dell'azione criminale iter criminis; e tale iter non può essere ritualmente censurato in questa sede perorando, peraltro in maniera assertiva, un più favorevole apprezzamento segnatamente degli elementi posti a sostegno del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cit.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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